Incarto n.
12.2001.00208

Lugano

18 giugno 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Bettelini vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con 8 agosto 2001 da

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

in materia di disconoscimento del debito (contratto di mediazione) che il Pretore, con decreto 3 dicembre 2001, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo delle spese.

 

Appellante l'attrice la quale, con atto d'appello 21 dicembre 2001, chiede l'annullamento del decreto di stralcio mentre la controparte, con osservazioni 11 gennaio 2002, ne chiede la reiezione.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che, con ordinanza datata 16 novembre 2001, il Pretore ha assegnato a __________, tramite il suo patrocinatore, un termine scadente il 26 novembre 2001 per versare alla Pretura l'importo di Fr. 1'500.- quale anticipo della tassa e delle spese giudiziarie, con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;

 

                                         che, con il decreto qui impugnato, il Pretore, costatato il mancato versamento del chiesto anticipo, ha stralciato la causa dai ruoli;

 

                                         che, con l'appello in rassegna, la parte attrice chiede l'annullamento della pronuncia di stralcio della causa argomentando che il termine previsto dalla legge (da 10 a 30 giorni come all'art. 11 LTG) non è stato rispettato, nemmeno nella sua espressione minima di 10 giorni, poiché l'ordinanza relativa è stata intimata il 19 novembre 2002 e ricevuta il giorno successivo;

 

                                         che la controparte chiede la reiezione dell'appello;

 

                                         che effettivamente, dal momento in cui l'ordinanza di assegno termine è stata ricevuta dalla parte interessata a quello di scadenza indicato, il tempo a disposizione dell'attrice per effettuare il chiesto versamento era di soli sei giorni e quindi inferiore al termine minimo previsto dall'art. 11 LTG;

 

                                         che la concreta modalità di fissazione del termine per l'anticipo, così come applicata dal Pretore, risulta quindi, oltre che inusualmente breve, contraria a un chiaro testo di legge e in contrasto con il concetto di giustizia e di parità di trattamento;

 

                                         che, in queste condizioni, s'impone l'accoglimento dell'appello con l'annullamento del decreto di stralcio affinché la causa abbia a continuare con un nuovo assegno di termine per l'anticipo delle spese, rispettoso delle prescrizioni di legge;

 

                                         che le tasse e le spese del presente giudizio, così come le ripetibili, sono a carico della parte convenuta ed appellata che, ingiustificatamente, si è opposta all'accoglimento dell'appello;

 

 

Per i quali motivi

 

visto gli art. 11 LTG e 143 CPC

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'appello 21 dicembre 2001 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 4 dicembre 2001 di stralcio della causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura di Lugano, sez. 1 è annullato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da anticipare dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte Fr. 100.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a: -__________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario