Incarto n.
12.2003.133

Lugano

12 ottobre 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.162 (procedura per locazione e affitto) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 giugno 2003 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

chiedente l’annullamento della disdetta 18 dicembre 2002 del contratto di locazione relativo alla part. __________ RFD __________, in subordine la proroga del contratto per la durata di sei anni;

 

domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza del 26 agosto 2003;

 

appellante l’istante che con appello 4 settembre 2003, al quale il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo con decreto dell’8 settembre 2003, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l’istanza, mentre con le osservazioni del 24 settembre 2003 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di prima sede;

 

ed ora sullo stralcio della procedura d'appello, l’appellante avendo comunicato il 9 ottobre 2006 che le parti avevano raggiunto un accordo;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che l'appellante postula lo stralcio della procedura di appello poiché le parti sono addivenute a un accordo;

 

                                         che la parte che ritira un appello è da considerare soccombente e come tale assume tasse, spese e ripetibili del procedimento;

 

                                         che la tassa di giudizio può essere contenuta nei minimi tariffari proprio per l'esito della lite che evita un giudizio di merito;

 

Per i quali motivi

 

decreta

 

 

                                   1.   L'appello 4 settembre 2003 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili d'appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario