Incarto n.
12.2002.177

Lugano

1° ottobre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa in materia di locazione -inc. n. DI.2001.00103 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con istanza 26 giugno 2001 da

 

 

__________

rappr. dall’avv.

 

 

Contro

 

 

APPE0

rappr. dall'avv.

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'919.80 più interessi al 5% dal 5 aprile 2000 e di un importo di fr. 674.-, aumentato in sede conclusionale a fr. 774.-, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________;

 

domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con sentenza 20 settembre 2002 ha accolto, salvo per quanto riguarda gli interessi, attribuiti a far tempo dal 6 aprile 2000, e il rigetto dell'opposizione al PE, ammesso solo limitatamente alle somme oggetto dell'azione creditoria;

 

appellante la convenuta con atto di appello 7 ottobre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'istante con osservazioni 8 novembre 2002 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamato il decreto 11 ottobre 2002 con cui il presidente di questa Camera ha negato la concessione dell'effetto sospensivo all'appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Dopo aver stipulato un analogo accordo per i centri __________ di __________ e __________e (doc. E e H), __________, il 1° marzo 1999, ha concesso in locazione alla società __________ il locale commerciale contrassegnato con il n. __________ al livello 1, con una superficie di 114.67 mq, presso il centro di __________ (doc. A). L'art. 5 del contratto, concettualmente identico per i 3 enti locati, disciplina nel modo seguente la questione della pigione e delle spese accessorie: "Il locatario corrisponde al locatore una pigione pari al 10% escl. IVA 7.5% sulla cifra d'affari netta annua ottenuta nell'anno in corso. È espressamente convenuto tra le parti che il locatario dovrà realizzare nel locale a lui locato, una cifra d'affari (al netto d'IVA) minima netta annua di fr. 4'000.- (quattromila) al metro quadrato. In difetto di tale rendimento minimo per un periodo di 4 (quattro) mesi consecutivi (trascorsi tre mesi dall'apertura) il locatore potrà, se lo desidera, dare applicazione, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto con preavviso di trenta giorni tramite lettera raccomandata. La pigione sopra indicata non comprende le spese accessorie (art. 8) nonché i contributi al budget pubblicitario (art. 28a)". Tra le parti è ben presto sorta una contestazione in merito all'interpretazione di questa clausola.

 

 

                                   2.   Ritenendo che la conduttrice fosse in ritardo con il pagamento delle pigioni e delle spese accessorie relative al secondo trimestre 2000, il locatore, dopo aver ottenuto l'erezione di un inventario (doc. B), ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell'UEF di __________ per complessivi fr. 14'620.40 più interessi e fr. 774.- per spese di ritenzione e esecutive (doc. C), cui l'escussa ha interposto opposizione. L'istanza di rigetto in via provvisoria dell'opposizione, inoltrata presso il Bezirksgericht di __________, è stata ammessa solo limitatamente alla somma di fr. 3'700.60 più accessori (doc. D). Di qui la presente causa.

 

                                   3.   Dopo aver adito infruttuosamente l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, __________, con l'istanza in rassegna, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento del credito residuo di fr. 10'919.80 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE. Egli ha in sostanza addotto che, diversamente da quanto ritenuto -oltretutto in una semplice procedura sommaria- dal Bezirksgericht di __________, la clausola di cui all'art. 5 non andava intesa nel senso che la pigione dovuta dalla convenuta corrispondeva al 10% della cifra d'affari da lei conseguita, ma al contrario che le parti, fermo restando quel parametro, avevano in ogni caso concordato una pigione minima. Pure a torto il giudice del rigetto aveva infine ritenuto infondate le pretese relative alle spese accessorie per la sua mora nell'esecuzione delle prestazioni di pubblicità.

                                         La convenuta si è opposta all'istanza, sottolineando che l'intera problematica era già stata esaminata e dibattuta a suo tempo avanti al Bezirksgericht di __________, che per altro si era pronunciato con una sentenza cresciuta in giudicato, per cui l'interpretazione da dare alla clausola in questione poteva senz'altro essere dedotta da quel giudizio.

 

 

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, richiamati i principi che reggono l'interpretazione dei contratti, ha innanzitutto ritenuto che la clausola litigiosa avrebbe potuto essere interpretata contra stipulatorem, ovvero a sfavore dell'istante, solo nel caso in cui nessun altro metodo interpretativo fosse stato in grado di chiarirne il senso. Nel caso di specie le prove agli atti permettevano tuttavia di confermare l'esistenza dell'accordo sull'affitto minimo garantito: i doc. O e P, che riassumevano il contenuto degli accordi preliminari relativi ai centri commerciali di __________ e __________, menzionavano espressamente la dicitura "affitto minimo garantito", per cui si poteva senz'altro ritenere, anche perché la formulazione dei contratti era sostanzialmente identica per i 3 oggetti, che anche per __________ dovesse valere quel medesimo principio; tale constatazione corroborava per altro quanto affermato dal teste __________, responsabile del centro commerciale, il quale aveva dichiarato di aver spiegato alla convenuta gli estremi del metodo di calcolo del canone di locazione per i 3 centri, con il previsto affitto minimo garantito; abbondanzialmente, a conferma del fatto che quello era proprio il senso da attribuire alla clausola, la convenuta aveva in precedenza già provveduto a saldare alcune fatture calcolate per l'appunto secondo le modalità dell'affitto minimo garantito. Atteso che le pigioni (fr. 11'467.-) e le spese accessorie (fr. 1'146.70 per le spese condominiali e fr. 2'006.70 per le spese pubblicitarie) erano state calcolate correttamente, il giudice di prime cure ha di conseguenza accolto l'istanza, tranne per quanto riguardava la decorrenza degli interessi moratori e l'ammontare del credito oggetto del rigetto dell'opposizione.

 

 

                                   5.   Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente l'istanza. A suo giudizio, l'istruttoria di causa non aveva permesso di smentire l'interpretazione della clausola fornita dal Bezirksgericht di __________, non solo sulla base del principio in dubio contra stipulatorem, ma anche in forza del tenore letterale e di un'interpretazione teleologica: innanzitutto i doc. O e P erano irrilevanti, in quanto non era stato provato in che veste l'ing. __________ e il signor __________ avrebbero potuto vincolare la società con quei documenti, che per altro riguardavano i centri di __________ e __________; il fatto che essa avesse ricevuto dall'istante alcune fatture che prevedevano una pigione calcolata sull'affitto minimo garantito, per altro allestite dalla controparte, era pure irrilevante, in quanto essa aveva comunque sempre contestato, sin dalla fase precontrattuale, quella interpretazione. Non corrispondeva infine al vero che le spese accessorie fossero state calcolate correttamente, tanto più che, come già risultava dall'analisi effettuata dal Bezirksgericht di __________, l'istante non aveva provato, documenti alla mano, di aver investito le somme ricevute dai conduttori per la pubblicità.

 

 

                                   6.   La prima censura d'appello ha per oggetto l'interpretazione da dare alla clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione. Si tratta in sostanza di stabilire se, nel caso in cui la convenuta non avesse raggiunto una determinata cifra d'affari, all'istante fosse comunque garantito un affitto minimo.

 

 

                                6.1   In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva / normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a; IICCA 9 maggio 2003 inc. n. 10.1997.35).

 

 

                                6.2   Nel caso di specie, come vedremo, le argomentazioni addotte dalla convenuta nel gravame non sono tali da smentire il giudizio reso dal Pretore sulla base di un'interpretazione soggettiva, per cui, già per questo motivo, è esclusa un'interpretazione sulla base del principio dell'affidamento o addirittura secondo il principio in dubio contra stipulatorem (che, come giustamente stabilito dal primo giudice, entra in considerazione solo quando nessun altro metodo interpretativo permette di chiarire il senso del contratto, cfr. DTF 122 III 118 consid. 2d, 118 II 342 consid. 1a), come quella adottata dal Bezirksgericht di Dielsdorf, oltretutto nell'ambito di una semplice procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, che come tale non esplica l'effetto di cosa giudicata (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 20 LALEF).

                                         La convenuta non ha innanzitutto contestato in questa sede l'assunto pretorile secondo cui il teste __________ avrebbe dichiarato di aver dettagliatamente spiegato alla convenuta il concetto di pigione con un affitto minimo garantito, circostanza questa che da sola permette di concludere che la clausola andava effettivamente interpretata come preteso dall'istante. Oltremodo significativo è inoltre il fatto che la convenuta, con lettere 27 marzo, 8 giugno e 11 settembre 2000, prodotte da lei stessa sub act. 14/2, 14/9 e 14/10 nella procedura di rigetto dell'opposizione a __________, qui richiamata, abbia formulato alla controparte la proposta di ridurre il canone di locazione dei 3 enti locati al 10% delle cifre d'affari effettivamente realizzate.

                                         Non è in ogni caso vero che le altre prove addotte dal Pretore a sostegno di questa argomentazione sarebbero in realtà irrilevanti. Quanto ai doc. O e P, va innanzitutto osservato che è solo in questa sede e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, disposizione applicabile anche nelle procedure in materia di locazione, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 321) che la convenuta ne ha contestato la rilevanza per il fatto che non sarebbe stato provato in che veste gli ing. __________ e __________s, che secondo il teste __________ sarebbero comunque stati i suoi interlocutori nella fase delle trattative preliminari (cfr. pure il tenore del doc. R), avrebbero potuto vincolarla; pacifico che i documenti in questione si riferiscano alle trattative relative ai centri di __________ e __________, la loro rilevanza è in ogni caso data dal fatto che queste ultime sono poi state concretizzate con la sottoscrizione dei doc. E e H, il cui art. 5 -come già accennato- era concettualmente identico, salvo per l'ammontare della cifra d'affari da conseguirsi, a quello sottoscritto successivamente per il centro di __________, che dunque dev'essere inteso nello stesso modo, tanto più che il teste __________ ha espressamente confermato che anche il contratto di locazione di cui al doc. A era stato allestito in funzione dei doc. O e P. Quanto all'esistenza di tutta una serie di fatture emesse dall'istante e calcolate sulla base del concetto di affitto minimo garantito, si osserva che il Pretore, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non si è limitato ad annotarne l'esistenza, circostanza questa sì che avrebbe potuto essere considerata irrilevante, ma ha altresì precisato, senza invero che la convenuta abbia avuto da obiettare in questa sede, che le stesse erano state in un primo momento onorate dalla convenuta, ciò che costituiva un serio indizio del fatto che esse riportassero correttamente il contenuto degli accordi intervenuti. Nulla prova infine che la convenuta, nonostante quanto da lei dichiarato nell'appello, abbia già preteso nella fase negoziale che la clausola dovesse essere intesa in tal senso.

 

 

                                   7.   Del tutto infondata è infine anche l'altra censura, sollevata per la prima volta con l'appello, relativa alle spese di pubblicità. Già sottolineata in precedenza (consid. 6.2) l'irrilevanza del fatto che il Bezirksgericht di __________ possa aver deciso, in una procedura sommaria, per l'infondatezza di quella posizione, la convenuta non può neppure essere seguita laddove afferma che la controparte non avrebbe provato, con documenti alla mano, di aver investito per la pubblicità le spese versate da tutti i conduttori del centro commerciale: il teste __________, prendendo visione del doc. AA, che nell'occasione ha implicitamente confermato, ha in effetti avuto modo di precisare che l'importo di fr. 821'686.69 corrispondeva per l'appunto agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2000 a __________ e che oltretutto a quel momento l'istante, pur non essendovi tenuto per contratto, aveva ritenuto di rimpolpare il budget pubblicitario, risultante dai versamenti del locatore e di tutti i conduttori, con un importo di ca. fr. 500'000.- a suo esclusivo carico (del medesimo tenore è del resto anche la sua audizione testimoniale del 12 luglio 2001 nell'inc. n. DI.2001.00049 richiamato).

 

 

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 7 ottobre 2002 di __________ è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    330.-

                                         b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    350.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario