Incarto n.
12.2002.00191

Lugano

31 ottobre 2002/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello

 

Visto l'appello 29 ottobre 2002 presentato da

 

 

__________

(rappr. dall'avv. __________)

 

contro

 

la decisione 25 ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa con istanza 26 luglio 2002 nei confronti di

 

__________

(rappr. dall'avv. __________)

 

statuendo sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nell'atto ricorsuale;

 

considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);

 

rilevata la mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse esecutiva;

 

ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in concreto;

 

richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC

 

decreta                     1.   L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 29 ottobre 2002 di cui sopra, è respinta.

 

                                   2.   Intimazione a: – __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

                                                                                Il presidente

                                                                                giudice Bruno Cocchi