Incarto n.
12.2001.00203

Lugano

20 dicembre 2001/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00141 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza 26/27 luglio 2001, da

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 6'372.25 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 3 dicembre 2001, ha accolto.

 

Ed ora sull'appello 17 dicembre 2001 del convenuto che, in riforma del primo giudizio, ha chiesto la reiezione dell'istanza.

 

Letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto:

 

                                                  che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);

 

                                                  che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);

 

                                                  che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato su una domanda intesa ad ottener un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia quello del ricorso per cassazione;

 

                                                  che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al __________ " c. __________);

 

                                                  che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270  dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);

 

 

Per i quali motivi

 

 

decreta:

 

                                        1.      L'appello 17 dicembre 2001 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

 

                                        2.      La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell’appellante.

 

                                        3.      Intimazione ai patrocinatori delle parti.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario