Incarto n.
12.2003.106

Lugano

18 giugno 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.254 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 e meglio sull'istanza 6 maggio 2003 con la quale

 

 

 

__________

rappr. dall' avv. __________

 

 

ha chiesto alla Pretura di certificare la crescita in giudicato della sentenza emanata l'8 marzo 2001 in quella procedura da lui avviata, con petizione in convalida di sequestro 25 aprile 2000

 

contro

 

 

 

__________

__________

entrambi rappr. dall' avv. __________

 

 

che il Pretore, con pronuncia 10 giugno 2003, ha respinto.

 

Appellante l'istante il quale, con appello 13 giugno 2003, chiede l'accoglimento della sua istanza e la conseguente attestazione della crescita in giudicato di quella sentenza.

 

Letti ed esaminati gli atti.

 

 

 

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che, con sentenza 8 marzo 2001, il Pretore ha condannato __________ ed __________, preclusi, a versare a __________ l'importo di Fr. 425'000.- oltre interessi al 5% dal 1 aprile 2000;

 

                                         che tale sentenza non è mai stata direttamente intimata ai convenuti nonostante i tentativi fatti, nelle vie dell'assistenza giudiziaria internazionale, dalla Pretura, prima a __________ e poi a __________;

 

                                         che, nonostante ciò, la Pretura ha certificato, con attestazione in data 5 ottobre 2001 in calce alla predetta sentenza, che la stessa era cresciuta in giudicato;

 

                                         che accertato, a seguito di un intervento del patrocinatore dei convenuti incaricato di rappresentarli nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, come la sentenza non fosse mai stata intimata ai convenuti stessi il Pretore ha convocato i rappresentanti delle parti all'udienza dell'11 marzo 2003 ed ha dichiarato a verbale che la crescita in giudicato apposta a quella sentenza "è da considerarsi inoperante";

 

                                         che, con istanza 6 maggio 2003 l'istante ha chiesto la certificazione della crescita in giudicato della sentenza argomentando che l'attuale patrocinatore dei convenuti l'aveva conosciuta il 20 febbraio 2003 e di conseguenza l'intimazione era avvenuta almeno a quel momento senza che fosse interposto ricorso nei termini di legge;

 

                                         che il Pretore, sentita la controparte, ha respinto l'istanza con la pronuncia che qui, per appello dell'istante, ci occupa;

 

                                         che il diritto ticinese non conosce nessuna norma particolare per l'attestazione della crescita in giudicato delle sentenze pronunciate da tribunali ticinesi, similmente a Zurigo (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 260 n. 4) e diversamente da Berna che, all'art. 136 ZPO, prevede che la crescita in giudicato di una sentenza è certificata dal cancelliere o dal segretario del giudice che ha statuito;

 

                                         che, in ogni caso, per eseguire una sentenza non è generalmente necessaria un'attestazione della sua crescita in giudicato che può anche essere diversamente comprovata (BlZR 1987, 136 n. 55);

 

                                         che, nella prassi ticinese, tale attestazione è rilasciata dalla cancelleria (a firma del segretario) dell'autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza;

 

                                         che questa attestazione non è una decisione giudiziaria, né nella forma della sentenza né in quella del decreto, ma un'informazione, successiva all'emanazione del giudizio e destinata alla procedura di esecuzione, riguardante la mancata presentazione di un mezzo di ricorso o la sua reiezione;

 

                                         che, di conseguenza, nei confronti di un'attestazione di crescita in giudicato o del suo rifiuto al rilascio, non è possibile l'appello, mezzo di impugnazione riservato alle sole sentenze e ai soli decreti (art. 307 CPC), come ha già giudicato il Tribunale di cassazione di Zurigo (BlZR 1998, 159 n. 51);

 

                                         che l'appello 13 giugno 2003 va così, già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, respinto perché irricevibile;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante;

 

 

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'appello 13 giugno 2003 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr.300.-) sono a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario