Incarto n.
12.2003.150

Lugano

15 giugno 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. OA.96.159 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 27 settembre 1994 da

 

 

AP1

rappr. da RA1 Locarno

 

 

 

contro

 

 

 

AO1

rappr. dall' RA2

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento, così come rettificato in sede conclusionale, di fr. 170'162.40 oltre accessori a titolo di indennità per licenziamento abusivo, oltre a fr. 5'000.- per mancato indennizzo di spese d'ufficio;

 

domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 28 agosto 2003;

 

appellante l'attore che, in riforma della sentenza pretorile, postula l'accoglimento della petizione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di un'indennità di fr. 113'441.60 oltre interessi;

 

lette le osservazioni all'appello con cui la convenuta ne propone la reiezione;

 

esaminato l'incarto;

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   L'attore è stato alle dipendenze della AO1 convenuta già dal 1960 in qualità di collaboratore del servizio esterno. Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro per il 31 marzo 1994 con lettera 20 dicembre 1993 (doc. A) con cui essa faceva riferimento alla grave situazione finanziaria personale del lavoratore e alle ripercussioni negative della stessa nei confronti della clientela, segnatamente a scapito dell'immagine del dipendente e conseguentemente della AO1. Con la petizione l'attore, rilevando la lunga durata del rapporto di lavoro e le sue eccellenti prestazioni professionali, peraltro ripetutamente riconosciute da controparte, ha ritenuto la disdetta -semmai causata da dissapori interni- non solo irrispettosa di un lungo periodo di fedeltà al lavoro, ma altresì abusiva ai sensi dell'art. 336 CO, chiedendo che controparte fosse tenuta a pagargli un'indennità così come previsto all'art. 336a CO. Altre richieste pecuniarie, presentate in un primo tempo, sono state abbandonate in sede di conclusioni, rispettivamente in appello. La convenuta ha contestato la petizione in ogni suo punto, pur riconoscendo all'attore ripetuti primati nell'acquisizione di clienti.

 

 

                                   2.   Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto la richiesta dell'attore, in sostanza considerando assenti dalla fattispecie i presupposti della norma invocata. Anzi, ha ritenuto ragione oggettiva sufficiente per giustificarne il licenziamento l'accertata importante esposizione debitoria dell'attore, segnatamente per interessi e ammortamenti da lui dovuti alla controparte su mutui ipotecari, contratti nell'ambito della propria attività immobiliare. Oltre quel motivo determinante, il Pretore ha ricordato altri elementi atti a giustificare la disdetta da parte della convenuta e a negare l'ipotesi di abusività della stessa: lamentele di clienti sull'operato dell'attore, problemi interpersonali interni all'azienda, una sua tendenza all'insubordinazione con particolare riferimento a determinate direttive della datrice di lavoro e infine un insulto verbale nei confronti dell'agente generale della convenuta. Inoltre, l'attore non avrebbe nemmeno sufficientemente sostanziato l'abusività della disdetta ai sensi della norma invocata.

 

                                   3.   Con il presente appello l'attore, esposti riassuntivamente i fatti e ricordati in particolare i meriti lavorativi da lui acquisiti e i pregi del suo carattere (dimostrati anche al momento di far fronte alle ricadute negative della crisi immobiliare), accenna appena alla motivazione del primo giudice per non ammettere la petizione; per contro fonda la sua impugnazione sul fatto che, affinché una disdetta di un contratto di lavoro sia abusiva, basta che essa possa essere considerata tale per il modo in cui è stata data, richiamando al proposito la giurisprudenza federale e la dottrina sorta in quell'ambito. Nel caso concreto, rimprovera alla convenuta di aver rinnovato il contratto di lavoro, sottoscritto dalle parti il 26 ottobre 1993, quando era perfettamente al corrente della sua situazione finanziaria, per poi disdirlo per quello stesso motivo solo due mesi più tardi: considera questo atteggiamento della convenuta contrario alla buona fede, per avergli fatto credere nella volontà di continuare la collaborazione, ossia -malgrado la situazione venutasi a creare- di riporre in lui la fiducia di sempre, mentre in realtà era già intenzionata a licenziarlo; ciò che sarebbe indiziato da verosimili accordi interni alla AO1sulla spartizione del suo cospicuo portafoglio clienti. Inoltre, considera quanto accaduto lesivo della sua persona poiché lo scritto di disdetta, per forza di cose venuto a conoscenza di terzi, è atto a diffondere di lui un'immagine negativa, segnatamente lesiva del suo onore.

 

 

                                   4.   Effettivamente, l'abusività di una disdetta ai sensi dell'art. 336 CO può attuarsi anche per mezzo del comportamento della parte che vi procede che non può contravvenire in modo grossolano al principio della buona fede, né configurare una grave lesione della personalità, ancorché non sia causale per la disdetta; in particolare, non è ammissibile che la parte disdicente metta in atto un "gioco falso e nascosto" (falsches und verdecktes Spiel), ad esempio simulando la volontà di continuare nel rapporto di lavoro, per poi sorprendere la controparte con una disdetta improvvisa (DTF 118 II 166; 125 III 73; Rehbinder/ Portmann, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 336 CO, N. 25).

 

 

                                   5.   Nel caso concreto, prima tuttavia di considerare se il comportamento tenuto dalla convenuta sia per sé stesso contrario alla buona fede, dev'essere considerato che le allegazioni dell'appello si fondano su elementi di fatto estranei alla lite. Infatti, l'argomento a sostegno dell'abusività, ossia che al momento della disdetta il contratto era stato da poco rinnovato, così che l'attore abbia potuto credere nella piena fiducia di controparte, mentre i motivi addotti due mesi più tardi le erano perfettamente noti, è stato allegato a motivo del credito attoreo soltanto in sede di conclusioni. Mai prima di allora, né con la petizione, né con la replica, l'attore ha fondato la propria domanda di indennità su quella fattispecie e nemmeno ha lamentato di aver subito una lesione della personalità a causa della supposta notorietà dei motivi posti alla base della disdetta, non avvedendosi che questa impostazione dell'azione lede il principio processuale secondo cui le allegazioni di parte che definiscono la controversia (litis contestatio) devono essere espresse introduttivamente alla causa: da parte dell'attore con la petizione o con la replica e non più tardi (art. 78 CPC). In altre parole, il nostro codice di rito pone un limite temporale alle parti entro il quale far fronte al loro onere di allegazione e ciò nell'ambito di una suddivisione del processo -sia in procedura ordinaria sia in procedura accelerata- in successivi stadi preclusivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22 e 23). Ancorché per ragioni di valore (art. 416 cpv. 1 CPC) la causa in esame sia retta dalla procedura ordinaria al di là della natura del contratto di base, può essere osservato -per sola completezza- che l'applicazione dello stesso principio è stata estesa anche alle controversie in materia di locazione e di lavoro (Cocchi/ Trezzini, op., cit., ibidem, n. 271; art. 417, m. 6) ed esplicitamente confermato in quest'ambito proprio per quanto riguarda i fatti che caratterizzano come abusiva la disdetta di un contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 417, m. 3).

 

                                         Stando così le cose, alla presente impugnazione torna applicabile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta all'appellante di addurre fatti nuovi, segnatamente fatti proposti in prima sede ma tardivamente e pertanto esclusi dal contraddittorio e dalla fase istruttoria (ciò che varrebbe anche per le vertenze rette dalla procedura sociale in tema di lavoro: Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 321 CPC, m. 7). Con la conseguenza che, poiché ogni argomentazione d'impugnazione della sentenza pretorile si fonda sui medesimi fatti processualmente nuovi, l'appello dev'essere respinto, senza necessità di verificare se -quanto alla sostanza- i rimproveri mossi dall'appellante a controparte sul modo di procedere nel disdire il contratto di lavoro rappresentino effettivamente o no disdetta abusiva ai sensi dell'art. 336 CO.

 

 

 

 

 

 

Motivi per quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L'appello 22 settembre 2003 di __________ AP1, è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 2'500.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a AO1, __________, l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario