Incarto n.
12.2000.00069

Lugano

19 aprile 2000/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2000.00035 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 3 febbraio 2000 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. da __________

 

che il Pretore, con decisione 5 aprile 2000, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell'istante i locali commerciali occupati nello stabile __________, in __________ ad __________.

 

Appellante il convenuto il quale, con atto di ricorso 14 aprile 2000, chiede:

 

     1.    Al presente ricorso è concesso effetto sospensivo e il ricorrente è pertanto autorizzato a non lasciare i locali.

     2.    Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

 

Considerato

 

 

                                          che l'atto di ricorso deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'appellazione (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC e 309 cpv. 5 CPC) ed anche la formulazione chiara delle domande d'appello (art. 309 cpv. 2 litt. e CPC);

 

                                          che l'appellante si limita a chiedere ed a sostanziare la concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso senza spendere una parola di critica sui motivi addotti dal Pretore per accogliere l'istanza di sfratto e senza chiedere la riforma di quel giudizio;

 

                                          che, in simili circostanze, l'appello è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 7 e 16);

 

                                          che, anche volendo essere meno rigorosi nell'applicazione della sanzione procedurale della nullità dell'appello, non si può giungere ad altra soluzione che a quella della reiezione del gravame, l'unico motivo addotto per opporsi allo sfratto essendo riferito alle conseguenze negative economiche della chiusura dell'attività commerciale esercitata nei vani locati;

 

                                          che, infatti, di fronte all'incontestatibile ed incontestata fine del rapporto di locazione, il differimento dello sfratto - unica richiesta formulata in definitiva dall'appellante - non è possibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);

 

                                          che un termine di moratoria, in ogni caso di breve durata, potrebbe essere considerato solo per motivi umanitari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 n. 1044) che non sono, evidentemente, adempiuti in un contesto economico-commerciale come quello all'esame;

 

                                          che l'appello, inammissibile ed infondato, può così essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di chiedere alla controparte di esprimersi al riguardo;

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi

vista, per le spese, la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    1.   L'appello 14 aprile 2000 di __________ è respinto.

 

                                    2.   La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale     Fr. 120.-) sono a carico dell'appellante.

 

                                    3.   Intimazione a:      - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario