Incarto n.
12.2001.00017

Lugano

13 agosto 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1997.00097 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 10 febbraio 1997 da

 

 

__________

ora massa fallimentare __________

e per essa, ex art. 260 LEF, __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'382.90 oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani sulla part. N. __________RFD di __________;

 

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha accolto;

 

appellante la convenuta con atto di appello 22 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 26 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Nel corso del 1995 i coniugi __________ e __________ hanno commissionato alla __________ l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della villa di cui mappale N. __________RFD di Montagnola, di proprietà di __________.

 

 

                                  B.   Con la petizione in rassegna, inoltrata dopo che in precedenza a carico di quel mappale era stata annotata in via provvisoria un'ipoteca legale dell'imprenditore per la somma di fr. 27'382.90 oltre interessi, __________ - alla quale, ora fallita, è in seguito subentrata, ex art. 260 LEF, la __________ - ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di quella somma e l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale. Essa ritiene in sostanza che i lavori, compresi alcuni interventi supplementari, sarebbero stati portati a termine senza contestazione di sorta, ma la convenuta non avrebbe provveduto all'integrale pagamento della liquidazione finale, di fr. 99'382.90, per la quale erano stati versati acconti in ragione di fr. 72'000.-.

 

 

                                  C.   La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della petizione, nella quale non risultava in effetti convenuto il marito __________. Nel merito essa evidenzia che le parti si erano successivamente accordate di ridurre a fr. 92'000.- l'importo di cui alla liquidazione finale, somma che, a fronte del versamento di acconti per fr. 91'500.- e in considerazione dei danni causati dagli operai dell'attrice nella sua proprietà, per almeno fr. 500.-, era da considerarsi integralmente estinta.

 

 

                                  D.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione.

                                         Il giudice di prime cure, richiamata una precedente decisione che evadeva l'eccezione di carente litisconsorzio necessario passivo, ha innanzitutto osservato che l'ammontare complessivo della mercede dell'attrice non era stato contestato in causa. Esclusa l'esistenza di danni alla proprietà della convenuta e non ritenendo sufficientemente esaustiva la dichiarazione della teste __________ che aveva riferito in merito all'avvenuta riduzione a fr. 92'000.- dell'importo di liquidazione, egli ha pertanto concluso per il benfondato delle pretese attoree, salvo per quanto riguardava la misura e la decorrenza degli interessi di mora.

 

 

                                  E.   Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

                                         Essa evidenzia innanzitutto di aver espressamente contestato negli allegati preliminari l'ammontare della mercede, che l'attrice era pertanto tenuta a comprovare. Quanto alla dichiarazione della teste __________, che confermava la riduzione a fr. 92'000.- dell'importo di liquidazione, la stessa era perfettamente chiara e convincente e non vi era quindi alcun motivo per dipartirsene.

 

 

                                  F.   Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, in quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                        

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                   1.   Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, negli allegati preliminari essa non ha assolutamente contestato l'ammontare della mercede fatturata dall'attrice, concludente per un importo complessivo a suo favore di fr. 99'382.90 (cfr. doc. 1, a cui andavano aggiunti altri fr. 21'300.- già fatturati separatamente), per cui la controparte non era assolutamente tenuta a comprovarlo in sede di istruttoria (art. 184 cpv. 2 CPC).

 

 

                                   2.   Nel corso della causa le parti si erano date atto di essersi accordate a fine maggio 1996 di ridurre a fr. 92'000.- la somma di fr. 99'382.90 oggetto della liquidazione finale (cfr. replica p. 2 e appello p. 11). In questa sede si tratta dunque unicamente di stabilire se - come asserito dall'attrice e contestato dalla convenuta - la riduzione concordata nell'occasione doveva essere considerata uno sconto e non un semplice ribasso.

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8. ed., Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; IICCA 3 gennaio 1994 in re R. Snc/B. SA, 23 febbraio 1994 in re P./B., 27 gennaio 1995 in re O. SA/T.), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 p. 246; IICCA 6 ottobre 1998 in re G./M.).

                                         Atteso che il termine "sconto" è spesso usato dalle parti impropriamente, l'esatta qualifica giuridica della riduzione della mercede concordata deve essere appurata mediante interpretazione (Gauch, op. cit., N. 1244; DTF citata; Rep. citato; IICCA 6 ottobre 1998 in re G./M.).

 

                                         Nel caso di specie le parti non si sono soffermate più di tanto sulla questione della qualifica giuridica della relativa pattuizione.

                                         L'istruttoria di causa, per il resto del tutto silente sulla particolare questione, ha unicamente permesso di accertare che la teste __________, presente quanto meno alla parte finale dell'incontro - comunque quella determinante, in quanto è di regola a quel momento che le parti tirano le fila dell'intero discorso - nel quale le parti avevano concordato tale riduzione, non ha accennato al fatto che la stessa fosse eventualmente condizionata ad un pagamento immediato o entro un breve termine dell'intero importo di liquidazione: se le parti avessero sollevato in sua presenza questo importante aspetto - ciò che l'attrice stessa nemmeno pretende - essa non avrebbe certo mancato di farlo notare in sede testimoniale. Oltretutto si osserva che l 'attrice, pur avendo evocato a sostegno della sua tesi l'esistenza nel settore di una prassi in tal senso (replica p. 2, conclusioni p. 2 e osservazioni p. 2), non è stata assolutamente in grado di provarne l'effettiva esistenza. In tali circostanze questa Camera non può che concludere per l'avvenuta pattuizione di un ribasso (IICCA 11 marzo 1998 in re R./F.), il che giustifica di ridurre l'importo di liquidazione da fr. 99'382.90 a fr. 92'000.-.

 

 

                                   3.   Ciò posto, atteso che in questa sede la convenuta in violazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC non ha assolutamente indicato per quali motivi di fatto e di diritto il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto - ancorchè implicitamente - che su questo credito andassero imputati gli acconti in ragione di fr. 72'000.- sarebbe errato, se ne concludere che all'attrice vanno riconosciuti complessivi fr. 20'000.-.

 

 

                                   4.   Ne discende il parziale accoglimento dell'appello nel senso che la convenuta è condannata a rifondere alla massa fallimentare __________, e per essa alla cessionaria ex art. 260 LEF __________, la somma di fr. 20'000.- oltre interessi, importo per il quale va pure iscritta in via definitiva l'ipoteca legale dell'imprenditore. __________, nella sua veste di cessionaria ex art. 260 LEF, potrà trattenere tale somma in pagamento del credito per cui essa è stata iscritta in graduatoria, dopo averne dedotte le spese, fermo restando che l'eventuale eccedenza dovrà in ogni caso essere versata alla massa.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che gli eventuali oneri processuali posti a carico dell'attrice sono dovuti dall'__________, che si è assunta il rischio della continuazione del processo in vece di quest'ultima (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrecht, 3. ed., Berna 1983, § 47 n. 49 e 52; DTF 105 III 140; IICCA 26 aprile 1999 in re R. SA/L. e lc.).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   L’appello 22 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione 10 febbraio 1997 di __________, ora massa fallimentare __________, è parzialmente accolta.

                                         1.1   La parte convenuta __________, è condannata a pagare alla massa fallimentare __________, e per essa alla __________, la somma di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 2 luglio 1996.

                                         1.2   È fatto ordine all'Ufficiale del RF di Lugano di iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 2 luglio 1996 a carico della part. No. __________RFD di __________ di proprietà di __________, e a favore della massa fallimentare __________ o, e per essa della __________.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1'300.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico dell'__________ per 1/4 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'__________ fr. 500.- a titolo di indennità parziale.

 

                                     

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.         780.--

                                         b)  spese                                            fr.           20.--

                                         T o t a l e                                            fr.         800.--

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico dell'__________, alla quale l'appellante rifonderà fr. 200.- a titolo di indennità parziale.

 

 

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario