Incarto n.
12.2002.215

Lugano

4 dicembre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Pellegrini, in sostituzione di Epiney-Colombo, esclusa

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. OA.1995.1253 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 30 aprile 1993 da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da: __________

__________

rappr. da: __________

__________

rappr. da: __________

__________

rappr. da: __________

__________

rappr. da: __________

 

intervenuta in lite:

__________

rappr. da: __________

 

 

 

chiedente che i convenuti fossero condannati solidalmente a pagare all'attore l'importo (aumentato in sede di conclusioni) di fr. 300'000.- in seguito all'esecuzione difettosa di un nuovo campo sportivo comunale;

 

domanda avversata da tutti i convenuti e che il pretore, preso atto della precedente decisione di questa Camera (cresciuta in giudicato) con cui il credito è stato considerato prescritto nei confronti dell'ing. __________, ha respinto nel merito anche nei confronti degli altri convenuti con sentenza 22 novembre 2002;

 

appellante il Comune di __________ che, in riforma del giudizio impugnato, chiede l'accoglimento della petizione nei confronti di __________, __________, __________ e della __________;

 

preso atto delle risposte all'appello presentate dai convenuti che ne chiedono la reiezione;

 

esaminato l'incarto;

 

considera

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   La presente vertenza risale alla realizzazione da parte del Comune di __________ -fra il 1986 e il 1988- di un campo sportivo nei pressi della nuova casa comunale, in una zona che si trova a valle dell'omonimo laghetto. La progettazione e la direzione lavori era stata affidata inizialmente all'ing. __________, socio di studio dell'ing. __________, che assunse quell'incarico individualmente quando il primo lasciò la libera professione. Già durante l'esecuzione dei lavori, ma soprattutto dopo le prime piogge cadute nell'autunno del 1990 ad opera terminata, il campo di calcio mostrò evidenti difetti, come cedimenti del terreno e dei pali di illuminazione rispetto alla verticalità, nonché ristagni d'acqua in caso di pioggia e quindi inzuppamento del tappeto erboso su ampie aree (perizia, pag. 19 e pag. 26). Fallite le trattative per una composizione della controversia, con la presente azione il Comune ha inteso rendere responsabili per i difetti dell'opera il progettista ing. __________ (che si assumeva anche le eventuali responsabilità dell'ing. __________), l'impresa esecutrice della sottostruttura del campo, __________, l'ing. __________ che aveva svolto opera di consulente per i problemi di natura geologica, l'impresa di giardinaggio di __________ che aveva eseguito i lavori di preparazione e di esecuzione del tappeto erboso e l'arch. __________ cui era stato affidato il compito di progettazione e di direzione lavori nella fase ultimativa dell'opera (tappeto erboso e opere adiacenti al campo sportivo). Tutti i convenuti hanno contestato la petizione.

 

                                   2.   Limitata l'udienza preliminare a eccezioni procedurali e di merito sollevate dai singoli convenuti, il Pretore -con decisione 4 settembre 1995- ha respinto le seguenti eccezioni: di carente solidarietà (sollevata dai convenuti __________, __________, __________ e __________), di carente liteconsorzio facoltativo (sollevata da __________ e __________), di incompetenza ratione loci (sollevata da __________), di carente legittimazione passiva (sollevata da __________) e infine di prescrizione (sollevata da __________, __________ e __________). Gli appelli che ne sono seguiti sono stati decisi da questa Camera il 29 marzo 1996 che ha accolto unicamente l'impugnazione dell'ing. __________, dichiarando prescritto il credito del Comune in quanto fatto valere nei confronti di questi. La Prima Camera civile del Tribunale federale, investita di un ricorso di diritto pubblico del Comune contro l'accennata decisione cantonale sulla prescrizione eccepita dal convenuto __________, non si è pronunciata ritenendo il gravame prematuro poiché la sentenza impugnata non sarebbe stata definitiva per non aver deciso sulla responsabilità degli altri convenuti e sul credito posto a giudizio (sentenza 29 giugno 1996).

 

 

                                   3.   Svolta l'istruttoria, nell'ambito della quale l'ing. __________ è stato incaricato di allestire la perizia tecnica sull'opera controversa, il Pretore -con la sentenza impugnata ora- ha concluso per l'assenza dei presupposti sostanziali per accogliere la petizione anche nei confronti dei quattro convenuti rimasti in causa. In ingresso, ancorché abbia ritenuta cresciuta in giudicato la decisione sulla prescrizione del credito nei confronti dell'ing. __________, ha comunque osservato che la perizia giudiziaria accerta a carico di questi diverse mancanze: segnatamente insufficiente progettazione del sistema di drenaggio del terreno, carenze e difformità dalle vigenti disposizioni del capitolato d'appalto in merito ai lavori di scavo, di posa del materiale e dei drenaggi, errata indicazione del tipo di materiale per la formazione dello strato di transizione, carente sorveglianza della messa in opera dei materiali e negligenza delle giustificate segnalazioni del giardiniere sul drenaggio insufficiente, nonché posa prematura dei drenaggi, ossia prima della cessazione dei cedimenti di terreno.

 

                                         Passando in rassegna la posizione degli altri convenuti, ha concluso che l'ing. __________, che non avrebbe potuto essere convenuto personalmente, comunque non è responsabile dei difetti dell'opera, mancando la prova che i suoi interventi come consulente per problemi geologici (nell'ambito quindi di un mandato) siano stati errati, ossia che egli sia venuto meno al suo obbligo di diligenza nei confronti del mandante, e che le indicazioni da lui fornite siano state causali per il danno. Per quanto riguarda __________, il Pretore ha rilevato che l'impresa ha eseguito correttamente l'appalto, attenendosi alle istruzioni dei progettisti e della direzione lavori, rispettivamente avendo ottenuto il benestare di questi nel caso di fornitura di materiale difforme dal contratto; comunque, la notifica dei difetti relativamente alle prestazioni della convenuta è avvenuta tardivamente. All'arch. __________, poi, non poteva essere mosso rimprovero alcuno, esulando dai suoi compiti la progettazione e la direzione lavori per la costruzione del campo. E nemmeno porta responsabilità -secondo il primo giudice- il giardiniere __________: premesso che il cattivo esito della semina del tappeto erboso è stato causato da problemi di drenaggio nella sottostruttura del campo, il Pretore ha rilevato che il convenuto aveva a più riprese informato il committente di tale carente situazione di partenza, determinandosi ai lavori solo dopo esservi stato costretto dal Comune, pena la revoca del contratto.

 

 

                                   4.   Con l'appello il Comune di __________ ripropone le proprie censure all'attività di tutte le controparti, dissentendo dalle conclusioni del primo giudice. Delle singole argomentazioni, come delle osservazioni dei convenuti si dirà nel seguito, considerando singolarmente i diversi rapporti contrattuali.

 

 

                                   5.   Premesso come l'ing. __________ abbia eseguito almeno parte del mandato di consulente per proprio conto e non come dipendente o socio di persone giuridiche, l'appellante imputa al convenuto -allorquando è stato interpellato dopo i primi cedimenti del terreno- di avere erroneamente avallato la prosecuzione dei lavori quando invece andavano fermati, ordinati ulteriori accertamenti e adottati gli accorgimenti del caso (appello, pag. 14). Sennonché, come peraltro rilevato dal Pretore, non v'è prova (che incombeva pacificamente al mandante: cfr. Weber, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 398 CO, N. 32) che il benestare del convenuto di cui al sopralluogo 3 febbraio 1988 (doc. _ e allegato) rappresenti un'inadempienza del mandato affidatogli, ossia un errore di valutazione delle circostanze, oltretutto causale per la difettosità dell'opera. Al proposito non è stato posto nessun quesito al perito giudiziario il quale fa riferimento all'attività dell'ing. __________ esclusivamente come autore del rapporto 27 luglio 1984 sui problemi connessi con la natura del terreno con proposte di carattere esecutivo (doc. ___________ = doc. _ __________), attingendovi anche per esporre le particolarità geofisiche del fondo di cui i progettisti avrebbero dovuto tener conto (complemento di perizia, pag. 18 - 20): quindi, semmai, assumendo quelle indicazioni specialistiche come presupposti del suo referto, le ha implicitamente condivise. D'altra parte, il sopralluogo cui l'appellante fa riferimento si colloca relativamente tardi nella cronologia dei lavori (perizia, pag. 6 - 8), ossia nell'imminenza di dare avvio all'ultima fase, quella della posa, quale livellamento finale, dell'ultimo strato di humus per uno spessore massimo di 5 - 10 cm da parte dell'impresa di giardinaggio (doc. _, allegato) che avrebbe poi proceduto alla semina; ciò che non corrisponde nemmeno all'esecuzione dello strato portante (perizia, pag. 10, figura 3 e pag. 22) -anche a proposito del quale il perito ha espresso le sue critiche- e che era già presente, ma soltanto alla posa del materiale necessario per la sistemazione di finitura del terreno (complemento di perizia, pag. 15 e 16). Questa fase dei lavori è stata diretta dall'arch. __________ che il perito riconosce essere intervenuto quando era già terminata la sistemazione del sottosuolo e dei relativi drenaggi (complemento di perizia, pag. 15), ossia di quel complesso di interventi la cui realizzazione è individuata come causa dei difetti finali dell'opera (perizia, pag. 20, 24 e 25). Ciò che sembra escludere che l'accordo cui ha partecipato il convenuto sull'avvio dei lavori da giardiniere (doc. _) sia stato determinante per la difettosità dell'opera; ma, tant'è, dal momento, come s'è detto, che la tesi del Comune non è sostenuta da accertamenti concreti e che tale carenza probatoria non permette nemmeno di sostenere che l'ing. __________ avrebbe dovuto tenere -nella circostanza particolare- un diverso atteggiamento ed esprimere un parere diverso.

 

 

                                   6.   Come già ricordato i lavori di sottostruttura del campo sportivo, ossia scavo, fornitura e posa del materiale, esecuzione dei drenaggi, sono stati appaltati ed eseguiti dall'impresa __________. In questa sede resta controversa la fornitura e posa di materiale inidoneo di cui il primo giudice non ha reso responsabile la convenuta a dipendenza dell'accordo dei progettisti, in rappresentanza del committente, sulla qualità del materiale. Si tratta in particolare del materiale terroso destinato a formare il cosiddetto strato di transizione, contemplato nel capitolato d'appalto (doc. _ __________, pag. 22) alla posta 414.01.01 e descritto come roccia frantumata o materiale sabbioso-ghiaioso senza parti argillose. Non è controverso che il materiale fornito si è rivelato inidoneo allo scopo cui era destinato, ossia conteneva troppo materiale fine (perizia, pag. 18, 19, e 20) e che, inoltre, aveva caratteristiche diverse da quelle previste dal capitolato (perizia, pag. 25 e 28). In concreto, con esplicito riferimento allo strato di transizione (voce 414), le parti dell'appalto hanno concordato separatamente che il materiale provenisse da scavi in roccia della zona del __________ (doc. _, sottoscritto dal progettista, ing. __________, dal municipale di __________ arch. __________ e dai rappresentanti della ditta __________). Il perito, al proposito, ritiene che l'accordo sulla provenienza del materiale equivalga all'approvazione del materiale in funzione della sua destinazione (per la costruzione del campo di calcio: perizia, pag. 28). D'altra parte, l'appellante ritiene che questa indicazione alla convenuta nulla toglie alla sua prestazione non conforme, sia perché l'accordo concerne unicamente la provenienza del materiale, sia perché esso, siglato il 19 febbraio 1986, è precedente alla posa del materiale (appello, pag. 13). Quest'ultima censura è invero di difficile comprensione, se solo si osserva che anche il capitolato d'appalto è evidentemente precedente alla fornitura del materiale e che, senza dubbio, la convenzione in esame ne rappresenta una specificazione. Tanto che se ne potrebbe concludere che, fornendo materiale proveniente da scavi in roccia del __________, l'impresa __________ avrebbe dato seguito correttamente alle indicazioni di progettista e di committente. Che poi, il materiale (rivelatosi inidoneo) avesse tale provenienza non è stato oggetto di prova, né di contestazione, restando il fatto che, a fronte di una descrizione del materiale come quella del capitolato, è verosimilmente apparsa necessaria alle parti un'indicazione più concreta e di più facile attuazione. A prescindere quindi dalla circostanza (ammessa dall'appellante) che i progettisti hanno avuto sicuramente occasione di verificare il materiale, rispettivamente che essi avevano il compito, nel ruolo di direzione dei lavori, di controllarne le qualità (mentre non risulta che abbiano eccepito alcunché al proposito), seguendo le loro indicazioni, la convenuta ha addirittura agito in conformità con il contratto, dovendosi ritenere vincolata a quella determinata provenienza, atta -secondo il principio dell'affidamento- a garantire le caratteristiche previste nel capitolato. Non va infatti dimenticato, come correttamente osservato dal Pretore, che l'appaltatore, per poter liberarsi da responsabilità in presenza di mancanze del committente, ha il dovere di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per la buona riuscita dell'opera e di darne formale avviso alla controparte; con la conseguenza che la sua responsabilità non è data se il committente, malgrado tale avviso, insiste nell'esigere la soluzione inappropriata (Gauch, Der Werkvertrag, ed. 4, N. 1937 e 1938). L'appaltatore potrà tuttavia essere liberato dalla sua responsabilità anche in assenza di notifica al committente, quando abbia seguito le direttive di un committente competente della materia contrattuale, non avvedendosi (e non dovendosi avvedere) dell'erroneità delle stesse; in senso opposto, l'appaltatore sarà responsabile se si tratta di un errore manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile (Gauch, op. cit., N. 1958 e segg.; II CCA 29 marzo 2000 in re A. SA/ B. SA). In concreto, la direttiva seguita dalla convenuta, è stata data o comunque avallata dal progettista (testi __________ e __________), specialista della materia e agente per conto del committente, per di più nell'ambito di un'opera condizionata da caratteristiche particolari del terreno, per le quali era stato necessario l'intervento di un geologo. E nemmeno è stato provato che in sé la specifica della voce 414 del capitolato, ossia l'indicazione della provenienza del materiale, sia stata errata e che tale abbia dovuto manifestamente apparire agli occhi dell'appaltatore: anzi, l'appellante non considera nemmeno una tale eventualità. E' pertanto corretta la conclusione del Pretore che ha escluso la responsabilità della ditta __________. Stando così le cose, non v'è motivo di esaminare la censura presentata subordinatamente, concernente la pretesa mancata eccezione da parte della convenuta della tardività di notifica dei difetti.

 

 

                                   7.   L'appellante censura la decisione pretorile anche in relazione alla postulata responsabilità dell'arch. __________. Rimprovera al primo giudice di non aver considerato che il convenuto, comunque attivo nella fattispecie già dal 1986 e progettista di tutta l'opera, aveva partecipato in particolare ai sopralluoghi del 3 febbraio e del 30 maggio 1988, avallando la continuazione dei lavori invece di ordinare le misure del caso: ciò che costituirebbe una violazione del suo obbligo di diligenza e avrebbe contribuito ad aggravare il danno. In secondo luogo, il convenuto sarebbe stato negligente nella direzione lavori in merito all'attività del giardiniere __________, fornitore almeno di una parte del materiale destinato allo strato portante, giudicato inadeguato dal perito per una corretta infiltrazione dell'acqua. In causa è sorta una certa incertezza sul ruolo svolto nella fattispecie dall'arch. __________; dall'incarto risulta però in modo univoco che egli -per quanto riguarda il solo campo sportivo (egli aveva peraltro progettato altre opere del Comune nelle immediate vicinanze: doc. _ e _)- ha stipulato con il committente un contratto d'architetto con l'incarico di progettare e di dirigere i lavori da giardiniere (conclusioni attore, pag. 5; teste __________). La questione è poi stata sottoposta anche al perito che ha concluso precisando che dei progettisti e della direzione lavori da cui dipendeva l'esecuzione delle parti difettose del campo di calcio (sottofondo, strato portante e drenaggi) non faceva parte il progettista e la direzione lavori responsabile per la messa in opera dello strato di rivestimento finale (manto erboso), ossia l'arch. __________ (complemento di perizia, pag. 13 e 15).

 

                                         La partecipazione del convenuto ai due sopralluoghi menzionati dall'appellante (di cui ai protocolli doc. _ e _) è pacifica e confermata anche dal Pretore; sennonché -come già ricordato al precedente punto 5- essi hanno avuto lo scopo, la prima volta, di fare il punto della situazione in vista di dare avvio ai lavori da giardiniere che contemplavano anche il livellamento finale (doc. _), ossia la posa del materiale necessario per la sistemazione di finitura del terreno (complemento di perizia, pag. 15 e 16) e, la seconda volta, di stabilire -su richiesta del giardiniere- come continuare gli stessi lavori (doc. _). Da quello stesso verbale emerge d'altra parte che preoccupazioni erano sorte a causa della presenza di ristagni d'acqua sulla superficie del campo: ciò nonostante, l'ordine di proseguire i lavori era stato fondato sull'affermazione che l'efficacia del sistema drenante è garantita (doc. _, pag. 2), ciò che non può sicuramente essere attribuito al convenuto, come peraltro conferma il teste __________, che aveva partecipato a quell'incontro e che indica negli ing. __________ e __________ gli esperti che avevano suggerito i lavori da eseguire di cui al sollecito del Municipio 1° giugno 1988. Comunque la perizia tecnica non rileva errori in questa fase dei lavori, né indica che il livellamento del terreno, ossia lo strato superficiale posato dal giardiniere, sia stato concausa della difettosità dell'opera; in altre parole l'attore non ha provato l'addebito su cui fonda la sua censura. Anche nei confronti dell'arch. __________ l'appello deve pertanto essere respinto.

 

 

                                   8.   Nei confronti di __________ cui sono state appaltate le opere da giardiniere, l'appellante ammette che abbia notificato alla direzione lavori problemi relativi al terreno sottostante; tuttavia gli imputa di non essersi rifiutato di eseguire i lavori, invocando il suo diritto di essere indennizzato per ingiustificata rottura contrattuale (appello, pag. 16). Orbene, anche il contratto concernente i lavori di giardinaggio rappresenta pacificamente un appalto, contratto per il quale valgono le osservazioni (già formulate al precedente punto 6), ossia che l'appaltatore ha il dovere -riconosciuti fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per la buona riuscita dell'opera- di darne formale avviso alla controparte, così che la sua responsabilità non è data se è il committente, malgrado tale avviso, a insistere nell'esigere la soluzione inappropriata. L'appaltatore avrà però la possibilità di liberarsi dalla sua responsabilità anche in assenza di notifica al committente, quando abbia seguito le direttive di un committente competente della materia contrattuale, non avvedendosi (e non dovendosi avvedere) dell'erroneità delle stesse; in senso opposto, l'appaltatore sarà responsabile se si tratta di un errore manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile (Gauch, op. cit., N. 1958 e segg.; II CCA 29 marzo 2000 in re A. SA/ B. SA).

 

                                         Nel caso concreto, è pacifica la correttezza del convenuto che ha ripetutamente (teste __________) espresso perplessità, dapprima a dare inizio e poi a continuare i propri lavori; ciò che egli ha poi fatto, dando seguito ai pressanti inviti del committente e della direzione lavori, nonché in accordo con indicazioni tecniche di natura specialistica (doc. __________ _; testi __________, __________ e __________). Non si può invece pretendere che per liberarsi da ogni responsabilità l'appaltatore debba rifiutarsi di dar seguito a tali disposizioni o di rescindere il contratto: una simile ipotesi è contraria all'art. 369 CO, nonché alla dottrina e alla giurisprudenza citate che indicano i presupposti materiali, ma anche i limiti entro i quali l'appaltatore debba muoversi a fronte di sostanziali perplessità sull'opportunità di eseguire l'appalto. D'altra parte, se -come sostiene l'appellante- il convenuto si fosse reso conto in occasione del sopralluogo 30 maggio 1988 (doc. _ = doc. _) che la preparazione del terreno sottostante e dei drenaggi non era adeguata (appello, pag. 16), vale anche la precisazione che, proprio in quell'occasione gli ingegneri presenti avevano accertato l'efficacia del sistema drenante (doc. _), circostanza che il convenuto non era in grado di contestare concretamente. Comunque, la linea da lui tenuta anche in seguito è stata coerente, ossia di esigere ogni volta il parere della direzione lavori e la decisione del committente, tant'è che ancora in settembre 1988, in merito al futuro assestamento del terreno, specialmente dell'angolo nord-ovest, il relativo verbale di cantiere precisa: senza responsabilità alcuna del giardiniere (doc. _ __________). Non v'è invece nessun motivo per considerare l'intervento come manifestamente sbagliato e come tale facilmente riconoscibile agli occhi dell'appaltatore, già dal momento che l'appellante non lo pretende; né invero lo potrebbe pretendere in buona fede, avendo in concreto esso stesso indotto -peraltro con perentorietà- il convenuto a rompere ogni indugio (teste __________; doc. cit.). Pertanto anche l'impugnazione della sentenza pretorile nei confronti del convenuto __________ dev'essere respinta.

 

 

                                   9.   La reiezione dell'appello in ogni sua parte comporta -oltre alla conferma della decisione di prima istanza- il carico della tassa di giustizia all'appellante, così come l'attribuzione di ripetibili alle parti resistenti.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'appello 16 dicembre 2002 del Comune di __________ è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 3'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Esso verserà inoltre singolarmente all'ing. __________, a __________ A, all'arch. __________ e a __________ l'importo di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario