Incarto n.
12.2003.153

Lugano

25 novembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00083 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 12 settembre 2001 da

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Lit. 27'039'000 (pari a Eur 13'964.94) oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva all’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

 

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 agosto 2003 ha respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 22 settembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 22 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.Nel luglio 2000 AP 1 è stata contattata da __________ AO 1 in vista della fornitura di alcune attrezzature destinate all’allestimento di uno studio medico-dentistico e, sulla base di una conferma d’ordine trasmessa a quest’ultimo il 25 luglio 2000, ritornatale, firmata per accettazione, due giorni dopo (doc. A), ha consegnato la merce in questione all’indirizzo del __________ a __________, concordato in precedenza.

 

 

2.Con la petizione in rassegna AP 1 rilevando come la fattura per la merce (doc. F) fosse rimasta insoluta, ha chiesto la condanna di __________ AO 1 al pagamento di Lit. 27'039’000 (pari a Eur 13'964.94) oltre interessi ed accessori.

                                         Il convenuto, da parte sua, si è opposto alla petizione rilevando, in estrema sintesi, di aver a quel momento agito solo in qualità di semplice intermediario, fermo restando che partner contrattuale dell’attrice era in realtà il predetto __________.

 

 

3.Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.

Il giudice di prime cure, preso atto che alla fattispecie, stante la sede italiana dell’attrice ed il domicilio svizzero del convenuto, fosse applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (in seguito CV), ha provveduto ad esaminare se l’istruttoria avesse permesso di confermare che il convenuto aveva accettato, ai sensi dell’art. 18 CV, l’offerta contenuta nello scritto di cui al doc. A, concludendo per la negativa: le testimonianze __________, la quale escludeva che la firma apposta su quel documento fosse quella del convenuto, e __________, il quale invece affermava che la stessa emanava da quest’ultimo, che del resto si era occupato dell’intera trattativa, erano in effetti contraddittorie e dunque si elidevano a vicenda, per cui, atteso che dalle tavole processuali non erano emersi ulteriori elementi atti a suffragare la tesi attorea secondo cui il contratto era effettivamente venuto in essere con il convenuto, occorreva senz’altro decidere a sfavore dell’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC).

 

 

4.Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione, adducendo che il primo giudice non avrebbe attribuito importanza alcuna ai doc. A-B e D-F che invece indicavano l’esistenza di un contratto tra le parti e dei quali il convenuto non era riuscito a dimostrare la falsità ed evidenziando come il teste __________, alla luce anche della testimonianza __________, sarebbe di gran lunga più attendibile della teste __________, tanto più che la controparte nemmeno aveva tempestivamente contestato l’esistenza del contratto.

 

 

5.Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   L’esito dell’appello come pure -essendo questo l’unico aspetto litigioso in prima sede- della petizione dipende in definitiva dalla questione a sapere se il convenuto disponga della legittimazione passiva, in altre parole se egli sia l’effettivo partner contrattuale dell’attrice nella menzionata operazione commerciale. Il quesito, come vedremo, dev’essere risolto positivamente.

 

 

                                   7.   Questo esito si giustifica già per il fatto che il convenuto non ha espressamente contestato negli allegati preliminari che la firma apposta “per accettazione” sul doc. A fosse la sua -circostanza da lui eccepita, tardivamente (art. 78 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 78), per la prima volta solo in occasione dell’udienza preliminare (verbale p. 3)- contravvenendo con ciò al chiaro disposto di cui all’art. 199 CPC, secondo cui la scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale è prodotta, non la contesta espressamente per falsa. In tali circostanze, la soluzione proceduralmente corretta non può che essere quella di ritenere che la firma in questione emani effettivamente dal convenuto, cui va pertanto riconosciuta la legittimazione passiva, mentre non è assolutamente possibile prendere in considerazione la dichiarazione in senso opposto resa dalla teste __________, per altro contraddetta dal teste __________, l’assunzione di prove essendo limitata ai fatti contestati (art. 184 cpv. 2 CPC).

 

 

8.Ma, a titolo abbondanziale, l’esito della causa non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volesse ammettere con il convenuto che la firma in questione non fosse la sua, ma, verosimilmente del __________. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che nell’occasione il convenuto aveva concesso a quest’ultimo la facoltà di utilizzare le infrastrutture, segnatamente telefoni e fax, della ditta __________ presso cui lavorava (teste __________; cfr. pure risposta p. 3). Come riferito dalla teste __________, segretaria personale del convenuto, essa, una volta ricevuti i fax dell’attrice, provvedeva, verosimilmente istruita dal convenuto, a consegnarli al __________, che vi dava evasione. Ora, è incontestabile che il doc. A sia pervenuto presso __________ o comunque presso il convenuto, anche perché egli in sede di risposta non ha contestato l’affermazione in tal senso formulata dall’attrice con la petizione (ad 2), che deve pertanto essere considerata come proceduralmente assodata (art. 170 cpv. 2 CPC); la teste __________ ha del resto dato atto di aver ricevuto moltissimi fax dell’attrice, evidenziando in particolare che uno di questi, verosimilmente proprio quello di cui al doc. A -che in effetti è l’unico agli atti ad avere quelle caratteristiche- venne poi rispedito all’attrice dal __________ dopo avervi apposto delle annotazioni. Trattandosi in concreto (doc. A) di una “conferma d’ordine”, ordine che, com’è indicato nella stessa, “salvo diverse istruzioni scritte ed approvate dalla AP 1 … trascorsi 6 giorni dalla data di invio, si intende integralmente accettato alle condizioni particolari in esse specificate e alle condizioni generali di vendita ed uso già sottoscritte dall’acquirente per presa conoscenza ed accettazione”, ben si può ritenere, anche perché l’istituto giuridico della lettera di conferma è conosciuto nei rapporti commerciali sia in Svizzera (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1159 segg., in particolare n. 1163 segg.) che in Italia (cfr. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 6. ed., Padova 2002, n. 13 ad art. 1326; Pescatore/Ruperto, Codice Civile, 9. ed., Milano 1993, n. 2 ad art. 1325 e n. 13 ad art. 1326), che, a prescindere dalla questione della sua eventuale accettazione, la mancata contestazione della stessa da parte del convenuto nel termine comporti l’accettazione del suo contenuto, in particolare del fatto che la “commissione [sia stata] conferita alla AP 1 da AO 1 Sig. __________” (sull’ammissibilità dell’accettazione di un’offerta in conseguenza del silenzio ad una lettera di conferma nell’ambito dell’applicazione della CV, cfr. Brunner, UN-Kaufrecht - CISG, Berna 2004, n. 6 delle note preliminari all’art. 14-24; Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (CISG), Monaco 2004, n. 4 delle note preliminari all’art. 14-24; Honsell (ed.), Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlino-Heidelberg-New York, n. 35 ad art. 19), tanto più che egli non può pretendere -né del resto lo ha fatto- di non essere stato a conoscenza del tenore di quel documento, in quanto la sua ignoranza è in definitiva dovuta all’incauta istruzione da lui conferita alla sua segretaria di consegnare tutti gli invii dell’attrice al __________.

 

 

9.Contrariamente a quanto addotto dal convenuto, il fatto che l’attrice gli avesse inizialmente accordato una commissione di mediazione del 5% (cfr. doc. 1) non esclude affatto che egli potesse essere nel contempo la controparte dell’attrice nel contratto di compravendita. Oltretutto nel diritto svizzero (art. 412 cpv. 1 CO), applicabile alla questione in virtù dell’art. 117 cpv. 1 lett. c LDIP (cfr. Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, 2. ed., n. 107 ad art. 117; II CCA 13 maggio 1993 inc. n. 168/91, 25 maggio 1994 inc. n. 11/94), è conosciuta sia la mediazione per indicazione sia quella per interposizione, e nel caso di specie il convenuto non è stato in grado di provare che l’attività da intermediario da lui svolta dovesse essere considerata solo una mediazione per indicazione piuttosto che per interposizione, tanto più che a favore di quest’ultima va annoverata la circostanza emersa dall’istruttoria che l’attrice non vende direttamente ad acquirenti finali della merce, ma unicamente a concessionari o rivenditori (testi __________ e __________).

 

 

                                10.   Ne discende l’accoglimento dell’appello, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 22 settembre 2003 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 26 agosto 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

 

                                         1.     La petizione 12 settembre 2001 è accolta.

                                         §      Di conseguenza __________ AO 1, __________, è condannato a pagare AP 1 __________ la somma di Eur 13'964.94 più interessi al 5% dal 28 settembre 2000.

                                         §§    L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

                                     

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.  450.-

                                         b) spese                          fr.    50.-

                                         Totale                               fr.  500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario