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Incarto n. |
Lugano 12 settembre 2003 |
In nome |
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Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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visto l'appello 8 settembre 2003 presentato nella forma del ricorso per cassazione da
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contro |
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la decisione 26 agosto 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella procedura promossa da
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considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni non rese nemmeno verosimili nel caso concreto;
richiamati gli art. 411 cpv 3 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 8 settembre 2003 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Il presidente
(giudice Bruno Cocchi)