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Incarto n. |
10 ottobre 2001
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00148 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 20 agosto 2001 da
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1. __________ 2. __________ entrambi rappr. dall' avv. __________
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contro |
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__________ rappr. dall'amministratore avv. __________ |
Ed ora sul ricorso cautelativo 9 ottobre 2001 della convenuta nei confronti di un'eventuale decisione negativa del Pretore al riguardo della domanda di aprire un procedimento scritto nell'ambito della trattazione dell'istanza di sfratto;
ritenuto che il Pretore, con ordinanza 10 ottobre 2001, ha respinto la domanda di "aprire un procedimento scritto";
considerato che, indipendentemente a sapere se è possibile trattare un ricorso presentato ancor prima dell'emanazione della decisione contro cui si ricorre, la pronuncia del Pretore, trattandosi di provvedimento disciplinante il procedimento (art. 94 CPC), riveste la forma dell'ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
pronuncia
1. Il ricorso di __________ è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi Fr. 100.-, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione (per raccomandata e via fax) a:
- __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario