Incarto n.
12.2002.00180

Lugano

16 ottobre 2002/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello

 

 

Visto l’appello 11 ottobre 2002 presentato dalla

 

 

__________

(rappr. dall'avv. __________)

 

 

Contro

 

 

la decisione 30 settembre 2002 del Pretore di Locarno-Campagna nell'istanza promossa il 13 aprile 2000 da

 

 

__________

__________

(entrambi rappr. dall'avv. __________)

 

considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);

 

ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni non rese nemmeno verosimili nel caso concreto;

 

 

richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC

 

decreta                     1.   L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 11 ottobre 2002 di cui sopra, è respinta.

 

                                   2.   Intimazione a:

                                                                                – __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Locarno-Campagna.

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                (giudice Bruno Cocchi)