Incarto n.
12.2002.00080

Lugano

1. luglio 2002/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00038 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 marzo 2002 da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

 

in materia di sfratto che il Pretore, con decreto 5 aprile 2002, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 4 1/2 locali al 5° piano, interno __________ (entrata B), nello stabile denominato __________ sito in via __________ a __________.

 

Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 16 aprile 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto mentre la controparte, con osservazioni 21 maggio 2002, ne postula la reiezione.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

 

                                                  che il Pretore ha ordinato lo sfratto della convenuta dall'appartamento occupato a __________, nello stabile di proprietà dell'istante, poiché il contratto di locazione è stato disdetto per mora nel pagamento della pigione;

 

                                                  che, con l'appello, la convenuta afferma che il contratto di locazione è intestato, oltre che a lei, anche al signor __________ e che la disdetta doveva essere data, non solo a lei, ma anche all'altro coinquilino il quale doveva pure essere coinvolto nella procedura di sfratto;

 

                                                  che i documenti prodotti agli atti di causa dimostrano, senz'ombra di dubbio, che le messe in mora con comminatoria di disdetta e la successiva disdetta del contratto di locazione sono state notificate, separatamente, ad entrambi i coinquilini (cfr. C, D, E, e F), nel rispetto delle esigenze esatte dalla dottrina (Lachat, Le bail à loyer, pag. 413 e 466) e invocate dall'appellante;

 

                                                  che l'istanza di sfratto è stata avviata nei soli confronti della convenuta poiché l'altro coinquilino ha accettato la disdetta (doc. G) ed ha già, con tutta verosimiglianza, lasciato i locali;

 

                                                  che il decreto di sfratto è pertanto legittimo e le obiezioni dell'appellante inconsistenti;

 

 

 

Per i quali i motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                          

                                           1.    L'appello 16 aprile 2002 di __________ è respinto.

 

                                           2.    La tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello in fr. 100.--, già anticipati, dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili.

 

 

                                           3.    Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  sezione 4.

 

                                          

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario