Incarto n.
12.2003.154

Lugano

15 dicembre 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.94.45 della __________ promossa con petizione 8 aprile 1994 da

 

 

AO 1 (D)

AO 2 (D)

tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

Contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 35'023.45 oltre interessi all'8% dal 16 agosto 1993 a titolo di risarcimento del danno;

 

petizione avversata dalla convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori al pagamento dell'importo di fr. 4'066,89 oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1994;

 

domande che il Pretore, con sentenza 20 agosto 2003 ha parzialmente accolto per quanto riguarda la domanda principale, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 18'546.40 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 1993, respingendo per contro la domanda riconvenzionale;

 

appellante la convenuta che, con atto 22 settembre 2003, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con osservazioni 30 ottobre 2003, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto                      1.   Nel corso del mese di agosto del 1993 AO 1 e AO 2 erano in viaggio in Ticino con un camper Iveco Turbo Daily, intestato alla __________ Software GmbH. A seguito di un guasto, il 12 agosto essi si rivolsero all'AP 1 titolare dell'omonimo garage __________, dove fu costatata la rottura della testata del motore, della cinghia e del termostato. Effettuata la riparazione del veicolo, gli attori ripresero il viaggio il 16 agosto. Lo stesso giorno il veicolo rimase nuovamente in panne lungo la strada che costeggia il lago di Como, all'altezza di Sala Comacina. Riportato il veicolo presso AP 1, fu riscontrata la lacerazione della cinghia di distribuzione e la piegatura delle valvole del 2° e 3° cilindro con deformazione delle relative guide. Aggiustato per la seconda volta il veicolo, gli attori ne rientrarono in possesso il 20 agosto, rimettendosi in viaggio. Il camper si arrestò però nuovamente sull'autostrada all'altezza di Balerna a causa di una nuova rottura del motore. Questa volta il veicolo fu trainato presso la __________, concessionaria Iveco, dove il motore fu interamente sostituito.

                                         Per i propri interventi l'AP 1 ha emesso una prima fattura di fr. 3'914.90 - saldata - ed una seconda di fr. 4'066.80, rimasta impagata.

    

                                   2.   Con petizione dell'8 aprile 1994, AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 35'023.45 oltre interessi all'8% dal 16 agosto 1993. Gli attori hanno sostenuto che, poiché la prima riparazione non era stata eseguita correttamente ed aveva provocato un ulteriore guasto, essi avevano chiesto alla convenuta di rifare gratuitamente il lavoro. Neppure la seconda riparazione sarebbe però stata eseguita a regola d'arte, causando un'ulteriore avaria, in conseguenza della quale ha dovuto essere cambiato l'intero motore, lavoro questo eseguito da terzi. Procedendo in modo contrario alle regole dell'arte, la convenuta avrebbe causato un danno di fr. 35'023.45 - di cui essi chiedono il risarcimento - così composto:

 

                                         fr.   1'620.-       spese per noleggio di mezzi di trasporto sostitutivi,

                                         fr.   1'000.-       spese varie,

                                         fr.   2'000.-       ferie non godute dal 17 al 20 agosto 1993,

                                         fr.   6'700.-       perdita di salario nel periodo dal 23 al                    27 agosto 1993,

                                         fr.      598.-       anticipazione spese peritali,

                                         fr.   4'666.80   2. fattura __________,

                                         fr.   5'026.-       fattura __________,

                                         fr. 13'412.65   blocco motore.

 

                                   3.   Con risposta 3 giugno 1994, la convenuta ha postulato la reiezione della petizione eccependo avantutto la carenza di legittimazione attiva degli attori, che ritiene estranei alla questione perché il veicolo oggetto delle riparazioni è intestato alla __________ Software GmbH, alla quale pure sono state intestate le fatture delle riparazioni. Nel merito, asserisce di aver eseguito le riparazioni a regola d'arte: nega che il secondo guasto sia conseguenza di un primo intervento errato, così come nega che il terzo guasto sia stato originato da una cattiva esecuzione della seconda riparazione. Contesta inoltre il danno fatto valere dalla parte attrice rilevando in particolare che la fattura relativa alla seconda riparazione, comprendente pure la sostituzione della turbina, non è mai stata pagata sicché a torto controparte ne chiede il risarcimento, mentre neppure si può pretendere che sia messo a suo carico il costo del motore nuovo. In via riconvenzionale postula poi la condanna della controparte al pagamento della seconda fattura di fr. 4'066,80.

 

                                   4.   Con replica e risposta riconvenzionale 8 luglio 1994 gli attori hanno parzialmente confermato le proprie domande, contestando le eccezioni di parte avversa. Ridotto l'importo di causa a fr. 28'044.- oltre interessi - a seguito dell'abbandono dell'importo di fr. 4'666.80 relativo alla seconda fattura e diminuzione del costo del motore a fr. 11'100.- -, essi si sono opposti alla domanda riconvenzionale, adducendo che la controparte non può chiedere il pagamento della fattura di cui trattasi in quanto relativa ad un intervento gratuito, resosi necessario per rimediare alla prima riparazione non eseguita correttamente.

 

                                   5.   Con duplica e replica riconvenzionale 28 settembre 2004 parte convenuta, e così con la duplica riconvenzionale gli attori, hanno confermato le rispettive eccezioni e domande.

 

                                   6.   Con giudizio 29 luglio 1997 - confermato da questa Camera con decisione del 9 settembre 1997 - il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece del Pretore, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.

                                         Esperita l'istruttoria e avendo le parti rinunciato al dibattimento finale, con le conclusioni 30 agosto 2002 la convenuta ha confermato integralmente le proprie domande, mentre parte attrice non ha inoltrato conclusioni.

 

                                   7.   Con sentenza 20 agosto 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 18'546.40 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 1993, respingendo per contro la domanda riconvenzionale. Il primo giudice ha ritenuto che la prima riparazione non aveva permesso di rimediare al difetto del motore sicché gli attori avevano diritto alla riparazione gratuita dell'opera. Di conseguenza egli ha respinto la domanda riconvenzionale intesa ad ottenere il pagamento del secondo intervento, da considerarsi, appunto, quale riparazione gratuita. Il Pretore ha poi ritenuto che anche la seconda riparazione era difettosa, facendo con ciò rinascere negli attori i diritti previsti dall'art. 368 CO. Dall'insuccesso della seconda riparazione egli ha poi dedotto anche l'incapacità della convenuta di riparare convenientemente il veicolo, situazione che ha assimilato al rifiuto di eseguire la riparazione e che autorizzava il committente a far eseguire il lavoro da terzi. Ha quindi ritenuto che la sostituzione del motore si era resa necessaria per riparare il difetto derivante dalle riparazioni errate, mettendo le relative spese (fr. 11'100.- per il motore e fr. 5'026.- per la fattura della C__________ SA) a carico della convenuta. Per quanto concerne gli ulteriori danni, il Pretore ha ammesso unicamente il risarcimento delle spese peritali (fr. 598.-), delle spese supplementari (fr. 202.40) e del noleggio di un mezzo di trasporto sostitutivo (fr. 1'620.-).

 

                                   8.   Con appello 22 settembre 2003 l'AP 1 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                         Con osservazioni 30 ottobre 2003 l'appellata propone la conferma del giudizio appellato e la reiezione del gravame.

 

 

Considerato

 

in diritto                   9.   Il contratto in essere tra le parti si configura quale appalto, contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compire un'opera - in concreto la riparazione del veicolo - e il committente a pagare una mercede (art. 363 CO).

                                         Se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 1 CO). Qualora però i difetti siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

 

                                10.   L'appellante contesta le valutazioni del Pretore in merito agli asseriti difetti delle riparazioni e sostiene che la prima riparazione è stata fatta a regola d'arte. Oltre a non esservi la prova di una difettosa esecuzione del lavoro, neppure sarebbero dimostrati il nesso causale tra il primo intervento e la seconda panne e tra il secondo intervento e il terzo guasto. Inoltre, gli attori non avrebbero mai chiesto la riparazione gratuita in occasione del secondo intervento. In merito al danno, assevera che, anche qualora si fosse proceduto nel modo indicato dal perito giudiziario - il quale ha ritenuto che sarebbe stato opportuno optare subito per la sostituzione del motore - la relativa spesa avrebbe dovuto comunque essere assunta dal committente e non potrebbe quindi essere posta a carico dell'appellante.

 

                   10.1   Dalle tavole processuali risulta che, quando gli attori si sono rivolti per la prima volta alla convenuta, i meccanici hanno costatato la rottura della testata del motore, della cinghia e del termostato, procedendo di conseguenza alla sostituzione di questi pezzi. Il perito giudiziario ha affermato che gli interventi effettuati erano giustificati, mentre non è stato in grado di pronunciarsi in merito a eventuali difetti d'esecuzione (perizia 5 settembre 2001, pag. 4, ad 2, pag. 9 ad 6). In particolare, per quanto concerne la mancata sostituzione del tendicinghia, il perito ha rilevato che un surriscaldamento del motore non ne provoca necessariamente un danneggiamento, anche se lo stesso va comunque sostituito qualora presenti anche solo lievi anomalie. Nel caso concreto non è dato a sapere se il tendicinghia fosse in qualche modo danneggiato e quindi necessitasse di essere sostituito contestualmente al primo intervento. Vero è che il veicolo si è rotto nuovamente dopo aver percorso circa altri 50 Km: il perito ha però detto in proposito che, benché inusuale, è possibile che dopo 100'000 Km un motore si rompa in ogni momento. Egli non è però stato in grado di stabilire le cause del secondo danno, né di ricondurlo ai lavori fatti in occasione della prima riparazione.

                              Non può quindi ritenersi provata la difettosità della prima riparazione e, di conseguenza, diversamente da quanto stabilito dal Pretore, il secondo intervento non può essere considerato alla stregua di una riparazione gratuita.

 

                              Il perito ha evidenziato invero che, procedendo secondo le regole dell’arte, stante il tipo di motore ed i chilometri percorsi già in occasione della prima riparazione la convenuta avrebbe dovuto valutare l’opportunità di sostituire il propulsore, ciò che avrebbe evitato l’insorgere di ulteriori problemi. Da questa deduzione peritale gli attori non hanno tuttavia tratto conclusione alcuna, sicché la questione non ha da essere ulteriormente esaminata.

 

                   10.2   In occasione della seconda riparazione, è stata costatata la lacerazione della cinghia di distribuzione, la piegatura delle valvole del 2° e 3° cilindro con deformazione delle rispettive guide. I meccanici hanno quindi provveduto alla riparazione e sostituzione dei pezzi rovinati, facendo pure revisionare la testa del motore - già sostituita in occasione del primo intervento - provvedendo inoltre alla sostituzione del turbocompressore. Come già evidenziato (sopra consid. 1) il veicolo si è nuovamente guastato e i meccanici della __________ hanno costatato i medesimi danni già prodottisi col secondo guasto ed inoltre delle crepe nel 2° e nel 3° cilindro.

                              In relazione a questo secondo danno, il perito ha ricondotto il riprodursi dei medesimi difetti ad una esecuzione non a regola d'arte della seconda riparazione (perizia cit., pag. 11, ad 12; delucidazione perizia, verbale 11. aprile 2002, pag. 2 ad 12). Egli ha altresì osservato che nel motore in questione la rottura della cinghia ha quale conseguenza la piegatura delle valvole e la deformazione delle relative sedi (perizia cit. pag. 9, ad 8). Per quel che ne è invece delle crepe formatesi nei cilindri, le medesime sono state attribuite alla presenza di liquidi nei cilindri. Il perito ha invece scartato quale causa la panne termica, escludendo altresì che la rottura fosse già esistente in occasione dei primi due interventi (perizia cit. pag. 10, ad 11). Se ne deve di conseguenza concludere che la seconda riparazione, non eseguita a regola d'arte, non ha permesso di risolvere i problemi che affliggevano il motore, risultando in definitiva inutile, tanto che si sono ripresentati i medesimi difetti che già avevano reso necessario il secondo intervento. Nella particolare situazione non è contestabile che, non avendo la convenuta fornito il risultato pattuito, vale a dire la rimozione dei difetti del motore, parte attrice poteva ricusare l'opera, per lei inservibile, con la conseguenza che anche la pretesa dell'appaltatore per la relativa mercede si è estinta.

 

                              Seppure, come testé detto, il secondo lavoro di riparazione sia risultato del tutto inutile, in quel contesto la convenuta ha però provveduto anche alla sostituzione del turbocompressore, che ha potuto essere riutilizzato con il nuovo motore (delucidazione perizia, verbale 11. aprile 2002, pag. 2 ad 13). Essa può di conseguenza chiedere la rifusione del suo costo di fr. 1'535.- (doc. C), mentre non può chiedere la rifusione della spesa per la sostituzione perché, a dipendenza della citata inadempienza, anche il lavoro di montaggio è stato inutile.

 

                   10.3   Il Pretore ha posto a carico della convenuta il costo del nuovo motore e le spese per la sua sostituzione. La decisione non può essere condivisa. In effetti, il perito medesimo è dell'opinione che, il motore in questione essendo problematico, ne sarebbe stata consigliata la sostituzione, soluzione più onerosa di una riparazione, ma che comunque aumentava il valore del veicolo (perizia cit., pag. 4 ad 2), non da ultimo perché oltre i 100'000 Km una rottura del propulsore poteva avvenire in ogni momento. Ebbene, se, in occasione del secondo intervento, risultato poi inutile, si fosse optato per la sostituzione del motore, il relativo costo sarebbe comunque andato a carico degli attori. Non v'è quindi motivo di giungere ad una diversa conclusione perché la stessa soluzione è stata adottata solo in un secondo tempo, dopo un ulteriore tentativo, risultato vano, di riparazione che però non ha causato, come visto, l’esigenza di sostituire il motore.   

 

                                11.   Il Pretore ha ammesso il risarcimento delle spese peritali (fr. 598.-), delle spese supplementari (fr. 202.40) e del noleggio di un mezzo di trasporto sostitutivo (fr. 1'620.-). L'appellante contesta le spese peritali, rilevando che il perito giudiziario ha sostanzialmente confermato l'inutilità di quel referto, ma anche le spese di noleggio del mezzo di trasporto sostitutivo, le relative fatture essendo state pagate dalla __________ Software GmbH.

                                         I costi di una perizia privata costituiscono danno risarcibile ai sensi dell'art. 368 CO, se la stessa, tenuto conto di tutte le particolari condizioni del caso, costituisce la necessaria o almeno l'utile premessa per l'opportuna salvaguardia dei diritti del committente nei confronti della controparte (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1524; Zindel / Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3. ed., n. 70 ad art. 368 CO). Nel caso concreto parte attrice ha incaricato un perito di stabilire le cause dei guasti al motore del camper (teste __________ verbale 26 novembre 1998, pag. 1; Teste S__________, verbale 1 ottobre 1998, pag. 1). Il perito __________ S__________, nel suo rapporto descrive i danni da lui personalmente accertati in occasione del secondo e del terzo guasto (doc. B, pag. 1) e, per quanto concerne il primo guasto, riferisce quanto gli è stato detto dall'attore e quanto deduce dalla fattura emessa dalla convenuta. Egli si pronuncia quindi sulle cause dei guasti e sulle responsabilità dei medesimi, che attribuisce interamente a mancanze della convenuta. Le conclusioni di questa perizia sono invero state in buona parte contraddette dal referto del perito giudiziario, che è giunto ad un diverso esito. Ciononostante la perizia di parte non è stata priva di utilità, perché se ne sono potute utilizzare perlomeno le costatazioni di fatto, senza le quali il perito giudiziario non sarebbe verosimilmente stato in grado di rispondere ai quesiti postigli. In queste circostanze, considerato che in effetti il perito ha ritenuto che il secondo intervento non era stato eseguito a regola d'arte, si giustifica di ammettere quale danno la metà del costo della perizia di parte, costo che il perito giudiziario ha considerato adeguato.

                                         Su questo punto l'appello va quindi parzialmente accolto.

 

                                         Per quanto concerne il noleggio di mezzi di trasporto, sostitutivi, il Pretore ha correttamente indicato che di principio ciò è ammesso solo se v'è necessità di un veicolo e non si possa esigere altra soluzione. Ha poi concluso che nel caso concreto la relativa spesa va ammessa, senza dare alcuna motivazione per tale decisione. Se non che, parte attrice nulla aveva addotto in sede di scambio degli allegati circa la necessità di avere a disposizione un veicolo sostitutivo. Ne discende che la domanda andava respinta. Per quanto concerne questa pretesa l'appello va pertanto accolto.

 

                                         Per quanto riguarda invece le spese supplementari di fr. 202.40 riconosciute dal pretore, l'appellante nulla ha specificato in proposito, sicché la pretesa va ammessa.

 

                                12.   Il Pretore ha fissato la decorrenza degli interessi moratori al 16 agosto 2003. L'appellante contesta questa data, rilevando che, in assenza di messa in mora, gli interessi possono essere ammessi al più presto dalla data della petizione. A ragione, non essendovi in concreto stata messa in mora prima dell'inizio della procedura giudiziaria, gli interessi sono riconosciuti dall'8 aprile 1994.

                                         Per la domanda riconvenzionale, gli interessi moratori vanno ammessi, come richiesto, dal 3 giugno 1994, data dell'allegato di risposta.

                                         In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 501,40 (fr. 202,40 di spese supplementari e fr. 299.- pari a metà delle spese della perizia privata) e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente all'importo di fr. 1'535.-. L'esito dell'appello impone di modificare anche la ripartizione di spese e ripetibili di prima istanza, tanto per la domanda principale, nella quale parte attrice risulta vincente in misura trascurabile (circa 1/70), quanto per la domanda riconvenzionale, dove l'attrice riconvenzionale risulta vincente nella misura di circa 1/3. Le spese e le ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

                                     

                                     

pronuncia:               I.   L'appello 22 settembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza del __________ è riformata come segue:

 

                              1.        La petizione dell'8 aprile 1994 di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta:

 

                              1.1.     AP 1 è condannato a versare a AO 1 e AO 2 __________ la somma di fr. 501,40 oltre interessi al 5% dall'8 aprile 1994.

 

                              1.2.     Per l'azione principale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 1'500.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste integralmente a carico della parte attrice, con l'obbligo di rifondere alla convenuta  fr. 3'000.- di ripetibili.

                             

                              2.        La domanda riconvenzionale del 3 giugno 1994 di AP 1 è parzialmente accolta.

 

                              2.1.     AO 1 e AO 2 sono condannati a versare a AP 1 la somma di fr. 1'535.- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1994.

                              2.2.     Per la domanda riconvenzionale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 300.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste carico per fr. 100.- di AO 1 AO 2 e per il resto della AP 1 la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 200.- di parziali ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.   550.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.   600.–

                                         da anticipare dall'appellante, restano a suo carico per fr. 100.- e per la rimanenza sono posti a carico dell’appellata, la quale rifonderà a controparte fr. 1'500.- di ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura __________

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario