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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00032 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 8 aprile 2002 da
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AO0
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contro |
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AP0 Zurigo
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'950.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e che il Pretore con sentenza 27 novembre 2002 ha accolto per fr. 13'000.- più interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 16 dicembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 24 gennaio 2003, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L'attore ha notificato alla convenuta, presso la quale aveva concluso un'assicurazione della mobilia domestica (cfr. doc. C), il furto delle sue valigie avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2001, allorché si trovava, in vacanza, nella casa paterna a G__________ (I). Il valore della refurtiva, asseritamente composta da svariati oggetti (denaro, gioielli, vestiti, fotocamera, macchina fotografica, ecc., cfr. l'elenco dettagliato di cui al doc. F), è stato quantificato in fr. 27'950.-, somma di cui è chiesto il risarcimento con la petizione in rassegna, alla quale la convenuta si è opposta, evidenziando tutta una serie di circostanze che, a suo dire, mettevano in dubbio il verificarsi del preteso furto.
2. Il Pretore, con il querelato giudizio, ha accolto la petizione per fr. 13'000.- più interessi. Egli ha innanzitutto ritenuto che l'attore, versando agli atti l'immediata denuncia ai carabinieri (doc. A) nonché la fattura relativa alla riparazione della finestra attraverso la quale i ladri sarebbero penetrati nella casa paterna (doc. I), e con le risposte da lui fornite nel formulario sottopostogli dalla convenuta (doc. Q), aveva fornito sufficienti indizi atti ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro era accaduto e a suffragare la verosimiglianza del furto in questione. Non potendosi mettere in dubbio nelle particolari circostanze l'esistenza ed il valore degli oggetti posseduti dall'attore al momento del furto, il giudice di prime cure ha in definitiva riconosciuto a quest'ultimo gli importi massimi che erano stati concordati a titolo di copertura assicurativa in caso di furto fuori casa, ovvero fr. 10'000.- per la mobilia domestica (cifra 1341 CGA) e fr. 3'000.- per i valori pecuniari (doc. C, in deroga alla cifra 133 CGA).
3. Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che le circostanze di fatto da lei evocate facevano ritenere poco verosimile il furto rispettivamente l'esistenza e il valore degli oggetti asseritamente rubati, per cui l'attore avrebbe dovuto addurne la prova certa. In ogni caso la somma che questi avrebbe potuto pretendere per contratto era tutt'al più di fr. 10'000.-, ritenuto che in tale importo era già compresa la copertura per i valori pecuniari.
4. Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile -a meno di sorprendere l'autore del furto in flagranza di reato- giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell'ipotesi di furto; egli deve invece provare la realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. IICCTF 1° febbraio 1996 5C.240/1995, 8 gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811; RUA XVIII n. 31; IICCA 7 gennaio 1999 inc. n. 12.98.185; Nef, Basler Kommentar, N. 21 ad art. 39 LCA e N. 56 ad art. 40 LCA; Suter, L'assurance des choses, Zurigo 1984, p. 178; Hauswirth/Suter, Sachversicherung, Berna 1990, p. 271). Peraltro, di fronte a una prova che non è assoluta, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305, 120 II 393 consid. 4b; IICCTF 21 agosto 2001 5C.162/2001; Kummer, Berner Kommentar, N. 362 segg. e in particolare N. 366 ad art. 8 CC; Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26 p. 306 segg., 309; Nef, op. cit., N. 22 e 38 ad art. 39 LCA). L'onere probatorio dell'assicurato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova certa quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore ha apportato elementi contrari (Nef, op. cit., N. 23 ad art. 39 LCA; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, p. 286; JdT 1997 I 812; IICCTF 5 dicembre 1996 5C.86/1996, 11 aprile 2002 5C.11/2002 pubblicata in JdT 2002 I 531, 17 aprile 2002 5C.47/2002; IICCA 10 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.48, 5 luglio 2002 inc. n. 12.2001.187); in particolare, il verificarsi del furto e l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazione appare altrettanto plausibile di quella di un furto reale (RUA XVIII n. 15).
6. Nel caso di specie si tratta di stabilire se la versione del furto fornita dall'attore risulti contraddittoria o illogica rispettivamente presenti ambiguità o incertezze tali da mettere in dubbio l'esistenza stessa del sinistro.
6.1 La versione fornita dall'attore negli allegati preliminari è stata la seguente. In data 22 luglio 2001, egli, la moglie V__________ e la figlia di 2 anni A__________ sarebbero partiti con la loro automobile per trascorrere 3 settimane di vacanza in Italia a G__________, ove essi avrebbero soggiornato presso la casa paterna. La famiglia dell'attore sarebbe arrivata a destinazione lo stesso 22 luglio alle ore 21.00 circa. L'attore avrebbe poi scaricato la macchina depositando tutti i bagagli nella sala da pranzo della casa paterna. Verso le ore 22.30, dopo aver salutato i parenti, la famiglia sarebbe in seguito partita per recarsi nella casa di vacanza del padre a __________, distante circa 4 km, per pernottarvi. Verso le 8.30 del 23 luglio l'attore sarebbe tornato a Gagliano del Capo e avrebbe constatato che durante la notte persone ignote avevano scassinato una finestra della camera da letto ed erano penetrati nella casa paterna, rubando tutte le valigie e le borse dell'attore. Già alle 10.30 egli avrebbe provveduto a denunciare il furto ai carabinieri.
6.2 A giudizio della scrivente Camera, tutta una serie di circostanze permettono di ritenere inverosimile o comunque illogica la versione dei fatti fornita dall'attore, per altro suffragata unicamente dalla sua denuncia ai carabinieri (doc. A) e dalla fattura relativa alla riparazione di un vetro nella casa paterna (doc. I), rispettivamente di far apparire altrettanto plausibile l'eventualità di un furto simulato, ciò che, non essendo stata fornita la prova prossima alla certezza dell'esistenza dell'evento coperto dall'assicurazione, giustifica di respingere la petizione.
La prima stranezza è costituita dal fatto che l'attore abbia lasciato le valigie e le borse a G__________ e sia andato a dormire nella casa di vacanza del padre. L'attore, pur avendo osservato che inizialmente non era previsto di pernottare nella casa di __________ (replica p. 3), non ha spiegato le ragioni che in seguito lo hanno indotto a cambiare idea. Questa decisione appare per altro assai illogica e contraddittoria, per varie ragioni: innanzitutto, se è vero che l'attore e la sua famiglia erano talmente stanchi ("stanchissimi") da non voler ricaricare tutti i bagagli in macchina (osservazioni p. 5), non si capisce perché, dopo il lungo viaggio, abbiano nondimeno deciso di risalire in macchina per andare a dormire da un'altra parte; oltretutto, se, come indicato dallo stesso attore, era stato previsto che essi avrebbero alloggiato, come di consueto (doc. A), a G__________ (petizione p. 2), perché mai avrebbero dovuto dormire altrove, per una sola notte, creando a sé e ad altri non pochi inconvenienti di carattere pratico (si pensi solo all'esigenza di cambiare le lenzuola e di pulire la casa di vacanza), per poi ritornare già l'indomani nella casa paterna, già attrezzata per ospitare la famiglia dell'attore? Del tutto illogico è pure il fatto che essi non abbiano ritenuto di portare con sé a S__________ né l'orologio, né il pigiama, né la biancheria di ricambio, né gli effetti personali contenuti nel beauty-case, che in effetti erano inseriti nella lista degli oggetti asseritamente sottratti (doc. F) rispettivamente risultavano rubati nel formulario all'indirizzo della compagnia d'assicurazione (doc. Q). Il fatto che l'attore abbia dichiarato di aver tra l'altro salutato i suoi famigliari a G__________ (replica p. 2) permette inoltre di ritenere che questi ultimi si trovassero a quel momento nella casa paterna: ora, la loro presenza in loco rende assai inverosimile l'avvenuta rottura di una zanzariera e di un vetro senza che essi se ne fossero accorti e soprattutto il fatto che non siano stati loro, ma l'attore, a scoprire lo scasso e il furto il mattino seguente. Ma, ad essere maggiormente sospetto è soprattutto il fatto che, oltre alle valigie e alle borse dell'attore, non è stato rubato assolutamente nulla (doc. Q). Se ciò non bastasse, altre circostanze concorrono a loro volta a mettere in dubbio l'attendibilità e la credibilità dell'attore. Egli ha dichiarato di aver portato con sé vestiti per non meno di fr. 12'750.- (fr. 6'900.- per la moglie, fr. 4'850.- per sé e fr. 1'000.- per la figlia, cfr. doc. F) per un soggiorno di 3 settimane: il dato risulta eccessivo già nel caso in cui si trattasse di persone con un elevato tenore di vita e lo è a maggior ragione nel caso di specie, se solo si pensa che le condizioni economiche dell'attore non erano particolarmente floride, tanto è vero che egli aveva addirittura chiesto al Pretore di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, allegando la notifica di tassazione 2001/2002 (doc. B Ag), dalla quale risultava in particolare che egli non disponeva di alcuna sostanza al 31 dicembre 2000; a rendere ulteriormente inverosimile la circostanza, vi è pure il fatto che dopo il furto l'attore non ha in pratica dovuto effettuare l'acquisto di vestiti, se non qualche capo, soprattutto di biancheria intima, al mercato (cfr. doc. R e Q) -egli non ha comunque versato agli atti alcun giustificativo in proposito- in quanto ha potuto arrangiarsi con i vestiti "vecchi" che già si trovavano nella casa paterna (doc. Q), il che però escludeva a sua volta la necessità di portare con sé tutti quegli indumenti. L'attore è infine incorso in alcune contraddizioni e non si è dimostrato del tutto cooperativo nei confronti della convenuta: egli aveva innanzitutto addotto che l'abitazione dei genitori era isolata (crociando nel doc. Q i termini "nel nucleo ecc."), salvo poi precisare che in realtà egli intendeva dire che si trattava di una casa unifamiliare sita all'interno del villaggio (replica p. 3); egli ha preteso la rifusione di alcuni anelli ed orecchini della moglie (doc. Q) che non erano stati menzionati nella denuncia ai carabinieri (doc. A); emblematico è infine il fatto che egli non sia stato in grado di precisare in quali negozi di __________ e __________ avrebbe acquistato i due vestiti Versace e Dolce & Gabbana, costati ciascuno oltre fr. 1'000.- (cfr. doc. Q) -fatto quest'ultimo decisamente fuori dall'ordinario per persone con un tenore come quello dell'attore e dunque tale da rimanere impresso nella memoria- e non abbia versato agli atti i giustificativi della carta Eurocard con cui in parte sarebbero stati effettuati gli acquisti in questione (doc. Q), come pure che non abbia ritenuto di rispondere alla domanda con cui gli era stato chiesto di indicare in modo dettagliato le persone che avevano regalato gioielli alla moglie e alla figlia rispettivamente di fornirne una descrizione (doc. Q).
7. Ad ogni buon conto, l'importo che avrebbe potuto essere attribuito all'attore sarebbe stato al massimo di fr. 9'800.-.
A ragione la convenuta ha in effetti evidenziato come la copertura per i valori pecuniari di cui alla cifra 1333 CGA, ridotta nella polizza da fr. 5'000.- a fr. 3'000.- (doc. C), rientrasse in quella di fr. 10'000.- per i sinistri avvenuti fuori casa ("nell'ambito di questa limitazione della garanzia sono pure coperte … i danni alle cose indicate alla cifra 133 fino all'importo massimo indicato sotto le stesse rispettive cifre", cfr. la cifra 1341 CGA). Da questa somma doveva pure essere dedotta la franchigia di fr. 200.- prevista per ogni evento (cifra 154 CGA).
8. Ne discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione 8 aprile 2002 è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 30.-, da anticipare dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario