Incarto n.
12.2002.91

Lugano

20 dicembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente

Chiesa e Rusca

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. OA.2001.00171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14 marzo 2001 da

 

 

 

__________

e

__________

entrambi rappr. dallo studio legale __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

 rappr. dall' avv. __________

 

 

 

con la quale è chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 16'718.15 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2000 in materia di responsabilità degli enti pubblici che il Segretario Assessore, con decisione 4 aprile 2002, ha respinto "per incompetenza giurisdizionale".

 

Ed ora sull'appello 29 aprile 2002 degli attori che chiedono, in riforma del giudizio impugnato, che sia riconosciuta la competenza giurisdizionale del Pretore a giudicare della domanda di petizione mentre la controparte, con osservazioni 11 febbraio 2002, postula la reiezione dell'appello.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che gli attori hanno convenuto il Comune di __________ per ottenere il risarcimento delle spese che hanno affrontato per l'organizzazione di una disco-festa da tenersi al __________ a di __________ la cui utilizzazione è stata, in un primo tempo, concessa dal Comune con formale autorizzazione municipale e, in seguito, revocata;

 

                                         che hanno invocato la responsabilità del Comune sulla base della L sulla responsabilità degli enti pubblici;

 

                                         che il primo giudice ha respinto la petizione dichiarandosi incompetente a decidere;

 

                                         che l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici (marginale "competenza giudiziaria") prevede che "per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile", dove, per giudice civile ordinario, si intende il Giudice di pace o il Pretore a dipendenza delle competenze per valore (Scolari, Diritto amministrativo, n. 1313);

 

                                         che la decisione del primo giudice di ritenersi incompetente, nella cui motivazione si ritrovano argomentazioni che avrebbero eventualmente potuto condurre alla reiezione della petizione nel merito, è quindi manifestamente errata poiché contraria ad una chiara e incontestata disposizione positiva di legge;

 

                                         che, di conseguenza, la decisione di prima istanza che si è chinata unicamente sul problema della competenza, eccepita dalla parte convenuta, deve essere riformata nel senso che la stessa eccezione deve essere respinta e l'incarto ritornato al primo giudice perché affronti il merito della controversia;

 

                                         che le spese e le ripetibili di prima sede, dovendosi ancora giudicare sul merito, non sono assegnate mentre quelle d'appello sono a carico del convenuto che ha insistito per la conferma del giudizio qui riformato;

 

 

 

 

 

Per i quali motivi

visto l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici

e, per le spese, la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 29 aprile 2002 di __________ e __________ è accolto e di conseguenza la decisione 4 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata:

 

                                         1. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale del Pretore è

                                            respinta.

 

                                         2. Non si prelevano tasse o spese.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia (Fr. 300.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico del Comune di __________ che verserà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

- __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario