Incarto n.
12.2003.152

Lugano

30 settembre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

chiamata a giudicare nella vertenza dipendente da contratto di lavoro (inc. CL.2002.103 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1), dipendente da istanza 3 ottobre 2002 di

 

 

 

__________

Rappr. dall'avv. __________

 

 

 

Contro

 

__________

 

 

 

 

che il Pretore ha accolto con sentenza 2 maggio 2003, facendo obbligo al convenuto di versare all'istante l'importo di fr. 8'900.- e di versare la sua quota di contributi sociali sullo stesso importo, caricandogli ripetibili per fr. 600.-;

 

preso atto dello scritto 16 settembre 2003 del convenuto al primo giudice, trasmesso per competenza a questa Camera;

 

letto altresì lo scritto 25 settembre 2003 dello stesso convenuto, inteso a chiarire la natura delle sue precedenti doglianze;

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che da entrambi gli scritti citati non appare chiara l'intenzione di __________ di impugnare la decisione pretorile, oppure semplicemente di commentarne l'esito a lui sfavorevole, tuttavia con ampio riferimento ai termini della vertenza e alle pretese manchevolezze del giudice;

 

                                         che, secondo l'art. 398 CPC, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio dell'art. 418 CPC, il termine per appellare è di dieci giorni;

 

                                         che tale termine, come ogni altro stabilito dalla legge (art. 129 CPC), è di natura perentoria, per cui compete al giudice di esaminarne d'ufficio il rispetto;

 

                                         constatato come l'eventuale atto d’appello 16 settembre 2003, spedito il giorno successivo, sia stato presentato ben oltre il termine di legge, tenuto conto come la sentenza pretorile rechi il timbro d'intimazione del 2 maggio 2003 e che il convenuto non alleghi nessuna tardività della notifica;

 

 

richiamati gli art. 308 e 313bis CPC

 

decreta:

 

                                   1.   L'appello 16 settembre 2003 di _________ è irricevibile perché tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           Il segretario