Incarto n.
12.2002.211

Lugano

25 novembre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. n. EF.2002.00994 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 3 giugno 2002 da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 19'730.- oltre accessori e l’annullamento dell’esecuzione n. __________dell’UE di __________ promossa nei suoi confronti dal convenuto, domande avversate da quest'ultimo e che il Segretario assessore, con sentenza 3 dicembre 2002, ha integralmente respinto;

 

appellante l’attrice, con appello 9 dicembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con osservazioni 17 gennaio 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.    Il 3 aprile 2001 __________ è stato assunto dalla società Immobiliare __________ Sagl (in seguito: Immobiliare __________) in qualità di agente immobiliare indipendente.

       In base agli accordi contrattuali (doc. _), egli, per la sua attività di procacciatore d'affari e di mediatore, avrebbe percepito un compenso sotto forma di provvigioni calcolate in base all’ammontare netto della provvigione di spettanza della società: la quota a suo favore sarebbe stata del 30% e, per quanto qui interessa, sarebbe aumentata al 35% qualora egli avesse concluso due contratti nello stesso mese.

 

 

2.    In data 14 settembre 2001, l'Immobiliare __________ ha allestito all'indirizzo di __________ un estratto conto delle provvigioni da lui maturate a quel momento (doc. _), concludente per un saldo a suo favore di fr. 5'970.- (provvigione del 30% per le pratiche __________ di fr. 5'266.- e __________ di fr. 16'200.-, dedotti gli acconti di fr. 15'496.-). Il conteggio terminava con la seguente nota: “la tua percentuale sulla provvigione __________ [recte: __________] è del 30% e non del 35%, come precedentemente discusso, poiché il rogito __________ non è ancora andato "contrattualmente a buon fine"”.

 

 

3.    Preso atto che la pratica __________ si era a sua volta conclusa positivamente, oltretutto nel medesimo mese in cui si era perfezionata la pratica __________, __________ ha in seguito escusso l'Immobiliare __________ per complessivi fr. 19'730.- oltre interessi (provvigione del 30% per la pratica __________ di fr. 5'266.-, del 35% per le pratiche __________ di fr. 18'900.- e __________ di fr. 11'060.-, dedotti gli acconti di fr. 15'496.-). L’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di __________ è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore, mentre il ricorso inoltrato successivamente dall'escussa presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello è stato dichiarato irricevibile siccome tardivo.

 

 

4.    Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, l'Immobiliare __________ ha convenuto in lite __________ con un’azione ex art. 85a LEF, volta ad accertare l’inesistenza del debito e ad annullare l’esecuzione in corso, attualmente allo stadio della comminatoria di fallimento. Essa ha innanzitutto osservato che il titolo sul quale il convenuto fondava la propria pretesa non rappresentava un riconoscimento di debito, ma un semplice conteggio; la controparte non poteva in ogni caso pretendere alcuna provvigione, in quanto non aveva personalmente condotto a buon fine le trattative relative alle pratiche __________ e __________.

 

 

5.    Il Segretario assessore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, rilevando che la dichiarazione di cui al doc. _ doveva senz'altro essere considerata un riconoscimento di debito e che con tale atto vi era la presunzione naturale che l'attrice doveva al convenuto l’importo di fr. 19'730.- oltre interessi, atteso che la condizione dipendente dalla vendita della villa di __________ (“affare __________ ”) si era risolta positivamente. A suo giudizio, l'attrice non era stata in grado di provare che quella somma, riconosciuta con una scrittura privata, non doveva essere versata al convenuto: l'istruttoria aveva in effetti provato che quest'ultimo doveva essere attivo solamente fino alla sottoscrizione dell’impegno all’acquisto da parte del cliente, ritenuto che le ulteriori operazioni di perfezionamento della vendita avrebbero potuto essere svolte da altri impiegati dell'attrice.

 

 

6.    Con l'appello che qui ci occupa, l’attrice ribadisce anche in questa sede gli argomenti che, a suo giudizio, imporrebbero di accogliere integralmente la petizione.

       Delle osservazioni con cui il convenuto si è opposto al gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

7.    Nell’azione di inesistenza del debito di cui all'art. 85a LEF il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., N. 13 ad art. 85a LEF; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, p. 146). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore.

       La situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183 cons. 4a): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla o perenta; il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa (Schwenzer, Basler Kommentar, 2. ed., N. 6 e 8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 50 ad art. 17 CO) e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (Schwenzer, op. cit., N. 6 ad art. 17 CO; ICCTF 30 giugno 1998 inc. n. 4C.34/1998; IICCA 1° giugno 2001 inc. n. 12.2000.195, 11 agosto 2003 inc. n. 12.2002.160).

 

 

8.    Nel caso di specie è indubbio che l'estratto conto di cui al doc. _, sottoscritto dall'attrice, rappresenti un valido riconoscimento di debito. Esso è esplicito ed incondizionato, laddove vi è indicato un saldo di fr. 5'970.- a favore del convenuto. Nella misura in cui vi è specificato che “la tua percentuale sulla provvigione __________ [recte: __________] è del 30% e non del 35%, …, poiché il rogito __________ non è ancora andato "contrattualmente a buon fine"”, formulazione quest'ultima che -come specificato dalla stessa attrice (cfr. petizione p. 5 e appello p. 4)- significa semplicemente che il rogito non era ancora stato firmato in quel momento, esso risulta per contro condizionato, nel senso che la stipula di quest'ultimo rogito avrebbe ovviamente permesso di aumentare al 35% le provvigioni per entrambe le pratiche: ora, essendo provato che il rogito per la pratica __________, come in precedenza quello relativo alla pratica __________ (cfr. doc. _ inc. n. EF.__________ rich.), è effettivamente stato perfezionato nel settembre 2001 (cfr. doc. _ inc. n. EF.__________ rich.), si può ritenere adempiuta la condizione posta nel doc. _, sicché la provvigione per la pratica __________ è in realtà del 35%, con un aumento quindi di fr. 2'700.-, a cui va pure aggiunta la provvigione, pure del 35%, per la pratica __________, pari ad altri fr. 11'060.- (cfr. doc. _ inc. n. EF.__________ rich.), ciò che porta a un saldo riconosciuto di fr. 19'730.-.

 

 

9.    Come già accennato, l'attrice e debitrice, per inficiare il riconoscimento di debito da lei sottoscritto, avrebbe dovuto provare che lo stesso poggiava su di una causa inesistente, nulla o perenta. Tale prova non è stata portata. In sede petizionale l'attrice ha pacificamente ammesso che il conteggio di cui al doc. _ era stato allestito in quanto essa riteneva che il convenuto avesse bisogno di incoraggiamento ed è proprio a tale scopo (ecco la "causa") che si era pensato di assegnargli delle commissioni anche per le vendite che non avrebbero potuto essergli attribuite in base al contratto doc. _ (petizione p. 6). In tali circostanze -contrariamente a quanto ritenuto nel gravame- non torna conto stabilire se il convenuto avesse effettivamente avuto diritto a quelle provvigioni in base al contratto, segnatamente se avesse agito personalmente e se avesse portato a termine tutte le pratiche fino alla stipulazione dei relativi rogiti da parte dei clienti.

       Gli altri argomenti addotti dall'attrice per invalidare il riconoscimento di debito si sono rivelati del tutto infondati: la tesi secondo cui le provvigioni erano state conteggiate al convenuto in vista di una fruttuosa continuazione del rapporto contrattuale, poi non avvenuta (petizione p. 6), è rimasta allo stadio di puro parlato; la tesi secondo cui il riconoscimento di debito sarebbe stato sottoscritto dal direttore dell'attrice per errore, in quanto egli non disponeva in realtà delle necessarie informazioni in merito all'affare __________, è per contro irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), ed è in ogni caso irrilevante, in quanto la circostanza non configurerebbe un errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO, ma unicamente un errore nei motivi (art. 24 cpv. 2 CO) ed ancora si pone in contraddizione con l'argomento, sostenuto in prima sede, del favore fatto al convenuto per incoraggiarlo; parimenti irricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è l'argomentazione secondo cui l'errore avrebbe avuto per oggetto il fatto che le pratiche __________ non erano state svolte dal convenuto, ma da altri; quanto infine alle eventuali pressioni messe in atto dal convenuto per ottenere il riconoscimento di debito, cui l'attrice ha pure fatto accenno nel gravame -ancora una volta irritualmente (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- le stesse, oltre a non concretizzare in ogni caso un vizio del contratto ex art. 23 segg. CO, non hanno a loro volta trovato alcun riscontro concreto negli atti.

 

 

10.    Ne discende la reiezione dell'appello, del tutto infondato.

       La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi

richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:                

 

                                    I.   L’appello 9 dicembre 2002 di Immobiliare __________ Sagl è respinto.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 220.--

                                         b) spese                                                                 fr.   30.--

                                         totale                                                                       fr. 250.--

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria