Incarto n.
12.2002.106

Lugano

15 aprile 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.00050 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 22 aprile 1997 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

con cui l’ente pubblico attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 371'843.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 348'955.-;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 maggio 2002 ha accolto per fr. 150'469.55 più interessi;

 

appellante il convenuto con atto di appello 27 maggio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 64'340.- l'importo da lui dovuto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appellante adesivamente l'attore con impugnativa 1° luglio 2002, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso di ammettere la petizione per fr. 343'843.15 con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre il convenuto con osservazioni 26 agosto 2002 postula la reiezione dell'appello adesivo pure protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nel corso del 1988 il Comune di __________ e l'arch. __________ hanno sottoscritto un contratto d'architettura, con cui il professionista, richiamate le norme SIA 102, veniva incaricato di eseguire l'intera progettazione e la direzione lavori relativa all'edificazione della nuova palestra comunale sul mappale n. __________ RFD di __________.

                                         Al termine dei lavori, conclusi nel 1992, il committente ha ben presto dovuto constatare l'esistenza di infiltrazioni in varie parti dell'opera ed ha chiesto all'architetto di provvedere alla loro eliminazione. Le proposte di risanamento non essendo state ritenute idonee, ne è nata la presente causa.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna il Comune di __________ ha chiesto la condanna dell'arch. __________ al pagamento di fr. 371'843.- oltre interessi, ritenendolo in sostanza responsabile delle infiltrazioni nella sua qualità di progettista rispettivamente di direttore dei lavori. Il danno di cui è stato inizialmente chiesto il risarcimento consisteva nelle spese di risanamento indicate dal perito di parte arch. __________ (fr. 340'000.-), nel minor valore dell'opera (fr. 40'000.-), nel costo delle perizie di parte degli arch. __________ (fr. 4'843.-) e __________ (fr. 10'000.-), nelle spese legali preprocessuali (fr. 600.-), nelle spese per la realizzazione di un troppo-pieno realizzato nel frattempo a spese del Comune (fr. 13'400.-), il tutto previa deduzione del costo per la posa delle scossaline, che, trattandosi di una miglioria, sarebbe stato in ogni caso a carico dell'ente pubblico (fr. 37'000.-). In sede conclusionale il danno è stato poi ridotto a fr. 348'955.-, ritenuto in particolare l'adeguamento delle spese di ripristino, già comprensive della deduzione per le scossaline (fr. 315'000.-), l'abbandono della richiesta relativa al minor valore dell'opera e una nuova pretesa per la riparazione del quadro elettrico (fr. 5'111.85).

 

 

                                   3.   Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando l'esistenza delle infiltrazioni, la sua responsabilità e l'ammontare del risarcimento dei danni preteso dalla controparte.

 

 

                                   4.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, stabilito giustamente il carattere misto del contratto d'architetto concluso tra le parti e richiamate le norme SIA 102, ha innanzitutto accertato che l'istruttoria aveva permesso di stabilire tutta una serie di carenze e violazioni delle regole dell'arte da parte del convenuto, segnatamente per aver operato delle scelte progettuali erronee, per non aver sufficientemente controllato il lavoro dei vari artigiani e specialisti intervenuti, rivelatosi in parte difettoso, e infine per non aver provveduto ad esigere da loro l'eliminazione dei difetti. Stando così le cose, il giudice di prime cure, richiamandosi alla dottrina e alla giurisprudenza, ha concluso che il convenuto era tenuto a rispondere integralmente e in solido anche laddove le infiltrazioni erano risultate in parte imputabili agli artigiani o agli specialisti, riducendo la sua responsabilità al 50% solo con riferimento al difetto relativo allo spazio dell'intercapedine ostruito dalla malta e a quello inerente la canaletta per la raccolta dell'acqua non chiusa ai lati: sulla base della perizia giudiziaria dell'arch. __________, preferita in concreto alla perizia di parte dell'arch. __________, la parte convenuta è stata pertanto condannata a rifondere fr. 126'000.- per le spese di ripristino dei difetti. A questa somma andavano aggiunti fr. 13'400.- per la realizzazione del troppo-pieno da parte dell'attore, fr. 600.60 per le spese legali preprocessuali e fr. 10'468.95 per la perizia __________, così che in definitiva, respinte le altre posizioni di danno, la petizione è stata accolta per fr. 150'469.55 più interessi.

 

 

                                   5.   Entrambe le parti si sono aggravate contro il giudizio pretorile.

                                         Con l'appello principale, il convenuto ha innanzitutto negato l'esistenza di errori di progettazione -a suo dire nemmeno risultati dalla perizia- e ha osservato che la scelta dei materiali rispettivamente la messa in opera era in ogni caso il frutto di un accordo tra tutte le parti. Egli contesta inoltre l'attribuzione a suo carico di buona parte della responsabilità, ritenendo piuttosto di dover rispondere solo per le percentuali -oltretutto in parte da ritoccare- che il perito giudiziario aveva messo a suo carico e non invece per le colpe imputabili agli artigiani e agli specialisti. Contestate le poste di danno relative alle spese di ripristino, alle spese legali preprocessuali e alle spese della perizia __________, egli dichiara comunque di riconoscere un danno di fr. 64'340.-, secondo le quote di responsabilità indicate dal perito, somma per cui a suo dire la petizione può essere accolta.

                                         Con l'appello adesivo, l'attore chiede per contro che la petizione venga accolta per fr. 343'843.15. Esso ribadisce in primo luogo che le spese di ripristino da porre a carico della controparte devono essere quelle indicate dal perito di parte arch. __________ (fr. 315'000.-) e non quelle indicate dal perito giudiziario. Errati sono inoltre il mancato riconoscimento a suo favore delle spese per la perizia di parte dell'arch. __________ (fr. 4'843.-) e la riduzione del 50% della responsabilità del convenuto in merito a due difetti, ammessa dal primo giudice. Pure da riformare è infine la data di decorrenza degli interessi moratori.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   L'esame degli atti permette senz'altro di concludere per la reiezione dell'appello principale, oltretutto in gran parte irricevibile, segnatamente laddove (p. 2-12, e, almeno in parte, a p. 13, 15 e 16) il convenuto si è limitato a ricopiare, più o meno letteralmente, il suo allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309).

 

 

                                7.1   Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto (appello p. 13), non è innanzitutto vero che l'istruttoria di causa non avrebbe confermato l'esistenza e la tipologia degli errori di progettazione da lui commessi. La perizia giudiziaria -a cui si rimanda per i dettagli- è a tal proposito assai eloquente: il perito giudiziario, dopo aver chiarito l'ubicazione delle varie infiltrazioni riscontrate (perizia p. 6 a 9), ha in effetti provveduto ad elencare tutti i difetti, individuandone ben 15, e ad indicarne le possibili cause (da p. 11 a p. 18), concludendo che alcuni di essi (cfr. l'elenco a p. 19 punto 4.3.2) andavano effettivamente classificati come errori progettuali, di concetto e di dimensionamento, dunque imputabili al convenuto in quanto progettista, mentre gli altri -tranne il difetto n. 9- (cfr. l'elenco a p. 19 punto 4.3.3) si lasciavano ricondurre a un'esecuzione carente dei lavori e a una mancanza di controllo in cantiere, e a loro volta erano in parte imputabili al convenuto nella sua qualità di direttore dei lavori. Il perito non si è dunque limitato a definire azzardate alcune delle scelte esecutive adottate, ma si è espresso chiaramente per l'esistenza di veri e propri errori, riconducibili al mancato rispetto delle normative svizzere e delle relative schede tecniche dei prodotti utilizzati (perizia p. 19).

 

 

                                7.2   Il convenuto cerca di sminuire la sua responsabilità insistendo sul fatto che la scelta dei materiali rispettivamente la messa in opera era stata in ogni caso il frutto di un accordo tra la direzione lavori, il committente e gli artigiani (appello p. 13). L'argomentazione è in realtà priva di rilevanza.

                                         La presenza di infiltrazioni nell'opera non è di per sé dovuta all'uso di determinati materiali -comunque scelti dal convenuto stesso in quanto progettista e che in ogni caso dovevano essere da lui controllati nella sua veste di direttore dei lavori (art. 4.2.4, 4.4.2 e 4.4.4 delle norme SIA 102, doc. SSS)- ma piuttosto al fatto che alcuni dettagli, che andavano adottati in considerazione del materiale scelto, non sono stati risolti correttamente nella fase progettuale oppure in quella esecutiva. L'eventuale inadeguatezza dei materiali scelti rispettivamente della messa in opera non è in ogni caso stata causata dalla committenza, che proprio per risolvere queste questioni aveva fatto capo a diversi specialisti, ma avrebbe dovuto essere risolta dal convenuto nella sua funzione di direttore dei lavori, dal che la sua responsabilità.

 

 

                                7.3   Da p. 14 a p. 18 del suo appello il convenuto propone una nuova ripartizione delle responsabilità per i singoli difetti: in alcuni casi egli contesta, per altro apoditticamente, le percentuali che il perito giudiziario -dopo aver passato in rassegna gli argomenti difensivi sollevati dalla parte stessa (cfr., per i dettagli, verbale p. 70-74)- aveva provveduto a fissare, chiedendo che a carico degli artigiani e degli specialisti venga riconosciuta una maggiore corresponsabilità, se non addirittura una responsabilità esclusiva; in altri casi chiede invece che il Pretore si attenga al grado di responsabilità attribuitogli dal perito, senza che lo stesso sia aumentato. Le sue censure sono ancora una volta prive di fondamento.

                                         Nel gravame il convenuto non ha assolutamente contestato l'assunto pretorile -che non può pertanto più essere rimesso in discussione in questa sede (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 e 31 ad art. 307)- secondo cui non risultava che egli avesse provveduto, tranne per la realizzazione del troppo-pieno, ad allestire le liste dei difetti, a determinarne le responsabilità, ad eliminare i medesimi convocando imprenditori e fornitori, nonostante le precise segnalazioni da parte della committenza, liberando anzi le garanzie prestate dagli artigiani (sentenza p. 7). Dovendosi pertanto ritenere che egli, pur essendovi tenuto per contratto (art. 4.4.4 e 4.5.3 delle norme SIA 102, doc. SSS), aveva omesso di esigere dagli artigiani o dagli specialisti l'eliminazione dei difetti notificati, ben si può concludere, già per questo motivo, per una sua corresponsabilità da un punto di vista giuridico per l'esistenza di quei difetti (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 521 e seg.), il che implica una sua responsabilità solidale (cfr. per analogia Gauch/Tercier, op. cit., N. 686), e ciò anche nel caso in cui gli stessi da un punto di vista tecnico dovessero essere esclusivamente ascrivibili ai singoli artigiani o specialisti. In presenza di una responsabilità solidale del convenuto -dovuta per altro anche agli errori di progettazione da lui commessi nonché a quelli esecutivi che gli erano imputabili per non aver sufficientemente controllato il cantiere (Gauch/Tercier, op. cit., N. 690)- egli può senz'altro essere chiamato a risarcire l'intero danno (Gauch/Tercier, op. cit., N. 684; DTF 93 II 317 consid. 2e, 114 II 342 consid. 2b), per cui non può lamentarsi in questa sede per il fatto che il Pretore l'abbia considerato integralmente responsabile rispettivamente, in due casi, responsabile solo in ragione del 50% dei danni che ne erano derivati, e ciò anche se il perito giudiziario, fondandosi su considerazioni di carattere tecnico (cfr. verbale p. 72, lettera 9 novembre 2001 del perito p. 3) -considerazioni che potranno semmai essere rilevanti nei rapporti interni, nell'ambito di un'eventuale azione di regresso nei confronti dei corresponsabili- aveva concluso per un minor grado di responsabilità a suo carico: il convenuto non è del resto stato in grado di evocare l'esistenza di circostanze particolari che potessero comportare l'interruzione del nesso causale tra la sua colpa e l'insorgere del danno, né ha preteso che l'eventuale colpa imputabile agli artigiani e agli specialisti dovesse comportare una limitazione della sua responsabilità, conseguenza che per altro può essere ammessa solo con grande riserbo (DTF 93 II 317 consid. 2e/aa e bb).

 

                                         La circostanza, pure censurata nell'appello (p. 14), che l'attore negli allegati preliminari non si sia mai pronunciato più di tanto in merito a un'eventuale responsabilità solidale del convenuto -anche se però, a p. 9 della petizione, il concetto di responsabilità solidale dell'architetto era stato invero menzionato- è a sua volta irrilevante. In quegli allegati l'attore si è giustamente limitato ad addurre che il convenuto era responsabile nei suoi confronti sia per gli errori di progettazione sia nella sua veste di direttore dei lavori, sia infine per non aver osservato la corretta procedura per l'eliminazione dei difetti (petizione p. 10), ritenuto che l'applicazione del diritto, ovvero delle norme che giustificavano tale conclusione, tra cui quelle relative alla solidarietà, erano di competenza del giudice (art. 87 CPC).

 

 

                                7.4   Alle p. 17-18 dell'appello, il convenuto mette in dubbio l'esistenza del difetto n. 14 consistente nell'impermeabilizzazione esterna lacunosa o danneggiata della parte interrata sul lato nord del corridoio, che a suo dire sarebbe stata riscontrata dal perito di parte __________, ma non sarebbe stata oggetto di verifica da parte del perito giudiziario. A torto. Il perito ha in effetti confermato, ribadendo con ciò quanto già affermato a p. 8 della perizia, che l'unica infiltrazione che non aveva potuto essere verificata era un'altra e meglio quella ubicata in corrispondenza del raccordo tetto piano - volta (verbale p. 68). Ad ulteriore conferma dell'esistenza di quel difetto, il perito ha inoltre fatto allestire una prova di laboratorio, i cui risultati sono stati riportati nell'allegato A della perizia (verbale p. 67).

 

 

                                7.5   Le censure con cui il convenuto contesta le poste di danno relative alle spese legali preprocessuali e alle spese della perizia __________ (appello p. 18) devono senz'altro essere dichiarate irricevibili già per il fatto che la parte non ha assolutamente indicato i motivi di fatto e di diritto per cui la sentenza pretorile, che concludeva per il loro benfondato, fosse errata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27 ad art. 309).

 

                                        

                                7.6   Pure irricevibile, siccome non formulata nell'appello ma unicamente con le osservazioni all'appello adesivo (p. 4), è infine la censura con cui il convenuto lamenta la circostanza che il perito giudiziario con il complemento 9 ottobre 2001 abbia provveduto ad aumentare i costi di ripristino da lui stabiliti in precedenza, soluzione fatta propria dal giudice di prime cure.

 

 

                                   8.   L'appello adesivo può al contrario essere accolto, quanto meno in misura ridotta e meglio limitatamente alla somma di fr. 9'843.-.

 

 

                                8.1   L'attore ribadisce anche in questa sede che le spese di ripristino da porre a carico della controparte devono essere in realtà quelle indicate dal perito di parte arch. __________ (fr. 315'000.-) e non invece quelle indicate dal perito giudiziario, le cui proposte d'intervento non permetterebbero di ovviare completamente alla difettosità dell'opera. La censura è infondata.

                                         Il perito giudiziario ha tenuto a precisare che la sua proposta di risanamento, pur non eliminando tutti i difetti riscontrati, consentiva in ogni caso di eliminare i difetti che attualmente comportavano un danno diretto alla struttura (perizia p. 22), permettendo dunque di ottenere una situazione normale, ciò senza influire sulla durata di vita dell'elemento costruttivo, che per la tipologia prescelta era destinato a un degrado abbastanza veloce (verbale p. 62 e 66; concetto ribadito nella lettera 9 novembre 2001 del perito p. 2): in tal senso si trattava dunque di un intervento minimo per eliminare i difetti (perizia p. 20 e verbale p. 62). La proposta formulata dall'arch. __________, oltre a stravolgere l'aspetto estetico e il concetto architettonico della facciata con mattoni paramano mediante l'adozione di una facciata ventilata (perizia p. 21 e verbale p. 66), andava invece decisamente oltre la semplice eliminazione dei difetti e dei danni (perizia p. 20) e apportava al contrario delle sostanziali migliorie all'opera eseguita (perizia p. 21 e verbale p. 62), assicurando non solo una maggior sicurezza ma anche una durata di vita maggiore dell'elemento costruttivo (perizia p. 20-21 e 25 nonché verbale p. 62; concetto a sua volta ribadito nella lettera 9 novembre 2001 del perito p. 2).

                                         La soluzione adottata dal Pretore tiene del resto conto del parere della dottrina, secondo cui, qualora le spese per il ripristino dei difetti dovessero risultare sproporzionate siccome eccessivamente elevate, il committente può esigere dall'architetto solo il risarcimento di un eventuale minor valore dell'opera -non più preteso in questa sede- oltre alle spese di un intervento di ripiego economicamente meno dispendioso (Gauch/Tercier, op. cit., N. 543).

 

 

                                8.2   L'attore può al contrario essere seguito laddove chiede che il convenuto venga reso responsabile al 100% e non unicamente in ragione del 50% per quanto riguarda il difetto n. 6 relativo allo spazio dell'intercapedine ostruito dalla malta e a quello, n. 13, inerente la canaletta per la raccolta dell'acqua non chiusa ai lati. Già si è detto in precedenza che il convenuto deve rispondere integralmente di tutti i difetti riscontrati, compresi questi, già per non essersi preoccupato di coinvolgere gli artigiani e gli specialisti nella loro eliminazione. In ogni caso il grado di colpa attribuitogli dal perito giudiziario per questi due difetti, del 30% rispettivamente 20% (scritto 9 novembre 2001 del perito, p. 4), non è tale da consentire una limitazione della sua responsabilità, che -come accennato- può essere ammessa solo con un grande riserbo. All'attore possono pertanto essere riconosciuti ulteriori fr. 5'000.- (fr. 4'500.- per il primo difetto e fr. 500.- per il secondo, cfr. a questo proposito lo scritto del perito appena menzionato).

 

 

                                8.3   Meritevole di accoglimento è pure la censura con cui l'attore lamenta il mancato riconoscimento a suo favore delle spese per la perizia di parte dell'arch. __________ (fr. 4'843.-, doc. VV). La giurisprudenza di questa Camera ha in effetti già ammesso la risarcibilità dei costi di una perizia privata, a condizione che essa, in considerazione di tutte le particolari condizioni del caso, costituisca la necessaria o almeno l'utile premessa per l'opportuna salvaguardia dei diritti del committente nei confronti della controparte (II CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997 in re G. & Co./C.; cfr. pure Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1524). Nel caso concreto, la perizia dell'arch. __________ -precedente al referto dell'arch. __________ - aveva lo scopo di individuare le cause dei difetti e proporre gli interventi di risanamento per eliminare in modo duraturo le carenze con i relativi costi (cfr. doc. OOO p. 1 e perizia giudiziaria p. 25; teste __________ p. 37). Il suo allestimento si è reso necessario in quanto il convenuto aveva fatto intendere di ritenere che la problematica delle infiltrazioni poteva essere risolta con la sola posa di un troppo-pieno sul tetto (doc. Z e 50; teste __________ p. 16 e 17; teste __________ p. 43), circostanza che era stata contestata dall'attore, che non ha mancato di esprimere a più riprese le sue perplessità (doc. AA, CC, DD e FF; teste __________ p. 16; teste __________ p. 35). Del resto, a prescindere da queste considerazioni, già solo l'entità dell'opera eseguita, costata fr. 3'351'522.25 (cfr. doc. S), sarebbe stata tale da giustificare, in presenza di difetti che potevano essere imputabili a più artigiani e specialisti, il ricorso al parere di un esperto neutrale, il quale oltretutto si è espresso nella specie in termini appropriati (cfr. la perizia giudiziaria a p. 25, anche se poi l'arch. __________ non ha condiviso la proposta di ripristino da questi formulata, optando per un intervento più incisivo, cfr. perizia p. 25 e verbale p. 61) e ad un costo che questa Camera ritiene del tutto proporzionato all'importanza del problema.

 

 

                                8.4   Infondata è infine la richiesta attorea volta a modificare la data di decorrenza degli interessi moratori indicata nella sentenza di primo grado e motivata dal fatto che la prima interpellazione agli atti risaliva al 27 ottobre 1992 e non al 6 ottobre 1993, come invece stabilito dal Pretore. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di dichiarare irricevibile la censura con cui una parte pretende di rimettere in discussione quanto da lei stessa postulato in prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307). Ora, nel caso concreto l'attore sembra dimenticare che in sede conclusionale esso aveva chiesto che gli interessi di mora avessero a decorrere dal 22 aprile 1997, ovvero dalla data dell'inoltro della petizione, per cui è malvenuto a censurare in questa sede la data di decorrenza indicata dal giudice di prime cure, che nell'occasione si era oltretutto dimostrato più generoso nei suoi confronti.

 

 

                                   9.   Ne discende, in conseguenza della reiezione dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello adesivo, che la petizione dev'essere accolta per fr. 160'312.55 (fr. 131'000.- per spese di ripristino, fr. 600.60 per spese legali preprocessuali, fr. 13'400.- per spese di realizzazione del troppo-pieno, fr. 10'468.95 rispettivamente 4'843.- per spese delle perizie __________ e __________) oltre interessi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 27 maggio 2002 dell'arch. __________ è respinto.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1'450.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1'500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.

 

 

 

 

 

                                  III.   L’appello adesivo 1° luglio 2002 del Comune di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 3 maggio 2002 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

 

                                         1.1   Di conseguenza l'arch. __________, è condannato a versare al Comune di __________ l'importo di fr. 160'312.55 oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 1993.

                                         3.     La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 15'782.80, già anticipate e da anticipare dalla parte attrice, sono poste in ragione di 3/7 a carico del convenuto e in ragione di 4/7 a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto l'importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

                                     

                                     

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1'950.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    2'000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico della controparte, a cui l'appellante adesivamente rifonderà fr. 3'600.- per ripetibili.

 

 

                                  V.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario