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Incarto n. |
Lugano 6 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00008 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 16 febbraio 2001 da
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AO0
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contro |
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AP0
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'238.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e che il Pretore con sentenza 12 novembre 2002 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 3 dicembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 27 gennaio 2003 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 20 marzo 2000 __________ ha sottoscritto un contratto di leasing con la società __________ avente per oggetto la fornitura di un'automobile d'occasione BMW 320i Touring, per la quale, 2 giorni dopo, ha provveduto a stipulare un'assicurazione casco totale presso la __________ (doc. _).
2. Con la petizione in rassegna, essa ha chiesto la condanna della compagnia d'assicurazioni al pagamento di fr. 39'238.- più interessi, adducendo che l'automobile in questione, assicurata contro il furto, le era stata rubata a Milano, il 24 maggio 2000, in occasione di un viaggio effettuato da suo marito.
3. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione, ritenendo in sostanza che la probabilità che il furto fosse realmente avvenuto era senz'altro data e che i dubbi evocati dalla convenuta, pur comprensibili, non erano sufficientemente seri da doversi esigere dalla controparte la prova per alta verosimiglianza dell'esistenza del fatto all'origine della prestazione assicurativa.
4. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attrice, la convenuta ribadisce la richiesta di reiezione della petizione, rimproverando al giudice di prime cure un palese abuso del suo potere d'apprezzamento.
5. La legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito. Trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e quindi di esame di diritto federale, il suo esame dev'essere effettuato d'ufficio (DTF 96 II 119 consid. 1b; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 e 2 ad art. 97; per tante IICCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169), così che l'invocazione del relativo vizio può essere effettuata in qualunque stadio della causa, persino dall'autorità d'appello (per tante IICCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31).
6. Nel caso di specie il Pretore, sulla base dei documenti agli atti (in particolare la documentazione richiamata sub doc. _, ovvero la cessione casco totale e il contratto di leasing; cfr. pure il doc. _), ha giustamente evidenziato (sentenza p. 2) -la circostanza non è stata per altro contestata dalle parti né con l'appello né con le osservazioni e dunque non può più essere ridiscussa in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307)- che l'attrice, il 23 marzo 2000, aveva ceduto ogni suo diritto sull'assicurazione casco totale, ivi compresa quindi la pretesa oggetto della presente causa, alla __________ (sulla validità della cessione delle pretese assicurative nell'assicurazione contro i danni, cfr. Nebel, Basler Kommentar, N. 25 ad art. 100 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. ed., Berna 1995, p. 391; Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Vol. I, Berna 1968, p. 195; cfr. pure IICCA 24 settembre 2002 inc. n. 12.2001.206). Poiché la cessione ha pacificamente comportato la modifica della titolarità del credito, che da quel momento non poteva più essere fatto valere dal creditore cedente ma solo dal cessionario (Maurer, op. cit., ibidem; Girsberger, Basler Kommentar, 2. ed., N. 46 ad art. 164 CO; IICCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31), si deve in definitiva concludere che l'attrice, al momento dell'inoltro della petizione, non era più titolare del credito litigioso e quindi legittimata a farlo valere nei confronti della convenuta. Da qui la sua carente legittimazione attiva.
7. Ne discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione, senza che vi sia la necessità di esaminare le altre censure d'appello.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 novembre 2002 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna è così riformata:
1. La petizione 16 febbraio 2001 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________;
- avv. __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario