Incarto n.
12.2002.218

Lugano

20 novembre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Alippi (giudice supplente)

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2000.161 (in materia di contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza 27 ottobre 2000 da

 

 

__________

rappr. dallo __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'316.- oltre accessori in seguito a licenziamento ingiustificato;

 

domanda cui la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 6 dicembre 2002;

 

appellante la convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, chiede la reiezione dell'istanza;

 

lette le osservazioni all'appello, presentate dall'istante il 10 gennaio 2003;

 

esaminato l'incarto;

 

 

 

considera

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                           1.    Costituita l’8 maggio 1998, la convenuta è una società attiva nel commercio e nella produzione di materie plastiche e di lastre in polietilene; dalla sua costituzione fino a dicembre 1999, del Consiglio d'amministrazione hanno fatto parte l'istante, presidente con firma individuale, nonché __________ e __________, membri, pure con diritto di firma singola. Il 2 dicembre 1998, è stato concluso un contratto di lavoro in base al quale l'istante ha assunto dal 1° gennaio 1999 anche il ruolo di direttore generale, con un salario lordo annuo di fr. 130'000.-: per la datrice di lavoro l'atto è stato sottoscritto da __________. A partire dal successivo mese di settembre, il salario di __________ risulta di fr. 12'000.- il mese. A titolo completivo si osserva che, nell'ambito dell'assemblea degli azionisti di __________ del 9 dicembre 1999, il Consiglio d'amministrazione è stato sostituito da un amministratore unico nella persona di __________.

 

 

                                           2.    La presente vertenza trae origine dal licenziamento con effetto immediato, comunicato all'istante con lettera della datrice di lavoro 24 maggio 2000 (doc. _) e confermato dall'amministratore unico con scritto 5 giugno 2000 (doc. _). Con l'istanza 26 ottobre 2000, __________ -considerando ingiustificato il licenziamento in tronco- ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'316.- a titolo di salario per i mesi di giugno e luglio 2000, dedotto il rimborso di un premio assicurativo.

 

                                                  La convenuta ha contestato la domanda dell'istante, sostenendo l'esistenza di gravi motivi per aver rescisso il contratto. In particolare ha sostenuto che il dipendente avrebbe gravemente abusato della sua funzione di amministratore, aumentandosi lo stipendio e appropriandosi di importi cui non avrebbe avuto diritto. Per quanto concerne l'aumento dello stipendio, in replica, l'istante ha sostenuto che la questione era perfettamente nota agli organi della società, mentre ha negato la pretesa appropriazione di somme di denaro.

 

                                           3.    Con la sentenza impugnata, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto l’istanza, argomentando che le circostanze esposte dalla convenuta non sono sufficienti per giustificare un licenziamento in tronco: l'istante non avrebbe infatti mai commesso nulla di illecito o comunque tale da adempiere i requisiti sostanziali per una rescissione immediata del rapporto di lavoro.

 

 

                                           4.    Con il presente appello, __________ insorge contro la sentenza di primo grado, postulandone la riforma nel senso di respingere l’istanza: nel merito, ribadisce e precisa le argomentazioni esposte davanti al Segretario assessore. Delle osservazioni all'appello si dirà, se del caso, nel seguito.

 

 

                                           5.    Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell’art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 337 CO, N. 1 e 2). Su questo presupposto, ossia per sapere se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostante specifiche della fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).

 

                                                  Con riferimento alla fattispecie concreta, dev'essere ancora osservato che determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte -o comunque presente- al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 121 III 473). Inoltre, la parte che intende disdire il contratto di lavoro in base all'art. 337 CO deve esercitare tale suo diritto entro breve tempo dalla violazione contrattuale che imputa alla controparte. Questo perché la continuazione del rapporto di lavoro per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta pertanto la perenzione del diritto a pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; II CCA 21 febbraio 2001 in re W./ KPT e rif. cit.; Rehbinder, in Comm. di Berna, art. 337 CO, N. 16).

 

 

                                           6.    In concreto, la comunicazione della disdetta immediata all'istante (doc. _) non ne specifica un motivo particolare, limitandosi a rinviare alle osservazioni formulate nell'ambito dell'assemblea generale ordinaria tenutasi il 23 maggio scorso (ossia il giorno precedente). Da quel verbale (doc. _) non emerge però nulla di oggettivo a carico dell'istante, in particolare nessun suo comportamento scorretto o sleale; risulta soltanto che egli aveva contestato i ripetuti rimproveri mossigli di cui l'unico formulato in modo esplicito è quello di non aver avuto un comportamento da partner quando è stato stipulato il suo contratto di lavoro avvenuto nel dicembre 1998 e di cui dice (il signor __________) di esserne venuto a conoscenza nel novembre 1999. Orbene, al di là della posizione della citata persona nell'ambito della società, il rimprovero in sé non potrebbe mai costituire motivo grave ai sensi della norma in esame: sia perché le condizioni d'assunzione dell'istante erano note alla società fin dalla loro stipula già perché frutto di un esplicito consenso, sia perché -si trattasse di fatti effettivamente emersi nel novembre 1999- non potrebbero venir addotti a causa di una disdetta immediata ben sei mesi più tardi.

 

 

                                           7.    Ma tant'è, poiché davanti al Segretario assessore e anche in questa sede l'appellante fa riferimento ad altre circostanze: anzitutto, contrariamente al tenore letterale degli scritti 24 maggio 2000 (doc. _) e 5 giugno 2000 (doc. _) considera la prima come disdetta ordinaria e soltanto la seconda come disdetta per gravi motivi, dopo essere venuta a conoscenza dell'aumento di stipendio che l'istante si sarebbe garantito unilateralmente e dell'indebito accredito a suo favore di emolumenti quale presidente del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la natura del secondo scritto, si osserva che lo stesso, ancorché non ne indichi motivi particolari, non rappresenta altro che una conferma della precedente disdetta immediata (confermo il licenziamento del signor __________) in risposta allo scritto 29 maggio del patrocinatore dell'istante che la contestava, rispettivamente chiedeva il versamento dello stipendio per i due anni successivi (doc. _). Disdetta peraltro riconfermata il 15 giugno 2000 dal patrocinatore della convenuta (doc. _) che finalmente indicava quale fossero i motivi dello scritto 5 giugno dell'amministratore unico, ossia le irregolarità (già ricordate) concernenti l'aumento dello stipendio e gli emolumenti d'amministrazione. Quest'ultima comunicazione non costituisce così una seconda, diversa disdetta, ma annuncia la presenza di altri motivi -pur non nominandoli- per rescindere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

 

 

                                           8.    Del rimprovero, sempre contestato dall'istante, relativo all'accredito di fr. 22'500.-, va detto anzitutto che esso è rimasto in secondo piano nell'istruttoria e, semmai, oltre al fatto di corrispondere a due esercizi -1998 e 1999 (teste __________, scritto completivo 1° febbraio 2001)- l'istruttoria non ne ha negato la legittimità (emergono solo perplessità sull'ammontare del compenso: teste __________), tenuto conto anche del fatto che l'istante era l'unico, fra i componenti del Consiglio d'amministrazione, a gestire attivamente la società (teste __________). Viene così a mancare la prova della pretesa irregolarità dell'accredito, mentre il relativo onere processuale incombeva alla datrice di lavoro, ossia alla parte che ha sostenuto -per questo motivo- la presenza dei presupposti d'applicazione dell'art. 337 CO (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 2).

 

                                                  Quanto all'aumento di stipendio di fr. 3'000.- al mese, rispettivamente di fr. 2'000.-, considerando fr. 1'000.- quale indennità di trasferta (doc. _), non si può dire che sia stato pattuito in modo irregolare: infatti, così come il contratto base era stato concluso tra l'istante (allora anche presidente del Consiglio d'amministrazione), da una parte, e, dall'altra, da uno dei membri di tale organo (doc. _), senza che peraltro la questione sia poi stata messa formalmente in discussione, alla stessa stregua l'aumento, intervenuto da settembre 1999, ossia quando il Consiglio era ancora composto delle stesse persone, è stato discusso e pattuito in quello stesso ambito (testi __________ e __________). Né risulta che, al di là del momento forse inopportuno per far assumere alla società ulteriori oneri correnti, la decisione sia stata tenuta nascosta a chicchessia, in particolare agli organi della società. Infatti, il nuovo stipendio, regolarmente registrato nella contabilità aziendale e denunciato alle assicurazioni sociali (teste __________), è stato pacificamente corrisposto all'istante anche dopo l'avvento del nuovo amministratore della società, ossia da dicembre 1999 (teste __________), né risulta che __________ abbia accusato il direttore dell'azienda di aver fatto in modo che egli non si avvedesse -assunto il mandato di amministratore- dell'aumento di stipendio già intervenuto, ossia che l'importo pattuito inizialmente fosse inferiore di quello pagato mensilmente; solo a fine maggio/ inizio giugno 2000 l'amministratore afferma di aver rilevato delle anomalie nella gestione della società (doc. _) che si sono poi concretizzate negli addebiti in esame. Ugualmente informato risulta essere stato anche l'ufficio di revisione della società convenuta, ossia la __________, che ha svolto tale mandato fin dall'inizio (teste __________). D'altra parte, la circostanza per cui gli azionisti della società, in particolare il signor __________ (azionista di maggioranza della società italiana che detiene tutte le azioni di __________), sarebbe stato informato sul nuovo salario del direttore generale solo all'inizio di giugno 2000, malgrado ciò figurasse nella documentazione sociale, potrebbe indicare un interesse relativo alla situazione di dettaglio dei conti della società e in particolare al tema specifico delle spese per il personale e ciò malgrado -almeno in termini generici- la retribuzione dell'istante fosse stata oggetto di attenzione e di critiche prima del giugno 2000 (teste __________). Inoltre -già in prima sede- __________ affermava di avere a suo tempo discusso dell'aumento di salario con __________, figlio di __________ e attivo nel gruppo di cui la convenuta faceva parte, e che questi non ebbe nulla da obiettare; orbene, sentito in causa, il teste non ha potuto escludere questa circostanza, certo tuttavia di non averne parlato con il padre, potendone prevedere la reazione (rogatoria teste __________). A titolo abbondanziale potrebbe ancora essere aggiunto che, prescindendo dalle indennità di trasferta, l'istante ha percepito da gennaio ad agosto 1999 un salario mensile di fr. 9'000.- e da settembre a dicembre fr. 12'000.-; aggiungendovi fr. 10'000.- a titolo di tredicesima, ha così raggiunto un totale di fr. 130'000.- (teste __________), ossia né più né meno di quanto previsto dal contratto iniziale doc. _.

 

 

                                           9.    Se ne deve concludere, a conferma del giudizio impugnato, che all'istante non può essere rimproverato di aver disatteso l'obbligo di fedeltà e di lealtà impostogli dalla legge nei confronti della datrice di lavoro. Al di là dei pretesi demeriti nella gestione dell'azienda (attestati ripetutamente in causa) non sono così dati i presupposti per poter disdire il contratto con effetto immediato, in particolare non potendosi confermare che la pretesa clandestinità del comportamento dell'istante abbia irrimediabilmente compromesso la fiducia fra le parti. Ciò basta per respingere l'appello, osservando che comunque la disdetta per i motivi addotti dalla convenuta è ampiamente tardiva, almeno per riguardo alla data in cui l'istante è stato sostituito da un nuovo amministratore unico, così che il diritto di far capo all'art. 337 CO sarebbe perento.

 

 

                                           10.  Per il resto, si osserva che il credito posto a giudizio e fondato sull'art. 337c CO, ammesso dal Segretario assessore, non è contestato nemmeno a titolo subordinato. Inoltre, non torna conto di affrontare il tema della validità del contratto di lavoro per quanto attiene al termine di disdetta di 24 mesi, dal momento che l'istante non se ne è prevalso, chiedendo il pagamento di soli due mesi di stipendio, peraltro in conformità con l'art. 335c cpv. 1 CO. Da ultimo, non può essere condivisa l'invocazione dell'art. 717 CO (che stabilisce l'obbligo di diligenza e di fedeltà degli amministratori della società anonima) in particolare perché la presente vertenza si fonda sul contratto di lavoro, prescindendo da ogni ulteriore rapporto esistito fra le parti e dall'eventuale inadempimento di altre obbligazioni che troverebbe soluzione certamente non a dipendenza della presente, controversa disdetta.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148, 416 e 417e CPC, nonché la TOA

 

 

pronuncia:                      1.    L’appello 19 dicembre 2002 di __________ è respinto.

 

                                           2.    Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L’appellante rifonderà a __________ la somma di fr. 700.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                           3.    Intimazione a:

                                                  - Studio legale avv. __________

                                                  - Studio legale __________

 

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario