Incarto n.
12.2003.139

Lugano

12 settembre 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

visto l'appello 8 settembre 2003 presentato nella forma del ricorso per cassazione da

 

 

__________

rappr. dall’__________

 

 

contro

 

 

la decisione 26 agosto 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella procedura promossa da

 

 

__________

patrocinata dall’avv. __________

 

considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);

 

ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni non rese nemmeno verosimili nel caso concreto;

 

richiamati gli art. 411 cpv 3 CPC

 

decreta                     1.   L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 8 settembre 2003 di cui sopra, è respinta.

 

                                   2.   Intimazione a:           

 

- __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                (giudice Bruno Cocchi)