Incarto n.
12.2001.00014

Lugano

6 marzo 2001/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1999.00309 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 23 aprile 1999 da

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 95'292.85.- oltre interessi di cui al PE n. __________ del 18/20 febbraio 1998 dell'UE di Lugano e che il Pretore, con sentenza 29 dicembre 2000, ha respinto.

 

Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 23 gennaio 2001, chiede la riforma del primo giudizio e l'accoglimento della propria domanda di disconoscimento mente il convenuto, con osservazioni 1 marzo 2001, ne chiede la reiezione in ordine (tardività dell'appello) e nel merito.

 

Letti ed esaminati gli atti di causa

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l'appello, nelle cause ordinarie come quella che ci occupa, si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);

 

                                        

                                         che nel computo del termine non è compreso il giorno dell'intimazione (art. 131 CPC), inteso quale momento del ricevimento dell'atto giudiziario;

 

                                        

                                         che, nel caso concreto, la sentenza è stata ricevuta il giorno 2 gennaio 2001 come esplicitamente indicato dall'appellante e come, del resto, appare dall'indicazione, con timbro datario in rosso, sulla copia della sentenza impugnata allegata all'appello;

 

 

                                         che il termine di venti giorni per introdurre l'appello è così iniziato a decorrere il 3 gennaio 2001 esaurendosi il successivo lunedì 22 gennaio 2001;

 

 

                                         che l'appello, consegnato alla posta, il 23 gennaio 2001 è quindi tardivo e, come tale, irricevibile;

 

 

 

 

Per i quali motivi

in applicazione dell'art. 308 CPC

e, per le spese, dell'art. 148 CPC e della vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 23 gennaio 2001 di __________ contro la sentenza 29 dicembre 2000 del Pretore di Lugano, sez. 2 (inc. no. OA.1999.00309) è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia in Fr. 130.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 1'500.- per ripetibili d'appello.

 

                                   3.   Intimazione a:      - __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario