Incarto n.
12.2001.00167

Lugano

10 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa, Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00148 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 20 agosto 2001 da

 

 

 

1. __________

2. __________

entrambi rappr. dall' avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'amministratore avv. __________

 

 

 

Ed ora sul ricorso cautelativo 9 ottobre 2001 della convenuta nei confronti di un'eventuale decisione negativa del Pretore al riguardo della domanda di aprire un procedimento scritto nell'ambito della trattazione dell'istanza di sfratto;

 

ritenuto che il Pretore, con ordinanza 10 ottobre 2001, ha respinto la domanda di "aprire un procedimento scritto";

 

considerato che, indipendentemente a sapere se è possibile trattare un ricorso presentato ancor prima dell'emanazione della decisione contro cui si ricorre, la pronuncia del Pretore, trattandosi di provvedimento disciplinante il procedimento (art. 94 CPC), riveste la forma dell'ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso di __________ è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, in complessivi Fr. 100.-, sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione (per raccomandata e via fax) a:

 

                                         - __________

                                                                                 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario