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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.28 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 6 settembre 2000, da
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APPE1
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contro |
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APPO1 e APPO2 e, per quest'ultimo, deceduto in corso di causa la CEC1 composta da: APPO2 APPO3 APPO4 APPO5 APPO6 APPO7
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in materia di inesistenza del debito.
Ed ora sull'appello 17 settembre 2003 dell'attore, nei confronti del decreto 28 agosto 2003 del Segretario assessore della Pretura con il quale la causa è stata stralciata dai ruoli per perenzione ex art. 351 cpv. 12 CPC, con il quale chiede di annullare l'impugnato decreto e di riattivare la procedura;
mentre i convenuti, con osservazioni 22 ottobre 2003, chiedono la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il primo giudice, con il decreto impugnato, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale poiché, dopo l'ultimo atto processuale - individuato nell'ordinanza del 29 gennaio 2001 con la quale, deceduto il convenuto APPO2, la causa veniva sospesa, ai sensi dell'art. 104 CPC e 567 CC, fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione - non ne sono stati più compiuti per oltre due anni consecutivi, non entrando inoltre in considerazione la non decorrenza del termine durante la sospensione dell'art. 104 CPC poiché la norma dell'art. 351 cpv. 3 CPC si applicherebbe unicamente alla sospensione della causa in virtù dell'art. 107 CPC;
che l'attore censura la conclusione e le motivazioni di cui al decreto di stralcio mentre i convenuti chiedono la conferma;
che, anche se l'art. 351 cpv. 3 CPC indica che il termine di perenzione processuale non decorre quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 CPC senza prevedere la sospensione per altro motivo, segnatamente quella degli art. 104 e 106 CPC, dev'essere pacifico che pure nel caso di sospensione obbligatoria del processo, come appunto per il decesso di una parte, tale termine non decorra;
che, infatti, se il processo deve rimanere sospeso sino a quando non sia scaduto il termine di tre mesi entro il quale l'erede o gli eredi possono rinunciare all'eredità (art. 567 CC), termine che può anche essere prorogato (art. 576 CC), sarebbe incompatibile con questo precetto obbligatorio considerare che il periodo di inattività biennale continui ugualmente a decorrere;
che, del resto, il decorso del termine di perenzione potrebbe già essere iniziato ben prima della sospensiva dell'art. 104 CPC che interviene obbligatoriamente, indipendentemente da una formale ordinanza del giudice che non è assolutamente necessaria;
che la sospensione della causa per il motivo del decesso di una parte, pur anche ordinata formalmente dal giudice come nel caso concreto, non persiste sino a revoca di quell'ordinanza ma prende fine automaticamente una volta scaduto il termine per la rinuncia alla successione;
che, nel caso di specie, il primo giudice non poteva quindi prescindere dal tener conto, per accertare l'intervenuta perenzione della causa, della sospensione dei termini voluta dall'art. 104 CPC;
che, per fare ciò, non si possono semplicemente calcolare tre mesi dal decesso della parte poiché l'art. 567 CC prescrive che il termine per rinunciare alla successione è sì di tre mesi ma decorre per gli eredi legittimi dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore e per quelli istituiti dal momento in cui ebbero comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda;
che ne discende come in casi del genere il giudice, prima di decretare lo stralcio per perenzione, deve concedere alla controparte di quella che postula la perenzione di causa il contradditorio ed istruire, se necessario, l'incidente per accertare i reali momenti di decorrenza del termine di perenzione a dipendenza di quelli di sospensione (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI ad art. 351 m. 19);
che l'impugnato decreto va così annullato e l'incarto ritornato al primo giudice perché decida nuovamente dopo aver sentito le parti;
che i convenuti nel merito, che si sono opposti all'appello, sopportano spese e ripetibili;
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. Il decreto di stralcio 28 agosto 2003 del Segretario assessore della Pretura di Riviera nella causa inc. OA.2000.28 è annullato.
2. La tassa di giudizio di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) della procedura d'appello, già anticipate dall'appellante, sono a carico, in solido, dei convenuti che rifonderanno a controparte, sempre in solido, Fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario