Incarto n.
12.2001.00171

Lugano

7 novembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire sul ricorso 10 ottobre 2001 presentato da

 

 

__________

rappr. dallo studio legale __________

 

 

 

contro la decisione 24 settembre 2001 della

 

 

 

Sezione del Registro fondiario e di commercio,

quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona 

 

in materia di rifiuto di cancellazione di una società dal registro di commercio.

 

Letti ed esaminati gli atti

 

 

Considerato

 

                                         che il ricorrente si è aggravato contro la decisione del 24 settembre 2001 dell'autorità di vigilanza sul registro di commercio che aveva confermato una precedente decisione dell'Ufficio del registro di __________ che rifiutava di procedere alla cancellazione della società __________ in liquidazione;

 

                                         che la motivazione del rifiuto risiedeva nel fatto che il liquidatore dell'anonima, il qui ricorrente __________, era pure presidente della __________, ufficio di revisione particolarmente qualificato, che aveva eseguito le verifiche di cui all'art. 745 cpv. 3 CO;

 

                                         che il ricorrente lamentava, al proposito, una disparità di trattamento ed un cambiamento di prassi contrario alla buona fede;

 

                                         che, ricevute le osservazioni al ricorso dell'Autorità di vigilanza e dell'Ufficio dei registri di __________ che concludevano per la reiezione del ricorso, il ricorrente, con lettera 5 novembre 2001, ha comunicato di ritirare il ricorso chiedendo che le spese siano accollate all'autorità resistente il cui agire poco chiaro l'avrebbe costretto a ricorrere, tanto che gli dovrebbe anche essere attribuita un'indennità per ripetibili;

 

                                         che il ritiro del ricorso equivale a desistenza e quindi a soccombenza, indipendentemente dai motivi, del ricorrente;

 

                                         che a quest'ultimo vanno quindi addebitate le spese del giudizio proporzionate, in mancanza di decisione sul merito, agli atti compiuti;

 

                                         che, proprio perché soccombente, non gli si può riconoscere un'indennità per ripetibili;

 

 

Per i quali motivi

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso 10 ottobre 2001 di __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a: - __________

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario