Incarto n.
12.2003.108

Lugano

20 giugno 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.101 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto da

 

 

__________

e

__________

entrambi rappr. dallo studio legale __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dal liquidatore __________

 

che il Segretario assessore, con decreto 5 giugno 2003, ha accolto ordinando alla __________ in liquidazione di mettere a libera disposizione dell'istante avv. __________ il complesso immobiliare __________ sito sulla part. __________ RFD di __________ e dichiarando priva di oggetto l'istanza per quanto riguarda la part. __________ RFD di __________ di proprietà dell'altro istante __________ perché già restituita.

 

Ed ora sull'appello 16 giugno 2003 di

 

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

 

con il quale si chiede l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza di sfratto.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che il primo giudice ha accolto l'istanza di sfratto nei confronti di __________ a seguito della cessata locazione tra le parti, divenuta definitiva con la sentenza 2 aprile 2003 della I Corte civile del Tribunale federale (4C.266/2002 e 4C.268/2002) che ha respinto le contestazioni della disdetta e dichiarata senza oggetto la domanda di protrazione al 30 marzo 2003 formulate dalla convenuta;

 

                                         che, del resto, la stessa __________ ha riconosciuto fondata la domanda di sfratto, limitandosi a chiedere che il termine per lo sgombero degli immobili fosse esteso sino alla fine di giugno 2003;

 

                                         che la __________, che non era parte nel procedimento di sfratto, impugna il decreto 5 giugno 2003 affermando di essere l'attuale conduttrice dei locali da sgomberare e ne chiede l'annullamento;

 

                                         che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f);

 

                                         che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di annullamento del giudizio impugnato ("2. È annullata la sentenza di sfratto" come alle richiesta di giudizio a pag. 2 dell'allegato di ricorso);

 

                                         che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;

 

                                         che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 309, n. 4);

 

                                         che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);

 

                                         che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);

 

                                         che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata), specie in presenza di una parte debitamente patrocinata (II CCA 11 febbraio 2000 e 9 settembre 1998 citate), cognita perciò dei requisiti formali che il legislatore pone al riguardo dell'atto di appello;

 

                                         che, in ogni caso, nemmeno è data la legittimazione di __________ ad appellare contro il decreto di sfratto poiché quel provvedimento esecutivo è stato emanato nei confronti di __________ e non la riguarda;

 

 

Per i quali motivi

 

vista la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L'appello 16 giugno 2003 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico dell'appellante.

 

                                    3.   Intimazione:

 

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario