Incarto n.
12.2002.119

Lugano

1 ottobre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. OA.98.117 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 4 dicembre 1998 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

Contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

e

__________

rappr. dallo studio avv. __________

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna in solido delle convenute al pagamento di fr. 397'360.-- oltre interessi del 5% dal 4 marzo 1997;

 

domanda avversata dalle convenute con risposte 5 marzo, rispettivamente 8 aprile 1999, e che il Pretore con sentenza 7 giugno 2002 ha accolto nei confronti di entrambe limitatamente a fr. 317'887.85 oltre accessori;

 

appellanti le convenute che con allegati di data 1. luglio 2002 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;

 

lette le osservazioni dell'attrice con cui chiede la reiezione degli appelli;

 

esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.        Come faceva da alcuni anni, nel mese di dicembre 1996 __________, produttrice di capi d'abbigliamento, aveva richiesto allo spedizioniere __________ il trasporto di un certo numero di capi da __________ alla sua sede di __________. Da parte sua, __________ ha affidato l'esecuzione effettiva del trasporto alla ditta francese __________ (in seguito: __________). Durante il viaggio, verso le ore 04.00 del 5 dicembre 1996, l’autotreno su cui si trovava la merce, parcheggiato nell’area di servizio autostradale __________ di __________, è stato parzialmente svaligiato. Il conducente del veicolo, __________, che al momento del furto dormiva nella cabina, svegliato dai rumori provenienti dal semirimorchio, ha messo in fuga i malviventi, salvando parte della merce. Egli ha in seguito denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato di __________.

 

 

2.        Il 4 marzo 1997 l'attrice (in seguito anche: __________), in qualità di assicuratrice di __________, ha versato a quest’ultima l’importo di Lit. 463'633'750 pari a fr. 397'360.- di cui Lit. 370'931'000 a titolo di risarcimento del danno oltre alla maggiorazione del 25% prevista dal punto 8.1. della polizza. Il 27 novembre 1997 __________ ha ceduto all'__________ i diritti di rivalsa contro __________ in relazione al sinistro del 5 dicembre 1996.

 

 

3.        Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ e di __________ al pagamento in solido dell’importo di fr. 397'360.-- oltre interessi a far tempo dal 4 marzo 1997. Ha sostenuto che entrambe le convenute sono responsabili del danno poiché hanno agito con grave negligenza e non hanno adottato provvedimenti atti a evitare l’evento dannoso. A __________ l’attrice ha rimproverato in particolare grave negligenza poiché il conducente ha parcheggiato per la notte in un’area di servizio non custodita e perché il veicolo non disponeva di tutti i dispositivi di sicurezza a suo tempo esplicitamente richiesti dall'assicuratore.

 

                                       4.    In risposta __________ ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché solo __________ potrebbe essere resa responsabile della perdita totale o parziale della merce; comunque ha contestato il danno nella sua entità. Da parte sua, __________ ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti, contestando ogni negligenza del suo conducente; anch’essa ha contestato l’ammontare del danno siccome non provato.

 

 

5.      Con il querelato giudizio il Pretore, accertata l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e respinta  l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da __________, ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato le convenute al pagamento in solido dell’importo di fr. 317'887.87 oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 1996. Il primo giudice afferma in particolare che __________ non avrebbe rispettato le specifiche norme di sicurezza dettate da __________ a __________ e per suo tramite a __________, così che a quest’ultima dev'essere imputata una colpa grave nell'accaduto. Poiché __________ risponde degli atti e delle omissioni di __________ da lei incaricata di effettuare concretamente il trasporto, essa è a sua volta responsabile nei confronti dell’attrice del danno cagionato dalla sua ausiliaria. Riconosciuto il danno effettivo subito da __________ in Lit. 370'931.-, pari a fr. 317'887.85 (doc. C), il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a quest’importo oltre agli interessi del 5% dal 10 dicembre 1996, data indicata dall’attrice con le conclusioni.

 

 

                                  6.    Con il suo appello __________ chiede l’integrale reiezione della petizione. Rimprovera al pretore di aver individuato nell’atteggiamento del suo conducente una colpa grave, mentre, a suo dire, avrebbe agito diligentemente, adottando provvedimenti di sicurezza adeguati al fine di evitare qualsiasi evento dannoso: tant’è che in concreto la sicurezza della merce sarebbe stata messa in dubbio solo dopo la perpetrazione del furto. L'appellante nega categoricamente che il suo conducente (e cogerente) abbia violato le direttive impartitele da __________ e sostiene in ogni caso che neppure il posteggio del veicolo in luogo recintato e munito di particolari sistemi di sicurezza avrebbe costituito una garanzia assoluta contro un eventuale furto. Contestando poi l’entità del danno, rimprovera al primo giudice di non aver applicato la deroga di cui all’art. 23 cpv. 3 CMR, stante la quale l’indennità non poteva superare le 8,33 unità di conto per ogni kg di peso lordo mancante dal carico complessivo.

 

 

                                  7.    __________ postula a sua volta la reiezione della petizione nei suoi confronti. Sostiene che dal punto di vista soggettivo nulla le è imputabile poiché avrebbe ottemperato ai suoi obblighi di informazione nei confronti di __________ sul valore della merce e avrebbe istruito quest’ultima su tutte le condizioni poste da __________. E siccome la ditta trasportatrice ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dalle norme della __________ e ha fatto fronte alle condizioni particolari poste dalla cliente __________, il pretore, a torto, l'ha ritenuta responsabile del danno, contestato nella sua entità anche in questa sede.

 

                                         Delle osservazioni dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.

 

 

                                  8.    Sulla natura dei rapporti sorti fra le convenute e la ditta __________ non v'è contesa. In particolare, fin dall'inizio della causa è stato pacifico che fra __________ e __________ era sorto un contratto di trasporto, mentre la ditta di spedizione -pur definendo il rapporto fra lei e __________ contratto di spedizione- ha ammesso di essere stata incaricata di organizzare il trasporto dalla Spagna alla Svizzera di una partita di abiti. In diritto poi non è contestata la conclusione del Pretore secondo cui, a prescindere dall'indicazione formale del contratto (contratto di spedizione), lo spedizioniere, per quanto riguarda il trasporto di merci, soggiace per legge alle disposizioni sul contratto di trasporto, conseguendone in particolare che l'attività di trasporto dello spedizioniere è assoggettata al regime di responsabilità del vettore, così come nei contratti interni anche nei rapporti internazionali (Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000, pag. 587; Herber/ Piper, CMR, Internationales Strassentransportrecht, Kommentar, München, 1996, vor Art. 17, N. 26 e 27).

 

                                         Pacifica è anche l'applicabilità alla fattispecie della menzionata Convenzione internazionale 19 maggio 1956 (CMR: RS 0.741.611), entrata in vigore per la Svizzera il 28 maggio 1970, dal momento che in concreto si tratta -indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti- di un contratto per il trasporto internazionale di merci su strada per mezzo di un veicolo, laddove è sufficiente che il Paese di destinazione, peraltro indicato nella lettera di vettura (diverso da quello di ritiro della merce), ossia la Svizzera, abbia sottoscritto la Convenzione (art. 1 n. 1 CMR).

 

 

                                  9.    Nel caso concreto, il regime convenzionale e l'applicabilità dell'art. 17 CMR (sulla responsabilità del vettore) nei confronti di entrambe le convenute è data: della ditta di spedizione, a dipendenza del mandato assunto e indipendentemente dalla forma della pattuizione (dal momento che la Convenzione non pone nessuna esigenza del genere: cfr. Herber/ Piper, op. cit., Art. 1, N. 7) in particolare in virtù dell'art. 3 CMR dove è previsto che il vettore risponde -come se fossero propri- non solo degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti, ma anche di tutte le altre persone di cui si avvale per l'esecuzione del trasporto quando agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, precisando che nel concetto di altre persone rientrano anche i vettori (Unterfrachtführer) assunti dal vettore principale per svolgere il trasporto da lui promesso al mandante (Heber/ Piper, op. cit., Art. 3, N. 7). Nei confronti di __________ l'applicabilità della stessa norma è determinata dalla sua qualità di vettore indicato esplicitamente nella lettera di vettura; al di là quindi della controversa questione di sapere se la responsabilità del vettore principale (incaricato dalla mandante, ossia __________) comporti o no anche la responsabilità diretta del submandatario (Unterfrachtführer) (cfr. Herber/ Piper, op. cit., Art. 13, N.19, pag. 217), essa è data poiché __________ ha assunto -con la presa in consegna della merce da trasportare e con la sottoscrizione della lettera di vettura- gli oneri contrattuali relativi al trasporto in esame (peraltro esplicitamente sottoposti alla CMR: cfr. doc. A), creando in tal modo una situazione giuridica analoga a quella prevista per vettori successivi (Herber/ Piper, op. cit., ibidem, pag. 216).

 

 

                                  10.  Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 CMR il vettore è responsabile della perdita totale o parziale della merce prodottasi tra il momento di ricevimento e quello di consegna della stessa, sempre che non provi circostanze liberatorie a suo favore. Si tratta cioè di una responsabilità di tipo causale poiché -salvo il caso in cui il vettore stradale fornisca la prova dell'esistenza di motivi di esonero- egli è presunto responsabile del danno insorto tra il momento del ritiro della merce e quello della consegna (FF 1969, vol. I, pag. 561; Herber/ Piper, op. cit., ibidem, N. 3). Con riferimento alle caratteristiche della fattispecie concreta, i motivi di esonero dalla responsabilità del vettore, previsti dalla legge, possono essere: la colpa dell'avente diritto a disporre, oppure un ordine di quest'ultimo senza che al vettore possa essere attribuita colpa, oppure ancora circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare (art. 17 cpv. 2 CMR; FF cit., ibidem); come accennato, la prova di questi presupposti liberatori incombe al vettore (art. 18 cpv. 1 CMR).

 

 

11.  Nel caso di specie, fuori discussione l'avvenuta perdita di parte del carico in seguito al furto subito dal vettore, nessuna delle convenute ha preteso -quindi nemmeno ha inteso provare o ha provato- l'esistenza di uno dei motivi di discolpa testé menzionati; invero __________ accenna genericamente all'art. 17 cpv. 2 CMR, ma senza tuttavia indicare quale sia il concreto motivo d'esonero su cui fonderebbe la sua difesa; e nemmeno le appellanti invocano una delle circostanze liberatorie specifiche previste dall'art. 17 cpv. 4 CMR, di modo che, già per questo motivo, si deve concludere per la responsabilità delle convenute.

 

                                         Anche in questa sede, contestando la loro responsabilità, le appellanti incentrano le loro allegazioni non sulla presenza di eventuali motivi d'esonero fra quelli previsti dalla Convenzione, ma sulla correttezza del comportamento dell'autista cui era stato concretamente affidato il carico da trasportare e sull'ossequio delle condizioni contrattuali particolari concernenti le cautele dettate dall'assicuratore per evitare furti, rispettivamente sull'inutilità di alcune di esse. L'istruttoria ha chiarito che la compagnia attrice, in seguito a un precedente furto subito dalla stessa assicurata durante un trasporto di merce (doc. T; teste __________), aveva ridefinito i termini contrattuali con __________, imponendole un catalogo di misure di sicurezza che avrebbe dovuto esigere per il futuro dai suoi trasportatori. Essa vi ha dato seguito, trasmettendo le disposizioni a __________ la quale le ha comunicate a __________ che le ha accettate (doc. M; teste __________): tali disposizioni concernono in particolare i dispositivi antifurto da applicare ai veicoli (sistema antifurto raccomandato e riconosciuto dall'ANIA e dalle compagnie di assicurazione italiane e/o svizzere che assicurano la RC - CMR del vettore) e le misure di sicurezza cui il vettore deve attenersi qualora, lungo il percorso di un trasporto, debba parcheggiare il veicolo per la notte (il veicolo dev'essere custodito in un parcheggio chiuso e affidato a un custode responsabile … In nessun caso il veicolo deve sostare su strade aperte o in luoghi rischiosi) (doc. L, M, Q, R, R1; testi __________, __________ e __________).

 

 

                                  12.  In concreto, malgrado quanto affermano le appellanti, __________ non si è affatto attenuta a tali disposizioni. Infatti, né il veicolo era dotato di un dispositivo antifurto del tipo indicato dall'attrice, né la sosta notturna era avvenuta nei modi convenuti. E' stato accertato in modo incontrovertibile che il veicolo non disponeva di barre di sicurezza per la chiusura della porta posteriore (teste __________), né in particolare era munito di nessun sistema antifurto e tanto meno di uno di quelli omologati ANIA, e che il portellone posteriore era munito (soltanto) di un lucchetto (teste __________), mentre è irrilevante, poiché non riguarda la sicurezza del carico ma del veicolo in sé, che sul trattore sia stato istallato un antifurto di fabbrica, rispettivamente che tale congegno bloccasse la pompa di erogazione del gasolio (teste __________).

 

                                               In secondo luogo, malgrado l'avvertenza di chiudersi a dormire nella cabina del veicolo (sulla cui efficacia si può invero avere qualche dubbio: cfr. casistica in Herber/ Piper, op. cit., Art. 17, N. 44), è pacifico che l'autista si è limitato a parcheggiare presso un'area di servizio autostradale. Che poi l'abbia fatto nel parcheggio riservato ai veicoli pesanti non cambia nulla per quanto riguarda la sicurezza del carico, dal momento che quella zona non è né recintata, né sorvegliata (teste __________), fatto accertato testimonialmente e non contraddetto da nessun altro mezzo di prova, quindi rettamente assunto dal primo giudice senza necessità di far ricorso alla prova del sopralluogo. Che poi, come affermano le appellanti, per ossequiare le disposizioni assicurative bastasse la presenza del conducente nell'autoveicolo e che il parcheggio in aree recintate e custodite fosse dovuto soltanto alla stazione di partenza o di arrivo del viaggio, oppure in una fase intermedia di sosta prolungata (appello __________, pag. 8) corrisponde a un'interpretazione soggettiva delle norme di sicurezza pattuite fra le parti dell'operazione: quelle infatti distinguono tra sosta notturna (e pertanto -salvo prova del contrario- ogni sosta notturna) (doc. L lett. d) e "sosta obbligata anche per poco tempo" per la quale, assieme ad altre misure di sicurezza, è prevista la presenza di qualcuno all'interno del veicolo, alternativamente il parcheggio in zona sorvegliata ecc. (lett. c/I); fattispecie quest'ultima che tuttavia non corrisponde alla situazione in cui si è verificata la perdita del carico in discussione. In quest'ambito poi, aggrava il comportamento del trasportatore l'esistenza di ben tre posteggi per autocarri nei pressi dell'asse autostradale fra __________ e __________, dotati di recinzione, illuminazione e addirittura (i due più vicini a __________) di controllo entrata/ uscita tramite sbarre/ cancello, posteggi noti almeno al direttore di __________ che ne aveva ricevuto l'elenco (doc. P) dalla compagnia attrice perché servissero ai vettori (…dove i vettori dovevano parcheggiare : teste __________).

                                               Da ultimo, l'ipotesi presentata in questa sede che in generale mette in dubbio l'efficacia del parcheggio in queste aree riservate, recintate e sorvegliate per evitare furti non è di nessun rilievo, dal momento che, avesse seguito le istruzioni dell'assicuratore, al vettore non potrebbe essere rimproverata la negligenza invece dimostrata anche quanto alla sorveglianza del carico.

 

                                         Le considerazioni in tal senso del primo giudice devono così essere confermate, così come dev'essere condiviso il contestato apprezzamento della testimonianza __________ che non è -come afferma __________ - uno "stretto collaboratore ed ausiliario" dell'attrice, ma unicamente un esperto nel settore dei trasporti e in criminologia relativa al settore dei trasporti (teste __________) che ha conosciuto da vicino la fattispecie per averne dovuto valutare determinati aspetti a fronte dell'obbligo di risarcimento assicurativo della sua mandante.

 

 

                                        13.  La palese disattenzione delle norme di sicurezza discusse al capoverso precedente attiene a due momenti del giudizio. Anzitutto -come rettamente indicato dal Pretore- essa serve ad accertare l'esistenza di un nesso causale adeguato fra lo stesso comportamento del vettore e l'evento dannoso: presupposto non più messo in discussione in sede d'appello, se non da parte di __________, ma unicamente a dipendenza dell'affermata carenza di colpa a carico di __________, che peraltro è tutt'altra cosa.

 

                                               In secondo luogo, le negligenze del vettore possono essere determinanti per la controversa applicazione dell'art. 23 n. 3 CMR che limita il risarcimento a carico del vettore in misura di 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante; limitazione di cui egli non può invece avvalersi se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile (art. 29 CMR). Di che grado di colpa debba trattarsi non può essere dedotto esattamente dalla Convenzione, ritenuto che la stessa norma indica che si tratta di colpa parificata a dolo secondo la legge del giudice adito, ossia, in concreto, secondo la legge interna svizzera (FF cit., pag. 564; BJM 2000, pag. 317).

                                               Ciò che -escluso in concreto il dolo- corrisponde al concetto di negligenza grave (Herber/ Piper, op. cit., Art. 29 CMR, N. 4 e 6; BJM cit., 318; Aisslinger, Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftpflichtversicherung, Zurigo, 1975, pag. 108), considerata presente -nel diritto interno- quando l'agente viola le più elementari regole di prudenza che una persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze (DTF 108 II 422 cons. 2; 111 II 90; Schnyder, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 41 CO, N. 49).

 

 

                                        14.  Nel caso concreto, nell'ambito del suo apprezzamento dei fatti, il primo giudice ha considerato l'atteggiamento del trasportatore gravemente negligente. A buona ragione, se solo si considera che entrambe le convenute conoscevano l'importanza del carico (si trattava di articoli di confezione di indubitabile pregio, commercializzata sotto il noto marchio __________), sapevano che quella merce, come in passato, avrebbe potuto essere oggetto di furto ed erano state ripetutamente informate che per quel particolare motivo dovevano attenersi a un catalogo di disposizioni di sicurezza: ciò nonostante il trasporto è avvenuto in aperto contrasto con le indicazioni e dell'assicuratore e della ditta mandante, ovvero usando un veicolo inadeguato e tenendo un comportamento palesemente imprudente e anticontrattuale, specie per quanto riguarda la sosta notturna. Questa somma di momenti, al di là delle cautele essenziali imposte al trasportatore -oggettivamente e in ogni caso- a dipendenza delle circostanze, ne aggrava la posizione poiché la negligenza è tanto più grave, quanto più pericoloso dev'essere valutato il suo agire (Schnyder, op. cit., ibidem). Ne consegue, a conferma del giudizio impugnato, l'inapplicabilità dell'art. 23 n. 3 CMR, con l'osservazione che l'esclusione della limitazione vale anche nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile a dipendenti del vettore o ad altre persone dei cui servizi egli si avvale per l’esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell’esercizio delle loro funzioni (art. 29 no. 2 CMR).

 

 

                                        15.  Entrambe le appellanti rimproverano al Pretore di aver ritenuto provato l’ammontare del danno. Giusta l’art. 23 n. 1 e n. 2 CMR l’indennità corrisponde al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta, stabilito in base al corso di borsa o, in sua mancanza, secondo il prezzo corrente sul mercato oppure, mancando entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità.

 

                                               Il danno quantificato dall’attrice in Lit. 370'931'000, pari a fr. 317'887.85 (doc. B, pag. 5 e doc. C), corrisponde al valore dei capi mancanti il cui numero (di 1242) risulta dalla lettera di vettura: 2811 capi caricati a __________ contro 1569 consegnati a __________ (doc. A). L’importo sopracitato risulta sia dal rapporto allestito dal perito __________ (della __________ o) per conto della __________, sia dall'ulteriore documentazione agli atti: accertamenti tutti riferiti non alla presente causa, ma al computo del debito cui la compagnia d'assicurazione avrebbe dovuto far fronte in favore dell'assicurata. Inoltre, il controllo del carico mancante in seguito al furto subito dal trasportatore è stato effettuato dal perito dell'attrice in presenza di un funzionario della dogana svizzera signor __________, del conducente __________ e del signor __________ di __________, spuntando le fatture dei capi, nonché sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti doganali (testi __________ e __________; rogatoria __________).

                                               Si tratta, nel complesso, di un accertamento sufficiente per stabilire il danno subito cui le convenute non hanno contrapposto nessun altro metodo di computo. Ora, esse insistono nel mettere in dubbio la correttezza delle verifiche compiute allora, affermando l'interesse dell'attrice nell'ottenere dal perito __________ un determinato accertamento, recriminando sul fatto che non esista un protocollo di constatazione della merce consegnata sottoscritto da tutti i presenti (ma essi hanno pur testimoniato di aver partecipato all'operazione), che gli annessi al doc. B e il plico doc. O non sono firmati e datati, rispettivamente che mancano i bollettini di consegna relativi alla merce rimasta sul veicolo dopo il furto (appello __________, pag. 10). Sennonché, si tratta di censure di poco rilievo, tenuto conto che comunque gli accertamenti sono stati compiuti subito dopo la fine del trasporto e non sono contraddetti da ulteriori elementi o da qualsiasi prova, dando un quadro univoco e completo della situazione di fatto, che al proposito nemmeno risulta esservi stato dissenso da parte dell'assicurata e che -come già osservato- l'interesse dell'assicuratrice non era certamente quello di ottenere un risultato maggiore di ciò che effettivamente fosse. Quanto poi agli annessi del rapporto __________ (doc. B) e al plico doc. O l'appellante non spiega (come non l'ha fatto in prima sede) il motivo per cui il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto, così che non è possibile darle risposta in questa sede, in particolare se vi si oppongano o no motivi di diritto processuale, come sembra indicare la sua generica censura.

 

 

                                        16.  Le convenute contestano il tasso di cambio (lire italiane / franco svizzero) applicato dal Pretore. Il tasso di cambio di una valuta estera non è fatto notorio e quindi non dev'essere accertato d'ufficio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 184, m. 28); ne consegue che chi se ne avvale, per chiedere una somma di denaro in valuta interna, deve provare tale elemento di fatto. Sennonché, i fatti da provare sono solo quelli contestati (art. 184 cpv. 2 CPC), ciò che al proposito le convenute hanno dimenticato di fare al momento opportuno (art. 78 cpv. 1 CPC), pur conoscendo il tasso adottato dall'attrice per il calcolo del proprio danno.

 

 

                                        17.  Da ultimo __________ impugna la decisione pretorile per aver ammesso la decorrenza degli interessi di mora da una data precedente (indicata solo in sede di conclusioni scritte) rispetto alla data di decorrenza proposta dall'attrice in sede di allegati preliminari, ritenendo che si sia trattato di una mutazione dell'azione. Orbene, a conferma della sentenza impugnata, non possono esserci dubbi che la modifica della data di decorrenza degli interessi di mora non rappresenta mutazione dell'azione, in concreto trattandosi dell'estensione di una domanda accessoria che ricade nella fattispecie dell'art. 75 lett. b CPC, tant'è che la giurisprudenza cantonale permette addirittura di presentare la richiesta d'interessi per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 75 CPC, m. 9; art. 280 CPC, m. 6); inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il suo diritto al contraddittorio non è stato leso: infatti, indetto il dibattimento finale per il 22 gennaio 2002 (ordinanza 26 novembre 2001), le parti si sono accordate nel senso di rinunciarvi (lettera 14 gennaio 2002 del patrocinatore dell'attrice al Pretore). In altre parole, la stessa appellante si è privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede, così come la controversa modifica: non se ne può quindi lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo.

 

 

                                        18.  Il primo giudice ha ammesso l'anticipazione del termine di decorrenza degli interessi di mora, ritenendo corretto il richiamo all'art. 27 n. 1 CMR in base al quale l'avente diritto può richiedere interessi di mora sull'indennità in ragione del cinque per cento annuo, calcolati dal giorno del reclamo presentato per scritto al vettore, oppure, in assenza di reclamo, dal giorno della domanda giudiziale. L'appellante afferma al proposito che lo scritto 10 dicembre 1996 di __________ a __________ (doc. S), preso in considerazione dal Pretore, non rappresenta reclamo poiché non indica, nemmeno per sommi capi, il danno subito. Il reclamo scritto al vettore è la segnalazione contemplata rispettivamente negli art. 30 n. 1 e 32 n. 2 CMR (Herber/ Piper, op. cit., Art. 27, N. 7), laddove -in particolare per quanto concerne il reclamo vero e proprio (art. 32 CMR)- basta che l'avente diritto dichiari in forma scritta ed esplicitamente di rendere responsabile il vettore per un determinato avvenimento, senza necessità di specificare o di cifrare esattamente il danno, rispettivamente il proprio credito: determinante è che dal reclamo il vettore possa riconoscere la volontà dell'avente diritto di essere risarcito (Herber/ Piper, op. cit., Art. 32, N. 30 e 31).

 

                                                                                                                    In concreto, contrariamente a quanto adduce l'appellante, lo scritto in esame adempie i presupposti di forma e di contenuto testé indicati, in particolare descrive esattamente l'avvenimento (Furto parziale della merce relativa alla spedizione da __________ a __________ del 3/12/96), esprime la volontà di rendere responsabile __________ in relazione a quanto indicato e indica ancorché genericamente il danno, rinviando alla fattura __________ no. 44869 del 29/11/96 che altro non è che il plico doc. O (da O1 a O95), ossia la fattura riguardante tutto il carico, oggetto del contratto di trasporto. In tal modo è oggettivamente ammissibile che il vettore abbia ben capito di essere considerato responsabile per la perdita della merce rubata durante quel trasporto da lui effettuato. Anche su questo punto pertanto l'appello dev'essere respinto.

 

 

                                       19.  Alla luce delle considerazioni suesposte gli appelli di entrambe le convenute devono essere respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

 

 

pronuncia:

 

1.    L’appello 1° luglio 2002 di __________, è respinto.

 

                                        2.    Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 4'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre all'attrice l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                        3.    L’appello 1. luglio 2002 di __________, è respinto.

 

                                        4.    Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 4'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre all'attrice l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

                                       

                                         5.   Intimazione:     -    __________.

                                              Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di      Mendrisio nord.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario