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Incarto n. Rinvio TF |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1998.00062 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 19 giugno 1998 da
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rappr. da |
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contro |
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rappr. dav
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127'341.50 oltre interessi e che il Segretario assessore, con sentenza 16 maggio 2001, ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 2 luglio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 14 agosto 2001, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamate le sentenze 27 settembre 2002 e 20 agosto 2003 della I Corte civile del Tribunale federale che ha provveduto ad annullare ai sensi dei considerandi i giudizi 4 aprile 2002 (inc. n. 12.2001.95) rispettivamente 17 dicembre 2002 (inc. n. 12.2002.210), con cui questa Camera, respingendo l'appello dell'attrice, aveva confermato la reiezione della petizione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nella primavera del 1992 la casa di spedizioni svizzera è stata incaricata dalla ditta irlandese __________ di organizzare il trasporto dalla Germania all'Italia di un macchinario per la trafilatura di rame e alluminio, del valore di Lit. 793'000'000, destinata alla ditta italiana .
B. Il 10 giugno 1992, su richiesta dello spedizioniere, la destinataria della merce ha provveduto a anticipargli l'importo di Lit. 150'700'000, pari all'IVA del 19% da corrispondere all'autorità doganale italiana per l'importazione. ha consegnato la somma all'intermediario da lei designato per le pratiche in Italia, la ditta __________la quale -come è stato appurato solo in seguito- non l'ha riversata alla Dogana. Quest'ultima, preso atto del mancato pagamento dei diritti doganali, si è rivalsa sulla garante __________incassando così quanto di sua spettanza (doc. O).
C. Nel frattempo, a seguito dei ritardi nella consegna della merce, causati tra l'altro dall'errato trasporto in Italia di altri colli rispetto a quelli previsti e dal conseguente sequestro dell'IVA -poi revocato- da parte della Procura della Repubblica, l'acquirente e destinataria dei macchinari ha comunicato alla venditrice __________la rescissione del contratto di compravendita.
D. Con la petizione in rassegna , preso atto che l'autorità doganale italiana non la riteneva legittimata a percepire il rimborso di Lit. 150'700'000 (doc. O), ha convenuto in causa , ora , postulandone la condanna alla rifusione del controvalore in franchi dell'IVA a suo tempo anticipata, il tutto rimproverandole una violazione del contratto venuto in essere tra le parti.
La convenuta si è opposta a qualsiasi richiesta, contestando, in particolare sulla base delle condizioni generali degli spedizionieri richiamate nel contratto, di essere responsabile del danno subito dalla controparte, oltretutto ampiamente prescritto.
E. Il Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, accertata l'applicazione nella fattispecie delle condizioni generali cui la convenuta aveva fatto accenno durante lo scambio di corrispondenza, ha esaminato se quest'ultima poteva essere resa responsabile del danno subito dall'attrice, concludendo per la negativa: il fatto che la convenuta si fosse rivolta a uno spedizioniere intermedio non costituiva innanzitutto una violazione contrattuale; la scelta di far capo alla ditta __________non poteva a sua volta fondare una sua responsabilità, non essendo state evidenziate a quel momento circostanze tali da mettere in dubbio la capacità, la competenza e l'affidabilità del vettore scelto; infine, quand'anche si volesse ammettere una colpa della convenuta per l'errore nel trasporto, non era in ogni caso provato che lo stesso avesse comportato anche l'erronea esazione dei diritti doganali e quindi il danno di cui si chiedeva il risarcimento.
F. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa contesta in primo luogo l'applicabilità delle condizioni generali e chiede invece di far riferimento alle norme del CO. Ciò posto, a suo giudizio, la convenuta era già responsabile nei suoi confronti in quanto non aveva provato di aver agito diligentemente nella scelta del vettore, ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CO. Essa era in ogni caso tenuta al risarcimento poiché era stato l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi, a lei imputabili, che avevano portato alla rescissione del contratto di compravendita e con ciò alla difficoltà nella restituzione dell'IVA da parte dell'autorità doganale, problemi che altrimenti non si sarebbero mai posti.
considerando
in diritto:
1. Con la (nuova) sentenza di rinvio il Tribunale federale ha innanzitutto confermato il giudizio con cui la scrivente Camera aveva stabilito che il rapporto contrattuale tra le parti in causa, volto in sostanza all'effettuazione dello sdoganamento (o quanto meno del pagamento dell'IVA), era retto dalle norme relative al contratto di mandato e che l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi imputati alla convenuta non erano in relazione causale con il danno di cui l'attrice pretendeva il risarcimento. Nel prosieguo della sua esposizione, l'Alta Corte ha tuttavia rimproverato ai giudici cantonali di non essersi pronunciati sull'applicabilità delle condizioni generali, che consentivano pacificamente la sostituzione del mandatario, rispettivamente di non aver esaminato se nel settore dei trasporti internazionali fosse usuale affidarsi a degli intermediari locali per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento, questioni che in effetti a quel momento erano state lasciate indecise, avendo essi dato per scontato la facoltà del mandatario di farsi sostituire, quando in realtà quell'assunto, se si prescindeva dalle predette condizioni generali e dall'uso, era contrario all'art. 398 cpv. 3 CO. I giudici federali hanno pertanto rinviato la causa all'autorità cantonale, affinché avesse a pronunciarsi sull'applicabilità nella fattispecie delle condizioni generali e sull'esistenza di un uso o costume tipico del ramo, precisando che in caso di risposta affermativa ad una di queste due domande la petizione doveva essere respinta, mentre nel caso contrario le stessa doveva essere accolta.
2. Giusta l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 segg. ad art. 66 OG).
Nel caso di specie, pur non condividendo l'assunto dell'autorità federale -anche perché l'attrice, in sede di appello (punto 3), aveva censurato unicamente la scelta di far capo alla ditta __________ e nulla aveva avuto da ridire circa il diritto della convenuta, riconosciutole dal Segretario assessore, di farsi sostituire, questione che essa aveva anzi implicitamente ammesso, laddove non solo aveva fatto riferimento all'art. 399 cpv. 2 CO ove è espressamente regolato il caso il cui il mandatario è autorizzato alla sostituzione, ma aveva pure accennato alla "facoltà dello spedizioniere di affidarsi a terzi"- questa Camera, preso atto della disposizione che precede, provvede senz'altro ad esaminare la questione dell'applicabilità delle condizioni generali e dell'esistenza di eventuali usi e costumi tipici del ramo.
3. Le condizioni generali sono di principio vincolanti solo se sono state integrate nel rapporto contrattuale. L'applicazione delle condizioni generali può essere esplicita, risultare da atti concludenti oppure da indizi di natura e portata tali da poter dedurre la disponibilità del cliente a considerare le condizioni generali parte integrante del contratto (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed, Zurigo 1988, p. 153 seg.).
Nel caso di specie questa Camera ritiene che le condizioni generali (1980) dell'Associazione svizzera degli spedizionieri non siano applicabili al contratto venuto in essere tra le parti. I documenti all'indirizzo dell'attrice contenenti un riferimento a quelle condizioni generali sono il doc. 26 (= doc. E), il doc. 5, il doc. 9.1 e il doc. G. Di questi l'unico rilevante per stabilire l'applicabilità delle condizioni generali è in definitiva il solo doc. 5, che costituisce la risposta dell'attrice alla comunicazione della convenuta di cui al doc. 26, ritenuto che gli ulteriori scritti di quest'ultima non possono essere presi in considerazione per risolvere la questione, essendo successivi alla conclusione del contratto (Forstmoser, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Schweiz - Eine Standortbestimmung, in Giger/Schluep, Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zurigo 1982, p. 39; per il diritto tedesco, cfr. Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Gesetz Kommentar, 8. ed., Colonia 1997, N. 27 ad § 2 AGB) e trattandosi, almeno per il doc. 9.1, di un semplice bollettino di consegna (Forstmoser, op. cit., ibidem; per il diritto tedesco, cfr. Ulmer/Brandner/Hensen, op. cit., ibidem). Nel documento in questione, consistente nel fax che la convenuta aveva inviato all'attrice per definire alcuni dettagli necessari per le pratiche di sdoganamento, l'applicabilità delle condizioni generali risulta dall'indicazione, posta in fondo alla pagina, sotto la lista degli indirizzi della convenuta e dopo uno spazio bianco di mezza pagina espressamente previsto ed in concreto utilizzato dall'attrice per fornire i dati richiesti, secondo cui "Wir sind Mitglied des Schweizerischen Spediteur-Verbandes und arbeiten ausschliesslich aufgrund der von diesem erlassenen «Allgemeinen Bedingungen» (1980)". Ora, è indiscutibile che nelle particolari circostanze il rimando alle condizioni generali, pur figurando sul testo stesso, risulta essere posto in un luogo poco visibile per la parte che legge tale scritto, ciò che non permette di ammetterne in buona fede l'accettazione da parte dell'attrice (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 190 ad art. 1 CO; la giurisprudenza tedesca prevede una soluzione analoga nel caso -come quello qui in esame- in cui il rimando figurante in calce al documento non è posto sufficientemente in evidenza e, per la sua particolare posizione, non può essere considerato parte integrante dell'offerta, cfr. Ulmer/Brandner/ Hensen, op. cit., N. 29 ad § 2 AGB con rif.), tanto più che nulla permetteva di ritenere che l'attrice, sia pure attiva nel commercio internazionale, a quel momento dovesse essere a conoscenza dell'esistenza di quelle condizioni generali (dai documenti doc. 7, 8 e 10, relativi all'incarico che, in quel medesimo periodo, era stato conferito alla convenuta, volto alla spedizione di alcuni macchinari dell'attrice alla ditta inglese __________non risulta in effetti se al momento del conferimento dello stesso - non è per altro dato a sapere se a conferirlo fosse stata l'attrice oppure la ditta inglese - all'attrice sia stata proposta l'applicazione delle condizioni generali). Se ciò non bastasse, le condizioni generali sono in ogni caso inapplicabili siccome il rimando alle stesse è avvenuto in una lingua, il tedesco, che non è quella in cui si sono svolte le trattative tra le parti, ovvero l'italiano, rispettivamente quelle conosciute mondialmente, ovvero l'inglese o il francese (Ulmer/Brandner/Hensen, op. cit., N. 24 ad § 2 AGB e N. 17 segg. ad Anh. § 2 AGB).
4. A giudizio di questa Camera, l'esistenza di un uso commerciale o di un costume nel settore dei trasporti internazionali che permette di far capo a degli intermediari locali per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento deve invece essere considerata proceduralmente assodata. In effetti l'attrice, in sede di replica, non solo non ha contestato l'esistenza di questo uso o costume (ad 5 e 6 p. 5-7, ciò che comporta la presunzione della rinuncia a contestare quell'argomentazione o eccezione, riconoscendola, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 175), fatto che la convenuta aveva a più riprese addotto con la risposta di causa (ad 1 p. 2, ad 6iii p. 6, ad 8iii p. 7), ma l'ha addirittura ammessa con riferimento ai punti ad 1 e 8iii, laddove si è limitata ad opporre la semplice indicazione "agli atti" (ad 1 p. 2) rispettivamente ha asserito che le professioni di legittimità dell'operato della convenuta (in particolare il fatto di poter scegliere liberamente altri spedizionieri doganali, cfr. risposta , ad 8, p. 7, III) si scontravano unicamente con il principio giuridico della "responsabilità per l'altrui operato" (ad 8 p. 9); che la circostanza fosse stata ammessa dall'attrice è stato del resto appurato anche dal giudice di prime cure, il quale, proprio adducendo che il fatto da provare non era contestato, aveva respinto la domanda volta all'esperimento di una perizia atta ad accertare gli usi in materia di spedizioni internazionali (cfr. ordinanza 28 gennaio 2000 p. 3). Ma a prescindere da quanto precede, come già accennato in precedenza (cfr. supra, consid. 2), l'attrice, con l'appello (punto 3), ha in ogni caso ammesso, almeno implicitamente, che la controparte fosse legittimata a farsi sostituire da un intermediario per l'espletamento delle pratiche di sdoganamento, ammissione che -esclusa l'ipotesi di un'autorizzazione da parte sua- era verosimilmente dovuta proprio all'esistenza di un uso in tal senso.
5. Ammessa con ciò l'esistenza di un uso commerciale o di un costume nel ramo, che consentiva alla convenuta di far capo ad un intermediario, la petizione, conformemente ai considerandi della sentenza di rinvio, deve senz'altro essere respinta, anche perché le altre censure sollevate nell'appello, segnatamente quella relativa alla violazione della diligenza nella scelta del sostituto, sono già state definitivamente evase dalla sentenza federale.
6. Ne discende, per questi motivi, la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 2001 di è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2'500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario