Incarto n.
12.2003.130

Lugano

3 settembre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.137 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 1 luglio 2003 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

1. __________

2. __________

 

che il Pretore, con decreto 8 agosto 2003, ha accolto ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 4 1/2 locali e due posti auto indicati con lettere P e R nello stabile __________ in via __________ a __________ entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

 

Appellanti i convenuti i quali, con ricorso (recte appello) 27 agosto 2003, chiedono che il termine per l'esecuzione dello sfratto sia prorogato al giorno 30 settembre 2003.

 

Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.

 

 Considerato

 

                                         che i ricorrenti non impugnano la legittimità dell'ordine di sfratto, dovuto a disdetta del contratto di locazione per mora nel pagamento della pigione, ma si limitano a postulare un rinvio, a fine settembre 2003, della sua effettiva esecuzione;

 

                                         che, per costante giurisprudenza, il termine per l'abbandono dei locali fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);

 

                                         che di conseguenza il ricorso in oggetto è inammissibile;

 

                                         che, in ogni caso, il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione ed un termine superiore a quello di 10 giorni fissato dal Pretore nel decreto di sfratto contrasterebbe con la perentorietà del diritto federale e con la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di espulsione dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 1 e 9);

 

                                         che la reiezione del ricorso (recte appello) dei convenuti può avvenire già all'esame preliminare di cui all'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

 

                                         che le spese di giudizio sono a carico dei ricorrenti;

 

 

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso (recte appello) di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti in solido.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario