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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (questi ultimi in sostituzione dei giudici Epiney-Colombo e Walser, astenuti) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00564 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 25 settembre 2000 da
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AP1
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contro |
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AO1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 308'653.25 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 869'483.27;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 11 luglio 2003, ha integralmente respinto;
appellante l'attore con atto di appello 4 settembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 22 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel giugno 1996 __________ AP1venne assunto dalla AO1 quale responsabile delle assicurazioni collettive presso l'agenzia regionale per il __________, subordinato al solo agente regionale __________ i. Il 22 dicembre 1999 il datore di lavoro gli offrì di continuare la sua precedente attività, senza riduzione del salario, con lo statuto di collaboratore di __________, nuovo capogruppo del reparto delle assicurazioni collettive, oppure di diventare assistente personale di __________, proposte che egli respinse, insistendo di voler continuare a svolgere la funzione per la quale era stato assunto a suo tempo. Da allora egli, inizialmente assente per vacanze, non si è più presentato sul posto di lavoro, presentando a far tempo dal 13 gennaio 2000 tutta una serie di certificati medici che lo dichiaravano inabile al lavoro al 100%, al che il datore di lavoro, il 17 aprile 2000, scaduto il termine di protezione previsto dalla legge, ha provveduto a licenziarlo per il 31 agosto 2000.
2. Con la petizione in rassegna __________ AP1ha chiesto la condanna della AO1 al pagamento di una somma aumentata in sede conclusionale a fr. 869'483.27 oltre interessi. Egli ritiene in sostanza che la disdetta significatagli sarebbe abusiva per almeno 3 ragioni: innanzitutto in quanto data in conseguenza dell'aggravamento, nel corso del 1999, della sua malattia agli occhi (macolopatia degenerativa bilaterale); poi siccome dovuta alla mancata accettazione da parte sua delle modifiche contrattuali sottopostegli; infine poiché la malattia psichica (reazione mista ansioso-depressiva prolungata e disturbo della personalità narcisistico), che lo aveva reso inabile al lavoro a quel momento, tuttora presente, era dovuta al comportamento della controparte (mobbing). Di qui le sue richieste creditorie, volte all'ottenimento di un'indennità per licenziamento abusivo pari a 6 mensilità (fr. 54'587.50) e di un'indennità per torto morale (fr. 50'000.-), nonché al risarcimento della perdita di guadagno subita a seguito dell'impossibilità, dovuta alla malattia, di svolgere in futuro un'attività lucrativa (fr. 760'830.02) e delle spese legali preprocessuali cui egli aveva dovuto far fronte (fr. 4'065.75).
3. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'esistenza di una disdetta abusiva. Essa ha in particolare negato che il licenziamento dell'attore fosse riconducibile alla sua malattia agli occhi o alla mancata accettazione da parte sua delle modifiche contrattuali e che questi fosse stato vittima di mobbing. In realtà, la disdetta era dovuta alla sua prolungata assenza dal posto di lavoro per malattia.
4. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni della convenuta, escludendo in particolare che l'attore fosse stato oggetto di vessazioni da parte della datrice di lavoro rispettivamente che la disdetta si lasciasse ricondurre ai problemi alla vista di quest'ultimo oppure al fatto che egli non avesse accettato le nuove condizioni contrattuali e concludendo in definitiva che la disdetta era effettivamente dovuta alla perdurante assenza dell'attore dal posto di lavoro.
Di qui la reiezione delle pretese fatte valere con la petizione.
5. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attore, previa l'assunzione di alcune prove non ammesse dal giudice di prime cure, chiede nuovamente di accogliere la petizione, ribadendo in sostanza, con argomentazioni che se del caso verranno riproposte nei prossimi considerandi, quanto addotto nella sede pretorile.
6. Prima di esprimersi in merito all'abusività o meno della disdetta significata all'attore, si tratta di esaminare la censura con cui quest'ultimo contesta che nel dicembre 1999 la convenuta abbia provveduto alla ristrutturazione dell'agenzia regionale, nel frattempo con competenza sul __________ e sul __________, creando una nuova struttura gerarchica nel settore delle assicurazioni collettive. La censura dev'essere respinta.
6.1 Nonostante agli atti non vi sia alcun documento ufficiale in tal senso da parte della direzione generale né alcuno scritto all'indirizzo della clientela, la particolare circostanza è stata in effetti confermata dal teste __________ (p. 2 segg.), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche perché egli da tempo non è più alle dipendenze della convenuta, rispettivamente dalla teste __________ (ad 4), che, pur essendo tuttora una funzionaria della convenuta, non può a sua volta essere ritenuta inattendibile, non essendo stata accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 90). La presunta inattendibilità di questi 2 testimoni è stata per altro evocata per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in questa sede.
6.2 Quanto alle ragioni della ristrutturazione, le stesse, sulla base delle risultanze istruttorie, possono essere così riassunte.
Nel 1996, allorché l'attore era stato assunto dalla convenuta in sostituzione di __________, il settore assicurazioni collettive dell'agenzia regionale era strutturato in modo assai semplice, anche perché il servizio esterno, per intenderci il vero e proprio contatto con la clientela, veniva attuato per mezzo del __________ e meglio tramite i suoi consulenti (teste __________ p. 2 segg.). Nonostante l'attore fosse stato formalmente assunto quale "responsabile del settore delle assicurazioni collettive", sottoposto al solo agente regionale, egli dunque si occupava in prevalenza, come già il suo predecessore, della gestione e dell'amministrazione del settore (cfr. testi __________ p. 2, __________ p. 2 segg., __________ ad 2 e 3, __________ p. 8), svolgendo di fatto le funzioni di "back-office" (teste __________ p. 2). Nel corso del 1998 o 1999 all'interno della convenuta si verificò una "mini-rivoluzione", nel senso che venne concordata l'assunzione diretta da parte di quest'ultima dei consulenti del __________ (teste __________ p. 2). Ciò comportò da un lato l'assunzione dei consulenti __________ e __________, anch'essi direttamente subordinati all'agente regionale, e dall'altro la promozione dell'attore a quadro, in quanto i due consulenti a loro volta già facevano parte dei quadri (cfr. teste __________ p. 2 e 5). La ristrutturazione messa in atto alla fine del 1999 aveva in definitiva lo scopo di alleggerire la posizione dell'agente regionale, creando un capo reparto del settore delle assicurazioni collettive, quale suo unico interlocutore, con il compito di responsabile della gestione, dell'amministrazione e della vendita nonché della gestione personale degli altri 2 collaboratori (testi __________ p. 3, __________ ad 4, __________ p. 2). Come detto, tale funzione venne affidata a __________.
6.3 È a torto che l'attore ritiene che la ristrutturazione non sarebbe in realtà avvenuta e costituirebbe dunque solo un pretesto per declassarlo o eliminarlo dall'organigramma della convenuta, visto e considerato che la denominazione della funzione attribuita a __________ non era mutata, che, successivamente alla ristrutturazione, questi si era trovato a svolgere le mansioni che originariamente incombevano a lui e che dopo la sua assenza non vi fu alcuna nuova assunzione.
Il fatto che la convenuta abbia fatto stampare dei biglietti da visita in cui __________, come in precedenza l'attore, risultava essere il "responsabile delle assicurazioni collettive" (cfr. doc. V e Z) -ciò che del resto corrispondeva alla realtà, sia pure con la diversa accezione che andava attribuita a quella funzione nel 1996 prima e nel 1999 poi- non toglie in effetti che la nuova funzione fosse diversa (cfr. teste __________ p. 6), tanto è vero che nella comunicazione effettuata nel gennaio 2000 all'indirizzo degli altri collaboratori dell'agenzia non si parlava più di semplice responsabile delle assicurazioni collettive, ma piuttosto di responsabile del reparto delle assicurazioni collettive (doc. U). Il fatto che __________, successivamente alla ristrutturazione, abbia di fatto dovuto occuparsi, oltre ad altre, delle mansioni precedentemente di competenza dell'attore, era invece dovuto proprio alla prolungata assenza di costui dal posto di lavoro, che aveva fatto sì che i suoi compiti hanno dovuto essere svolti da altri, tra cui lo stesso __________ e la segretaria __________ (testi __________ p. 5, __________ p. 8). Il teste __________ (p. 4) ha del resto fatto notare che questa situazione aveva provocato un certo rallentamento ed alcuni problemi nell'evasione delle pratiche, ciò che però, dopo una fase di assestamento, non ha reso necessaria una nuova assunzione.
7. Di regola un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO).
Nell'art. 336 CO, con il titolo marginale "disdetta abusiva", vengono per contro elencati alcuni motivi che, se realizzati, non possono permettere la notifica di una valida disdetta. Per costante dottrina e giurisprudenza questa elencazione è esemplificativa e non esaustiva (DTF 121 III 60 consid. 3b; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 10 ad art. 336 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 336 CO). L'onere della prova circa la natura abusiva della disdetta grava per principio sul lavoratore licenziato (art. 8 CC; sentenza DTF citata; II CCA 18 settembre 1995 inc. n. 12.95.19; Rehbinder, op. cit., N. 11 ad art. 336 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 16 ad art. 336 CO; Brunner/Bühler/Wäber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 2 ad art. 336 CO; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Winterthur 1991, p. 123 seg.).
8. L'attore, riferendosi all'art. 336 cpv. 1 lett. a CO, disposizione secondo cui è abusiva la disdetta che è data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, ritiene innanzitutto che nel caso di specie il licenziamento significatogli dovrebbe già essere considerato abusivo siccome dovuto alla sua progressiva malattia agli occhi. La censura è manifestamente infondata.
Nonostante sia vero che una malattia costituisca di per sé una ragione intrinseca alla personalità del destinatario della disdetta ai sensi della normativa (DTF 123 III 246 consid. 5; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 15 ad art. 336 CO; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 336 CO; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, p. 90), nulla permette in effetti di ritenere che nella presente fattispecie la disdetta sia stata significata all'attore proprio per l'esistenza di quella affezione. Come giustamente rilevato dal Pretore, la convenuta era a conoscenza di questa patologia già dall'estate 1996 (cfr. petizione p. 4); nondimeno, agli inizi del 1999 aveva inserito l'attore tra i quadri della società; nell'agosto 1999, dopo aver preso atto dell'aggravamento di quella malattia, verificatosi nel precedente mese di maggio (doc. N), aveva pure provveduto ad finanziare metà delle spese per l'acquisto di uno speciale video per PC (cfr. doc. O); ma soprattutto, quando si è trattato di riorganizzare l'agenzia regionale, aveva ribadito a più riprese la sua disponibilità a mantenere il rapporto d'impiego con lui, offrendogli di diventare il collaboratore personale dell'agente regionale oppure di continuare nella sua precedente attività subordinato al nuovo capo reparto (cfr. doc. P; cfr. teste __________ ad 8). Se avesse voluto sciogliere il rapporto contrattuale per l'esistenza o l'aggravamento di quella patologia, essa non avrebbe certo atteso fino all'aprile 2000.
9. L'attore, facendo riferimento all'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, norma secondo cui la disdetta è abusiva se data perché il destinatario della stessa fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ritiene inoltre che il suo licenziamento dovrebbe essere sanzionato in tal senso, siccome significato a seguito della mancata accettazione da parte sua delle modifiche contrattuali che la controparte le aveva sottoposto in occasione della ristrutturazione dell'agenzia regionale. Non è così.
9.1 La giurisprudenza ha recentemente avuto modo di precisare, con riferimento a una disdetta sotto riserva di modifica ("Änderungskündigung"), che il licenziamento che è stato significato per il fatto che il lavoratore ha rifiutato una modifica contrattuale non è di per sé abusivo, a meno che le modifiche proposte non appaiano inique o irragionevoli e non siano giustificate da considerazioni di mercato o da ragioni aziendali (DTF 118 II 157 consid. 4b, 123 III 246 consid. 3, 125 III 70 consid. 2a; Nordmann, op. cit., p. 120 segg.; Humbert, Die Änderungskündigung im Lichte der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in recht 1998 p. 79 segg.; Geiser, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, in BJM 1994 p. 186 seg.; Geiser, Die Änderungskündigung im schweizerischen Arbeitsrecht, in AJP 1999 p. 64). Questo principio si applica anche alle cosiddette disdette sotto riserva di modifica improprie ("uneigentliche Änderungskündigung"), ovvero nel caso in cui una parte sottopone all'altra un'offerta di modifica del contratto e disdice il contratto non appena quest'ultima l'ha rifiutata (cfr. Geiser, in AJP 1999 p. 61 e 65).
9.1.1 Nel caso di specie è indubitabile che la necessità di ridefinire la posizione dell'attore, cui era stata sottoposta una proposta di modifica del contratto, si era resa necessaria -come detto (cfr. supra consid. 6)- a seguito della riorganizzazione del settore delle assicurazioni collettive dell'agenzia regionale della convenuta, ed è quindi senz'altro giustificata da ragioni aziendali.
9.1.2 Si tratta ora di stabilire se le modifiche sottopostegli a quel momento fossero eque o ragionevoli, ritenuto che ciò è il caso solo se si è in presenza di un lieve peggioramento della sua posizione oppure, in caso di peggioramento più esteso, se il lavoratore si è reso responsabile, almeno in parte, di una violazione contrattuale (Geiser, in AJP 1999 p. 64). Il quesito dev'essere risolto affermativamente.
L'offerta di diventare collaboratore personale dell'agente regionale, formulata inizialmente all'indirizzo dell'attore -ma in seguito non più riproposta, siccome rifiutata sdegnosamente da quest'ultimo (che in occasione del colloquio del 22 dicembre 1999 avrebbe risposto di non volergli "fare da bambinaia" e se ne sarebbe addirittura andato sbattendo la porta, cfr. testi __________ p. 3, __________ ad 10)- costituiva, a giudizio della scrivente Camera, un'interessante ed allettante opportunità, senz'altro equa e ragionevole per l'attore, che in tal modo veniva di fatto promosso a vice dell'agente regionale e che in futuro, non appena quest'ultimo, allora cinquantaduenne (teste __________ p. 1), avrebbe deciso di ritirarsi -ciò che tra l'altro è poi avvenuto già nel gennaio dell'anno successivo- gli avrebbe verosimilmente consentito di aspirare a quel posto direttivo. Ma anche l'offerta di diventare il collaboratore del capo reparto __________ era a sua volta equa e ragionevole. In tale evenienza egli avrebbe continuato a svolgere le mansioni prevalentemente amministrative e gestionali di cui si era occupato sino ad allora. L'unico cambiamento concerneva il rapporto di subordinazione personale, visto che egli non sarebbe più stato sottoposto direttamente all'agente regionale ma al capo gruppo del reparto delle assicurazioni individuali, rispettivamente la perdita, almeno da un punto di vista formale (non avendo l'attore assunto la nuova funzione, non ci si può invece esprimere più di tanto sugli aspetti sostanziali), della precedente responsabilità nell'ambito amministrativo e gestionale del settore. Il peggioramento risultava però tutto sommato lieve ed accettabile, dato che in ogni caso egli -come fino ad allora- sarebbe stato sottoposto ad altri e avrebbe verosimilmente potuto cooperare, con un'autonomia più o meno ampia, con il capo gruppo del settore, tanto più che questa sua collocazione non era dovuta a un suo "declassamento" ma piuttosto alla creazione, a seguito della prefata ristrutturazione, di una nuova posizione gerarchica superiore, quella per l'appunto attribuita a __________ che per altro egli non rivendicava per sé.
E neppure è censurabile il fatto che all'attore, dopo l'incontro del 22 dicembre 1999, sia stato unicamente proposto di diventare il collaboratore del capo reparto __________. Già si è detto che l'offerta in questione era tutto sommato equa e ragionevole, costituendo tutt'al più un lieve peggioramento della sua precedente posizione. Ma la stessa lo era a maggior ragione, ritenuto che all'attore andava ora rimproverato il comportamento tenuto in occasione dell'incontro del 22 dicembre 1999, tale senz'altro da far venire meno il necessario rapporto di fiducia.
9.2 A prescindere da quanto precede, è ancora tutto da dimostrare che la disdetta significata all'attore fosse effettivamente dovuta alla mancata accettazione delle nuove condizioni contrattuali e non ad altri motivi. In effetti, nonostante l'attore avesse già espresso il suo rifiuto alle proposte sottopostegli, la convenuta, con lettera 11 gennaio 2000 (doc. Q) prima e 7 febbraio 2000 (doc. DD) poi, gli aveva nuovamente proposto di diventare il collaboratore di __________, tanto più che la disdetta è stata da lei motivata dalla sua prolungata assenza, che le imponeva di far occupare il suo posto da altri (doc. II). Lo stesso attore ha per altro ammesso che in occasione dell'incontro del 22 febbraio 2000 __________ gli avrebbe comunicato che, se egli non intendeva accettare tale modifica, mai avrebbe provveduto a licenziarlo (conclusioni p. 16).
10. L'attore ritiene in seguito che la disdetta, quand'anche fosse stata effettivamente significata per quest'ultima ragione, ovvero per la sua prolungata assenza dal posto di lavoro (doc. II), motivazione questa di per sé non abusiva (cfr. DTF 123 III 246 consid. 5), in ogni caso lo sarebbe in quanto la malattia psichica che aveva dato luogo alla sua assenza era stata causata dalla convenuta (cfr. Staehelin, op. cit., ibidem; JAR 1992 p. 166), in particolare dalle continue vessazioni (mobbing) che erano state messe in atto nei suoi confronti. La censura è ancora una volta infondata.
10.1 Il mobbing è una persecuzione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei superiori per eliminare una persona che è o è divenuta scomoda, distruggendola psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle dimissioni. Il mobbing si definisce come una concatenazione di parole, dicerie o atti ostili, ripetuti di frequente su un lungo periodo, con le quali una o più persone tentano di isolare, emarginare e finanche escludere una persona al suo posto di lavoro (Wäber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions?, in AJP 1998 p. 792). Tale fenomeno di persecuzione psicologica non fonda di per sé un abuso del diritto di dare la disdetta del contratto di lavoro. Una disdetta può nondimeno essere abusiva quando è motivata da una diminuzione delle prestazioni del lavoratore causata da una persecuzione psicologica. Il datore di lavoro che non impedisce il mobbing viola il proprio dovere di vigilanza, che gli impone di proteggere la personalità e la salute del dipendente (art. 328 CO; Aubert, Commentaire Romand, N. 4 ad art. 328 CO) e non può di conseguenza giustificare la disdetta con le conseguenze della propria violazione contrattuale (DTF 125 III 70 consid. 2a; II CCA 12 settembre 2003 inc. n. 12.2002.183, 6 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.201, 29 ottobre 2003 inc. n. 12.2003.17).
10.2 Nel caso di specie è manifestamente a torto che l'attore rileva che la sua malattia sarebbe imputabile a tutta una serie di atteggiamenti vessatori della convenuta (mobbing).
10.2.1 Contrariamente a quanto preteso, invero implicitamente, dall'attore, il fatto che la convenuta, in occasione della ristrutturazione avvenuta nel dicembre 1999, gli abbia proposto (cfr. doc. P, Q, S, DD) di continuare la sua precedente attività, senza riduzione del salario, con lo statuto di collaboratore di __________, nuovo capogruppo del reparto delle assicurazioni collettive, oppure, almeno in un primo tempo, di diventare assistente personale di __________ i, non costituisce di per sé una violazione contrattuale e dunque un caso di mobbing, anche perché nessuna disposizione di legge vieta alle parti, in corso di contratto, di avviare delle discussioni o delle trattative in vista di un'eventuale modifica di un contratto in essere. In ogni caso già si è detto (cfr. supra consid. 9.1) che le proposte formulate a quel momento dalla convenuta, motivate da ragioni aziendali, erano senz'altro eque e ragionevoli per l'attore.
10.2.2 Neppure corrisponde al vero che l'attore sarebbe stato vittima di atteggiamenti vessatori gratuiti, aventi quale unico o preponderante scopo di distruggerlo psicologicamente e dunque di provocarne indirettamente l'allontanamento dalla ditta.
In occasione dell'incontro del 22 dicembre 1999 e nello scritto dell'11 gennaio 2000 (doc. Q) i dirigenti della convenuta non hanno tenuto un comportamento vessatorio nei suoi confronti, ma si sono limitati ad indicare le ragioni che li avevano indotti a preferirgli __________ per la nuova funzione di capogruppo del reparto assicurazioni collettive (teste __________ ad 7 seg.). In ciò non si ravvisa alcuna traccia di una persecuzione psicologica. E nemmeno la si ravvisa nel fatto che la convenuta abbia in seguito comunicato ai propri collaboratori che __________ sarebbe divenuto il responsabile del reparto delle assicurazioni collettive (doc. U) e abbia fatto stampare un nuovo biglietto da visita con la nuova funzione assunta da quest'ultimo (doc. V). Quanto alle telefonate di cui l'attore sarebbe stato oggetto durante la sua assenza per malattia, le stesse, forse un paio, oltretutto non avvenute su iniziativa del datore di lavoro, non avevano lo scopo di sottoporlo ad illecite pressioni, ma al contrario erano dettate dalla solidarietà dei suoi colleghi, che in modo disinteressato erano preoccupati per la situazione in cui si era venuto a trovare l'attore (cfr. teste __________ p. 5, teste __________ p. 3). Il fatto che in occasione di un ulteriore incontro tra le parti, avvenuto il 22 febbraio 2000 alla presenza tra gli altri del legale dell'attore e della sua collaboratrice, i dirigenti della convenuta abbiano ribadito le loro ragioni, dicendosi impossibilitati ad assecondare la richiesta dell'attore, non modifica questo stato di fatto, e ciò nemmeno se essi a quel momento si fossero lasciati andare ad apprezzamenti sarcastici circa "la splendida forma" e l'abbronzatura dell'attore, che a quel momento era assente dal lavoro per malattia. Il fatto poi che i suoi effetti personali, ad un certo punto -non è dato a sapere esattamente quando- siano stati allontanati, invero provvisoriamente (teste __________ p. 4, teste __________ p. 4), dal suo ufficio e riposti in uno scatolone è a sua volta irrilevante per la questione del mobbing, come del resto lo è l'episodio, tutt'altro che chiaro e comunque successivo alla notifica della disdetta, relativo all'utilizzo della password dell'attore, per l'effettuazione, illecita, di una modifica di un contratto (cfr. doc. OO-PP), rispettivamente il fatto che la convenuta sia stata inizialmente reticente in merito ad alcune pretese che l'attore aveva fatto valere nel periodo di disdetta (in particolare in merito alle trattenute per oneri sociali, cfr. doc. QQ).
10.3 Non essendo in definitiva dati gli estremi per ammettere l'esistenza di una violazione contrattuale da parte della convenuta per l'insorgenza della malattia psichica dell'attore, segnatamente nella forma del mobbing, non torna nemmeno conto assumere la prove testimoniali (quella del legale dell'attore, con la sua collaboratrice, e quelle di due suoi medici curanti) che a suo tempo erano state respinte dal Pretore, rispettivamente esperire una perizia atta a dimostrare l'esistenza di un sufficiente nesso causale tra il comportamento della convenuta e la malattia dell'attore.
11. Esclusa con ciò l'esistenza di una disdetta abusiva e accertato che la malattia dell'attore non è riconducibile ad alcuna violazione contrattuale da parte della convenuta, ne deve discendere, a conferma del giudizio di prime cure, la reiezione delle pretese fatte valere con la petizione e con ciò dell'appello.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 2003 di __________ AP1è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 4'000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 10'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
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Terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario