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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire sul ricorso 10 ottobre 2001 presentato da
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__________ rappr. dallo studio legale __________
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contro la decisione 24 settembre 2001 della |
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Sezione del Registro fondiario e di commercio, quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona
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in materia di rifiuto di cancellazione di una società dal registro di commercio.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
che il ricorrente si è aggravato contro la decisione del 24 settembre 2001 dell'autorità di vigilanza sul registro di commercio che aveva confermato una precedente decisione dell'Ufficio del registro di __________ che rifiutava di procedere alla cancellazione della società __________ in liquidazione;
che la motivazione del rifiuto risiedeva nel fatto che il liquidatore dell'anonima, il qui ricorrente __________, era pure presidente della __________, ufficio di revisione particolarmente qualificato, che aveva eseguito le verifiche di cui all'art. 745 cpv. 3 CO;
che il ricorrente lamentava, al proposito, una disparità di trattamento ed un cambiamento di prassi contrario alla buona fede;
che, ricevute le osservazioni al ricorso dell'Autorità di vigilanza e dell'Ufficio dei registri di __________ che concludevano per la reiezione del ricorso, il ricorrente, con lettera 5 novembre 2001, ha comunicato di ritirare il ricorso chiedendo che le spese siano accollate all'autorità resistente il cui agire poco chiaro l'avrebbe costretto a ricorrere, tanto che gli dovrebbe anche essere attribuita un'indennità per ripetibili;
che il ritiro del ricorso equivale a desistenza e quindi a soccombenza, indipendentemente dai motivi, del ricorrente;
che a quest'ultimo vanno quindi addebitate le spese del giudizio proporzionate, in mancanza di decisione sul merito, agli atti compiuti;
che, proprio perché soccombente, non gli si può riconoscere un'indennità per ripetibili;
Per i quali motivi
decreta
1. Il ricorso 10 ottobre 2001 di __________ è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario