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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2002.00140 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 27 giugno 2002 da
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__________
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contro |
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__________ __________
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con cui l’istante ha chiesto di ordinare la convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della ditta __________, direttamente o per il tramite dell'amministratore unico __________;
domanda che il Pretore, con sentenza 28 giugno 2002, ha accolto, ordinando che l'assemblea avrebbe dovuto tenersi, dopo le notifiche di rito agli azionisti noti da parte dell'amministratore unico, il successivo 16 luglio 2002;
appellanti i convenuti con atto di appello 5 luglio 2002, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante, con osservazioni 29 luglio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 9 luglio 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con l'istanza in rassegna l'avv. __________, preso atto che l'amministratore unico della __________ non aveva dato seguito alla sua richiesta di convocare l'assemblea generale degli azionisti (doc. I e N), ha chiesto al Pretore del distretto di Bellinzona, legittimandosi in qualità di portatore a titolo fiduciario di 45 delle 100 azioni della società, che fosse ordinata la convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della stessa, direttamente o per il tramite dell'amministratore unico __________, con il seguente ordine del giorno:
a) esame e discussione dei conti dell'anno 2001;
b) discussione sui seguenti temi:
a favore di chi le cartelle ipotecarie gravanti la part. n. __________ RFD di __________ sono state costituite a pegno;
quando e per decisione di chi;
a quanto ammontano i mutui garantiti da detti titoli;
perché non vi è nessuna indicazione al proposito nell'allegato al bilancio.
2. Il Pretore, preso atto che l'istante era senz'altro legittimato ad agire e che dalla documentazione versata agli atti risultava effettivamente che l'amministratore unico della società non aveva dato seguito alla richiesta di convocazione dell'assemblea degli azionisti, ha accolto l'istanza, ordinando che l'assemblea avrebbe dovuto tenersi, dopo le notifiche di rito agli azionisti noti da parte dell'amministratore unico, il successivo 16 luglio 2002, secondo l'ordine del giorno indicato.
3. Con l'appello che qui ci occupa -avversato dalla controparte- i convenuti __________ e __________ chiedono di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza. Essi contestano innanzitutto la legittimazione attiva dell'istante, rilevando come le azioni in suo possesso fossero in realtà sempre rimaste di proprietà dell'amministratore unico, che a suo tempo le aveva unicamente costituite in pegno a favore di __________ a garanzia di un mutuo che questi gli aveva concesso, senza però aver mai autorizzato quest'ultimo ad esercitare i diritti sociali. Anche l'ordine di convocare l'assemblea generale con quel particolare ordine del giorno è a sua volta contestato: l'amministratore unico ritiene senza senso l'ordine impartitogli di notificare la citazione agli azionisti "a lui noti"; la trattanda relativa all'esame e alla discussione dei conti 2001 era nel frattempo già stata evasa in occasione di un'altra assemblea ed era dunque superata; l'istante non poteva infine pretendere informazioni in merito alle cartelle ipotecarie, fintanto che egli non aveva comprovato di agire per conto dei successori in diritto del creditore pignoratizio __________, nel frattempo deceduto.
4. Prima di passare in rassegna le censure d'appello, devono essere evase le eccezioni d'ordine sollevate dall'istante nelle sue osservazioni all'appello, concernenti in particolare la legittimazione ricorsuale di __________ nonché la facoltà degli appellanti di produrre nuova documentazione in questa sede.
La legittimazione ad appellare di __________ dev'essere riconosciuta già per il solo fatto che egli stesso -oltretutto indicato espressamente come parte nell'istanza (p. 1)- è direttamente toccato dalla decisione impugnata, in quanto destinatario dell'ordine di notifica di cui al dispositivo N. 2 (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307).
Quanto alla facoltà per la parte convenuta di produrre nuova documentazione in appello in una vertenza -come quella qui in esame (cfr. art. 2 cpv. 2 cifra 1 e art. 3 LAC; cfr. Rep. 1994 n. 54)- sottoposta alla procedura non contenziosa di camera di consiglio, la stessa è già stata ammessa con convincente motivazione dalla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 e 10 ad art. 321).
5. Giusta l'art. 699 cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale, ritenuto che, qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.
Per poter chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai sensi della norma che precede, il richiedente deve innanzitutto rendere verosimile al giudice la sua qualità d'azionista (DTF 102 Ia 209 con rif.; SJ 1979 p. 320; ZR 1988 n. 95; SJZ 1986 p. 299; Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 2. ed., N. 17 ad art. 699 CO), ritenuto che in caso di azioni al portatore vi è la presunzione che il portatore abbia la qualità di chiedere la convocazione (Dubs/Truffer, op. cit., ibidem), anche se la società può addurre la prova del contrario (sentenze DTF e SJ citate).
6. Nel caso di specie l'istante, nella sua pacifica qualità di portatore di 45 delle 100 azioni della società, è senz'altro al beneficio della presunzione di cui sopra. Si tratta pertanto di esaminare se i convenuti siano stati in grado di addurre la prova contraria: come vedremo, non è stato il caso.
Le uniche prove che attesterebbero che le azioni in questione sono state costituite in pegno sono in definitiva due dichiarazioni che l'amministratore unico aveva a suo tempo rilasciato all'indirizzo dell'autorità fiscale. Con il doc. 4 egli si era limitato ad indicare che __________ aveva un credito di fr. 50'000.- nei suoi confronti, ciò che però a ben vedere non prova in alcun modo che le azioni fossero state impegnate a garanzia di quel credito. Il doc. 3 è di per sé più esplicito e indica chiaramente che 48 azioni (corrette a mano in 45) erano in possesso di __________ a garanzia di un prestito: sennonché, trattandosi di un documento allestito dall'amministratore unico stesso e dunque in definitiva di una semplice allegazione di parte, lo stesso, non corroborato da altre risultanze probatorie, può tutt'al più assumere la forza di un indizio e dunque non consente ancora di capovolgere la presunzione di cui l'istante è al beneficio. Ciò non significa che la particolare contestazione sia stata risolta definitivamente (sentenza Rep. citata): la stessa potrà al contrario essere riproposta nel corso dell'assemblea della società (sentenze DTF, ZR e SJZ citate; DTF 112 II 145 consid. 2a; Dubs/Truffer, op. cit., ibidem).
7. Infondate sono pure le contestazioni sollevate dai convenuti in merito alle formalità e al contenuto dell'avviso di convocazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'amministratore unico, l'ordine impartitogli dal Pretore di notificare la convocazione agli azionisti "a lui noti" non comporta per lui alcun pregiudizio, nemmeno se lo stesso dovesse rivelarsi inutile, in quanto non esisterebbero altri azionisti oltre a lui. La circostanza che la trattanda relativa all'esame e alla discussione dei conti 2001 sia nel frattempo già stata evasa in occasione di un'altra assemblea (doc. 2) non esclude che l'istante -che peraltro nemmeno è stato invitato a partecipare a quella assemblea- possa esigerne la ripetizione. Quanto alle informazioni in merito alle cartelle ipotecarie emesse a carico del fondo di proprietà della società, le stesse sono ovviamente rilevanti per gli interessi dell'azionista e possono dunque a loro volta essere richieste.
8. Ne discende la reiezione del gravame, ciò che implica la necessità di fissare una nuova data per l'assemblea, quella originariamente indicata dal Pretore essendo ormai trascorsa.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 luglio 2002 di __________ e __________ è respinto.
§ L'assemblea generale degli azionisti della ditta __________ è convocata, presso la sede della società ad __________, per martedì 18 febbraio 2003 alle ore 17.00, con l'ordine del giorno stabilito dal Pretore con la sentenza 28 giugno 2002.
§§ È fatto ordine a __________, amministratore unico della __________, di notificare la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti agli azionisti a lui noti.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 400.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario