Incarto n.
12.2002.203

Lugano

22 novembre 2002/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente

Chiesa e Rusca

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.00183 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 28 ottobre 2002 da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

intesa ad ottenere l'emanazione di un decreto esecutivo per l'immediata consegna dell'autovettura AUDI A4, __________ che il Pretore, con decreto esecutivo 29 ottobre 2002 ha ordinato.

 

Ed ora sullo scritto 15 novembre 2002 di __________ (già __________), indirizzato alla Pretura e trasmesso quale appello a questa Camera, con il quale si chiede il ritiro del decreto esecutivo a carico della società.

 

Letti ed esaminati gli atti di causa.

 

 

 

Considerato

 

                                               che, per costante giurisprudenza, nei confronti del decreto esecutivo che ammette l'istanza della parte procedente non è ammissibile, nella procedura cantonale, nessun rimedio di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 497 m. 2);

 

                                               che l'appello in questione è di conseguenza irricevibile e come tale può essere sanzionato già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;

 

 

 

pronuncia:

 

                                          1.   Lo scritto/appello 15 novembre 2002 di __________ (già __________) è irricevibile.

 

 

                                          2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

 

                                          3.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario