Incarto n.
12.2001.00008

Lugano

18 maggio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Petrini

 

 

 

sedente per statuire sugli appelli 8 gennaio 2001 di

 

 

 

__________

rappr. dallo studio legale __________

 

contro l'avviso di pignoramento 24.11.2000 e le comunicazioni 28.12.2000 e 2.1.2001 (ordine di informare) dell'UE di Lugano

 

nell'ambito della procedura relativa all'emanazione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 Convenzione di Lugano, ordinati dal Pretore di Lugano, sez. 4  su istanza di

 

__________

__________

rappr. dall' avv. __________

 

 

promossa nei confronti di

 

__________

rappr. dallo studio legale __________

                                             

 

 

 

 

Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.

 

Ritenuto

 

che il ritiro degli appelli si giustifica, non con una desistenza dell'appellante, ma perché l'oggetto del litigio è venuto meno a seguito delle decisioni del Tribunale federale del 28 febbraio 2001 (7b 14 e 15/2001) e della CEF del 4 aprile 2001 (15.2001.8/9/56/57), per le quali la competenza a dirimere ricorsi contro l'operato dell'UE, anche se incaricato di procedere all' esecuzione di misure conservative ex art. 39 CL, è la CEF quale autorità di vigilanza in materia di LEF;

 

che di conseguenza l'appello contro quell'operato, perché non forma di esecuzione di un provvedimento cautelare ai sensi degli art. 376 e seg. CPC, non è dato;

 

che l'appellante aveva inoltrato tali appelli in via cautelativa dopo che la CEF si era dichiarata incompetente a decidere, decisione poi riformata dal Tribunale federale con la citata sentenza del 28 febbraio 2001;

 

che in simile situazione concorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, per non percepire tasse e spese di giudizio e per non assegnare ripetibili alla parte patrocinata dall'avv. __________ che aveva provveduto a presentare un allegato di osservazioni, non intimato alla controparte in attesa delle pregiudiziali decisioni del Tribunale federale e della CEF;

 

 

 

Per i quali motivi

 

 pronuncia

 

 

                                   1.   Gli appelli 8 gennaio 2001 di __________ sono stralciati dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione ai patrocinatori delle parti.

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario