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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00282 (già 55/1999) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 15 aprile 1999 da
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AO 1,
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contro |
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AP 1.,
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con cui l’attrice ha chiesto di accertare la validità della risoluzione del contratto tra le parti denominato "__________", domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 16 dicembre 2002, ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 17 gennaio 2003, con cui, previa l'acquisizione di una testimonianza, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 17 febbraio 2003 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 3 febbraio 2003 con cui la scrivente Camera ha accolto la domanda preliminare dell'appellante volta ad ottenere la revoca della pronunciata provvisoria esecutività della sentenza di prime cure;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 21 dicembre 1994, denominato "__________ (doc. B), AO 1 (in seguito: AO 1) ha concesso alla società britannica AP 1. (in seguito: AP 1), per la durata di 10 anni, l'esclusiva mondiale -reciproca- per la commercializzazione delle macchine per la saldatura interna automatica, da lei progettate e realizzate.
Il 14 aprile 1999 (doc. O) essa ha rescisso il contratto con effetto immediato, rimproverando alla controparte tutta una serie di violazioni contrattuali.
2. Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha accolto la petizione con cui AO 1 aveva chiesto di accertare la validità della risoluzione del contratto. Il giudice di prime cure, pacifica l'applicazione del diritto svizzero, ha innanzitutto accertato che la convenuta aveva violato le clausole contrattuali che le imponevano di emettere ordini di acquisto sufficienti e in modo regolare (clausole A1 e A6), quella che impediva la cessione a terzi, senza il suo consenso scritto, dei diritti derivanti dal contratto (clausola C3) e infine quella concernente l'obbligo di informare in merito ai ricavi dai noleggi delle macchine e di versare le "royalties" pari al 25% (clausola A7). Ritenuto che le violazioni apparivano importanti ed erano senz'altro tali da minare il contratto di collaborazione nella sua essenza, la rescissione del contratto ad opera dell'attrice, dopo che essa aveva vanamente messo in mora la controparte nell'adempiere ai suoi obblighi contrattuali, era perfettamente legittima.
3. Con l'appello che qui ci occupa, la convenuta chiede, previa l'acquisizione di una testimonianza rifiutata a suo tempo dal Pretore, di riformare il giudizio di prime cure nel senso di respingere la petizione. Essa contesta in sostanza l'ammissibilità dell'azione di accertamento proposta dall'attrice e in ogni caso ritiene ingiustificata la rescissione del contratto da parte di quest'ultima, escludendo in particolare di essere stata in mora al momento dei fatti e contestando di aver violato le clausole contrattuali. Censurato è infine l'ammontare della tassa di giustizia esatta e delle ripetibili assegnate alla controparte.
4. Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. La domanda con cui la convenuta, richiamandosi agli art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC, chiede l'acquisizione in questa sede della deposizione testimoniale di __________ e meglio la sua effettiva presa in considerazione, rifiutata a suo tempo dal Pretore per il fatto che il "teste" in questione era stato ritenuto parte (convenuta) o quasi parte, non può trovare accoglimento, nonostante in quella deposizione quest'ultimo abbia dichiarato di non essere un suo organo. La convenuta, pur avendo censurato la soluzione adottata dal Pretore, non si è in effetti confrontata con i motivi, esposti nell'ordinanza 25 giugno 2000 (recte: 2002), che avevano indotto il giudice a determinarsi in quella maniera, sicché questo assunto dev'essere considerato acquisito e non può più essere ridiscusso in questa sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 30 ad art. 307). Poco importa che la motivazione sia stata già contestata dalla parte convenuta in precedenza, con domanda di nullità dell'ordinanza 5 luglio 2002, poi respinta il 9 agosto 2002, la giurisprudenza avendo stabilito che il richiamo alle motivazioni espresse in un precedente allegato -in concreto oltretutto nemmeno postulato- non vale a supplire una motivazione totalmente mancante nell'appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 20 ad art. 309).
6. Passando al merito, occorre innanzitutto premettere che il Pretore ha giustamente evidenziato che un contratto di durata, com'è pacificamente il contratto di rappresentanza esclusiva concluso tra le parti (sulla sua nozione, cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, 3. ed., Zurigo 2003, n. 6964; Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, 3. ed., N. 131 ad Einl. vor art. 184 segg. CO), può essere risolto anticipatamente per motivi gravi (Tercier, op. cit., n. 6995; Schluep/Amstutz, op. cit., N. 143 ad Einl. vor art. 184 segg. CO; DTF 128 III 428 consid. 3, 99 II 308 consid. 5a, 97 II 58 consid. 7, 89 II 30 consid. 2). Un'unica violazione contrattuale grave può di principio essere sufficiente se la parte se ne prevale senza indugio, altrimenti sono necessarie più violazioni contrattuali, anche meno gravi, cui nel complesso possa essere attribuita la necessaria gravità (SMI 1979 p. 71).
7. È senz'altro a ragione che la convenuta rileva di non essere stata in mora ai sensi degli art. 107 segg. CO al momento della rescissione del contratto: in effetti l'attrice, con lettera 4 marzo 1999 (doc. R), si era riservata il diritto di intraprendere qualsiasi azione per salvaguardare i suoi interessi solo nel caso in cui non avesse ricevuto una risposta entro la fine di marzo; sennonché la controparte, con lettera 25 marzo 1999 (doc. T), sia pure inviata al legale canadese dell'attrice (cfr. doc. O) -il che comunque non ne inficia la validità- aveva prontamente dato evasione a quella missiva, prendendo posizione sulle varie violazioni contrattuali a lei addebitate. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, questa circostanza non implica però l'inefficacia della risoluzione contrattuale ad opera dell'attrice. Il Tribunale federale ha in effetti escluso che un contratto di rappresentanza esclusivo possa essere disdetto in applicazione delle disposizioni di cui agli art. 107 segg. CO (cfr. Stieger, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, in sic! 1999 p. 12; DTF 89 II 30 consid. 2, 78 II 32 consid. 1b), precisando inoltre che, quand'anche le parti, erroneamente, si fossero richiamate a quelle disposizioni, occorrerebbe in ogni caso esaminare se la rescissione non sia comunque valida per motivi gravi (DTF 89 II 30 consid. 4).
8. La convenuta non condivide l'assunto pretorile che le imputa la violazione di quattro clausole contrattuali. Si tratta ora di esaminare se le sue censure siano fondate o meno.
8.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta avesse violato la clausola A1, in base alla quale "AP 1 emetterà a favore di AO 1 ordinazioni d'acquisto sufficienti in modo da garantire la prosecuzione dell'accordo", nella misura in cui l'ultima ordinazione all'indirizzo dell'attrice risaliva a 15 mesi prima, mentre in precedenza le varie ordinazioni erano intervallate tra loro da un minimo di 2 ad un massimo di 9 mesi (cfr. doc. S). Nel gravame la convenuta ritiene arbitraria la conclusione del Pretore, evidenziando in particolare che le parti non avevano fissato delle scadenze né delle quantità per le ordinazioni (cfr. replica p. 7), per cui si poteva ritenere che l'ultima ordinazione, di Lit. 2'162'137'660, ben superiore alla media degli anni precedenti (di Lit. 1'494'384'610), fosse senz'altro sufficiente a garantire la prosecuzione del contratto, tanto più che dagli inizi del rapporto contrattuale le ordinazioni erano state di Lit. 8'966'307'660.
La scrivente Camera, vista l'ammissione dell'attrice a p. 7 della replica (ribadita nel suo allegato conclusionale, a p. 5), non ritiene che il criterio della sola cadenza delle ordinazioni -senza tener conto del loro ammontare- adottato dal Pretore, sia di per sé idoneo per stabilire se le stesse fossero "sufficienti [a] garantire la prosecuzione dell'accordo". D'altro canto non è però nemmeno in grado di stabilire se il totale delle ordinazioni effettuate dall'inizio del rapporto contrattuale rispettivamente la media annua delle ordinazioni, criterio proposto dalla convenuta, permettesse o meno la continuazione del rapporto contrattuale. In realtà, per poter rispondere con cognizione di causa a questo quesito, sarebbe stato necessario conoscere e confrontare da una parte gli investimenti e tutti gli altri costi a carico dell'attrice in forza del contratto di collaborazione e dall'altra i ricavi ottenuti. Non avendo l'attrice, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), addotto questi elementi, necessari per accertare l'esistenza della violazione contrattuale, si deve gioco forza concludere per l'assenza dell'asserita violazione.
8.2 A giudizio del Pretore, la convenuta, per le medesime ragioni indicate con riferimento alla clausola A1, aveva pure violato la clausola A6, in base alla quale "AP 1 si adopererà per effettuare ordinazioni a AO 1 in maniera regolare con pagamenti in anticipo, in modo da permettere a AO 1 di mantenere uno stock adeguato di pezzi di ricambio…", non essendo per altro riuscita ad addurre circostanze a sua discolpa -facoltà che risultava dalla formulazione "si adopererà" (o "farà il possibile", "si sforzerà", traduzione del termine inglese "endeavour")- segnatamente non avendo dimostrato che la causa promossa in Canada dalla società __________ contro l'attrice, la convenuta e __________. avesse compromesso la sua attività commerciale. La convenuta censura l'assunto pretorile, ribadendo che le ordinazioni erano in realtà avvenute in maniera regolare e che il "raffreddamento da contenzioso" dovuto alla causa canadese aveva influito gravemente sui suoi affari.
Occorre innanzitutto premettere che, contrariamente a quanto ritenuto in causa dalle parti e dal giudice di prime cure, la clausola in questione non si riferisce alle macchine per la saldatura interna automatica, questione già oggetto della clausola A1, ma solo ai relativi pezzi di ricambio (in inglese "spare parts"), termine che in effetti è menzionato in due occasioni nella formulazione originale inglese (a conferma di questa circostanza, cfr. pure i doc. Q e V). La clausola non si limita ad imporre l'ordinazione di pezzi "in maniera regolare", ciò che potrebbe far pensare a una certa cadenza temporale e/o a una sostanziale costanza nei quantitativi ordinati, ma, nella misura in cui il tutto è finalizzato a "mantenere uno stock adeguato", impone di fatto che i quantitativi siano di una certa e non meglio definita consistenza. L'obbligo di ordinazione a carico della convenuta non è in ogni caso assoluto, ma, con l'uso dei termini "si adopererà", è stata prevista una sua relativizzazione nel caso in cui si presentino circostanze tali da comprometterne in buona fede l'attuazione.
Nella presente fattispecie l'attrice non ha saputo indicare, ancor prima che provare, in cosa consistesse e a quanto ammontasse il valore dello "stock … di pezzi di ricambio" rispettivamente quale fosse il criterio per ritenerlo "adeguato", né tanto meno a quanto ammontassero le ordinazioni "in misura regolare" che avrebbero permesso di mantenere quel particolare stock, ciò che in definitiva non permette di stabilire si vi sia effettivamente stata una violazione della clausola da parte della convenuta. L'esistenza di una violazione contrattuale da parte sua è in ogni caso esclusa per un altro motivo. Dall'istruttoria sono risultate le seguenti ordinazioni di pezzi di ricambio (doc. I): Lit. 168'834'000 nel novembre 1995, Lit. 149'756'600 nel gennaio 1996, Lit. 48'090'100 nel maggio 1997, Lit. 46'199'500 e un altro importo imprecisato nel gennaio 1998, Lit. 9'000'000 nel novembre 1998 e Lit. 2'710'000 nel marzo 1999. Se la cadenza temporale risulta tutto sommato "regolare", il discorso è invece diverso per i quantitativi, che hanno effettivamente registrato un'importante diminuzione con il passare del tempo, in particolare dopo il gennaio 1996. Questa diminuzione è da mettere in relazione con l'inoltro della causa __________, promossa proprio nel gennaio 1996. Quella vertenza giudiziaria ha in effetti ben presto causato alla società __________., al beneficio di un licenza per il Canada -uno dei mercati più importanti per il particolare settore (replica p. 7 e conclusioni p. 6; testi M__________ p. 2 e R__________ p. 2; la circostanza è pure provata dalla sottoscrizione, da parte dell'attrice, del doc. H)- dei diritti scaturenti dal contratto tra le parti (doc. 2 e H), una progressiva e importante difficoltà (il teste M__________, p. 4, l'ha definita "molto più difficile"), ancorché non quantificabile in termini precisi, nella commercializzazione delle macchine per la saldatura interna automatica (cosiddetto "raffreddamento da contenzioso", cfr. testi M__________ p. 4, R__________ p. 3 e H__________ p. 5), anche perché apparentemente il colosso americano __________ aveva minacciato di adire le vie legali anche contro i potenziali clienti di __________. qualora costoro avessero noleggiato quei macchinari (teste H__________ p. 5). Questa situazione ha causato un impatto negativo sull'entità del fatturato potenziale riferito all'accordo di collaborazione di cui al doc. B, a far tempo dalla data in cui venne avviata l'azione in giustizia (testi M__________ p. 4, R__________ p. 3, H__________ p. 5), il che spiega l'avvenuta diminuzione dei quantitativi di pezzi dei ricambio ordinati, che non può quindi costituire una violazione contrattuale. Il fatto, evidenziato dal Pretore, che la convenuta, dopo l'avvio della causa canadese, sia stata in grado di ordinare all'attrice nuove macchine per importi ingenti, dell'ordine di Lit. 7'409'037'660, non è assolutamente in contraddizione con quanto precede e in particolare non costituisce un indizio della vitalità del mercato: l'ordinazione passata nel gennaio 1996 (di Lit. 1'610'000'000) era stata in effetti già concordata in precedenza nell'ambito del contratto di licenza con __________. (doc. 2, fase II), mentre nel febbraio 1997, nell'ambito di uno scambio di "favori" con questa medesima società (doc. 9), era stato concordata un'ulteriore ordinazione (verosimilmente compresa nell'ordine di Lit. 2'625'000'000 passato nell'aprile di quell'anno).
8.3 Il Pretore ha poi ritenuto che la convenuta avesse pure violato in due occasioni la clausola contrattuale C3, secondo la quale "nessun diritto od obbligo da parte di AO 1 o AP 1 contenuto in questo accordo può essere ceduto parzialmente od integralmente, senza il consenso scritto di entrambe le parti": in particolare l'accordo 30 giugno 1995 con cui la convenuta, d'accordo l'attrice (doc. H), aveva concesso a __________ l'esclusiva per il Canada e gli Stati Uniti (doc. 2), sarebbe stato esteso dalla convenuta, nel febbraio 1997, all'intero Nordamerica e in modo non esclusivo al Sudamerica (doc. 9), e nel settembre 1998 quest'ultimo accordo sarebbe stato ceduto, sempre senza l'accordo dell'attrice, da __________ a __________. In questa sede la convenuta contesta di aver effettivamente concluso le due "cessioni", a suo dire condizionate all'ottenimento dell'accordo dell'attrice, e aggiunge, con riferimento alla seconda, che la controparte ne era comunque stata informata ed aveva espresso il suo accordo, ancorché non per scritto.
Le violazioni contrattuali possono essere confermate. Per quanto riguarda la prima "cessione" - trattasi in realtà della concessione di una licenza per l'uso ed il noleggio (cfr. doc. 2)- il semplice fatto che nel relativo contratto (doc. 9) la convenuta si sia impegnata ad ottenere l'accordo dell'attrice all'emendamento che estendeva l'esclusiva, non permette di concludere che il consenso di quest'ultima costituisse in realtà una condizione sospensiva per la validità della licenza, tanto più che i testimoni assunti in Canada hanno confermato che la stessa è regolarmente entrata in vigore (testi R__________ p. 9 seg. e M__________ p. 8). Analoghe considerazioni valgono per la seconda cessione, che non risulta essere stata accettata, anche solo verbalmente, dall'attrice (il doc. V costituisce in effetti una semplice allegazione di parte). Anche in questo caso nulla consente di ritenere che la sua validità fosse condizionata all'ottenimento dell'accordo dell'attrice e in ogni caso i testi canadesi hanno confermato che da quel momento __________ Canada si era presentata ai suoi potenziali clienti come licenziataria esclusiva per i prodotti dell'attrice (testi R__________ p. 10 seg. e M__________ p. 9 segg.).
Le due violazioni contrattuali, così accertate, non possono tuttavia essere considerate gravi. Come accennato, l'attrice, nel giugno 1995, era stata d'accordo di concedere a __________ l'esclusiva per gli Stati Uniti ed il Canada, che rappresentavano i mercati più interessanti per il settore, per cui la sua estensione, senza il suo consenso, al Messico e la concessione di una licenza, oltretutto non esclusiva, per l'intero Sudamerica, non era per lei in definitiva pregiudizievole, anzi economicamente interessante. Quanto alla cessione a __________, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che l'attrice era stata interpellata in almeno 3 occasioni nelle relative trattative (doc. G, U e in particolare doc. T; circostanza ammessa in replica p. 9 e conclusioni p. 17), ma non aveva ritenuto di sollevare obiezioni di sorta, sicché tale comportamento poteva aver indotto la convenuta a ritenere che essa vi acconsentisse. Questa cessione non ha inoltre comportato un peggioramento per l'attrice, visto e considerato che non era prevista un'estensione territoriale dell'esclusiva a favore di __________. rispetto a quanto stabilito nel doc. 9. Oltretutto l'operazione non comportava alcun pericolo per l'attrice in termini di riservatezza e di segretezza: le persone di riferimento delle società cedenti e cessionarie erano sempre le medesime (testi M__________ p. 6, R__________ p. 5, H__________ p. 3 seg.); l'unico cambiamento riguardava il nuovo azionista principale, la società __________., che, in quanto semplice impresa generale (testi M__________ p. 6, R__________ p. 5, H__________ p. 4), non era però una concorrente dell'attrice.
8.4 L'ultima clausola che, a giudizio del Pretore, sarebbe stata violata dalla convenuta è quella designata con il n. A7, secondo cui "AP 1 manterrà un elenco di dove si trova ogni "macchina per la saldatura interna automatica" e di tutti i ricavi derivanti dal noleggio di queste macchine. AO 1 sarà informata ogni 3 mesi dell'ammontare dei ricavi derivanti dai noleggi delle macchine ed avrà diritto a ricevere un compenso ed a essere pagata di un importo pari al 25% dell'ammontare dei noleggi, fino a che non ci si accorderà diversamente da entrambe le parti, per iscritto, di aumentare o diminuire la percentuale dovuta a circostanze specifiche". In questa sede, la convenuta censura la conclusione del giudice di prime cure, che le rimproverava in sostanza di non aver mai informato l'attrice in merito ai ricavi ottenuti dai noleggi, adducendo che in occasione di un incontro avvenuto a Lugano nell'aprile 1997 essa sarebbe stata svincolata dall'obbligo di pagamento del compenso previsto nella clausola (in inglese "royalties") rispettivamente che nel "Confidentiality Agreement", concluso nel dicembre 1996 (doc. C), le parti avevano stabilito che l'obbligo di pagamento fisico scattava solo dal momento che le royalties avessero superato l'importo del prestito concesso a suo tempo all'attrice, pari a Lit. 400'000'000, somma che in realtà non era mai stata raggiunta.
L'istruttoria ha effettivamente permesso di accertare che le parti si erano incontrate a Lugano nell'aprile 1997 (interrogatorio formale __________ ad 4), ma non è dato a sapere di che cosa esse abbiano discusso rispettivamente se abbiano raggiunto un accordo in merito alla decadenza dell'obbligo di pagare le royalties, che peraltro avrebbe dovuto essere stipulato per scritto. L'esistenza di questo particolare accordo non può pertanto essere ammessa, anche perché lo scritto (doc. V), con cui il legale della convenuta ha rammentato questa circostanza, dev'essere considerato una semplice allegazione di parte. Vera è per contro la stipulazione, nel dicembre 1996, del "Confidentiality Agreement" (doc. C), il cui contenuto è stato correttamente riportato dalla convenuta (interrogatorio formale Nava ad 3, cfr. conclusioni p. 19). In quest'ultimo accordo non è stata prevista alcuna deroga all'obbligo di informazione sui ricavi dei noleggi, per cui si deve concludere che la convenuta, che pacificamente non ha mai fornito alla controparte queste informazioni, ha senz'altro violato la clausola in questione. L'attrice non è tuttavia stata in grado di provare l'oggettiva gravità di questa violazione. Essa non ha in effetti addotto, ancor prima che provato, che il 25% del ricavo dai noleggi avesse già raggiunto la somma di Lit. 400'000'000 e che di conseguenza la convenuta sarebbe stata tenuta ad effettuarle dei pagamenti fisici. In tali circostanze, il fatto che l'ammontare dei noleggi indicato in causa dalla convenuta, pari a US$ 90'000 (risposta p. 9), sia rimasto allo stadio di puro parlato, non consente di concludere per l'effettiva gravità della violazione contrattuale da lei commessa.
9. Ammessa l'esistenza di due violazioni contrattuali da parte della convenuta, si tratta ora di stabilire se, in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 6), le stesse giustifichino o meno una rescissione del contratto per motivi gravi. Il quesito, come vedremo, dev'essere risolto per la negativa. Pacifico che la risoluzione del 14 aprile 1999 non è avvenuta senza indugio dopo la scoperta delle due violazioni qui accertate, già evocate con uno scritto datato 15 gennaio 1999 (doc. Q), la valutazione complessiva delle circostanze non permette in effetti di concludere per l'esistenza di una situazione di gravità tale da non permettere ragionevolmente la prosecuzione dell'accordo fino alla normale scadenza del contratto, prevista per il 31 dicembre 2004 (doc. B). Occorre innanzitutto evidenziare che l'attrice non si occupava unicamente del settore delle macchine per la saldatura interna automatica (petizione p. 3, replica p. 2), né è stato preteso che lo stesso costituisse la sua attività più importante, di modo che la sua sopravvivenza dipendeva da quel settore e in definitiva dagli ordini passati dalla convenuta. Già si è detto, inoltre, che le due violazioni attribuite alla convenuta non erano singolarmente gravi: la prima, quella relativa alla questione delle licenze, non era risultata particolarmente pregiudizievole per l'attrice, la quale oltretutto aveva in parte tenuto un comportamento ambiguo (consid. 8.3); la seconda, quella relativa al mancato obbligo d'informazione, era risultata più che altro di natura formale (consid. 8.4). Esse non concernevano neppure punti essenziali dell'accordo di collaborazione, quali le ordinazioni (clausola A1 e A6), i pagamenti (clausola A2), la prestazione di garanzie (clausola A3), l'obbligazione di reciproca esclusività (clausola A4) e l'obbligo di riservatezza e di discrezione (clausole A5, C1 e C2). Non vanno infine dimenticati gli sforzi, anche economici, messi in atto dalla convenuta per garantire la prosecuzione del contratto di collaborazione: si pensi, ad es., agli oneri assunti per sviluppare la collaborazione con __________. (cfr. doc. 2), ai costi per la causa __________ (testi R__________ p. 3, H__________ p. 4) e a quelli per il recupero di una macchina in Germania (cfr. teste M__________ ad 10).
10. A prescindere da quanto precede, nel caso di specie è assai dubbia l'ammissibilità dell'azione di accertamento proposta dall'attrice, questione invero sollevata dalla convenuta per la prima volta solo in questa sede, ma che, trattandosi di un presupposto processuale, dev'essere in ogni caso esaminata d’ufficio giusta l’art. 97 n. 5 CPC (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 211; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, ad § 59, n. 11). Secondo dottrina e giurisprudenza l’azione d'accertamento di cui all’art. 71 CPC è retta esclusivamente dal diritto federale quando, come nella fattispecie, riguarda un rapporto giuridico di diritto privato regolato dalla Confederazione (DTF 110 II 350). Essa presuppone, oltre a un’incertezza di natura giuridica che l’accertamento mira a sciogliere, l’impossibilità di proporre un’azione condannatoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 71; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5. ed., p. 187, § 34, n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a) e l’interesse giuridico e immediato all’accertamento richiesto (Rep. 1990, 269; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 71, m. 1 e 3). Due di questi presupposti non sembrano essere dati nella fattispecie. Innanzitutto l'attrice non si trovava in una situazione di impossibilità di proporre l'azione condannatoria volta al risarcimento dei danni ex art. 97 CO, tanto è vero che la stessa parte in sede petizionale si era espressamente riservata la facoltà di definire la conseguente richiesta risarcitoria, alla quale aveva momentaneamente rinunciato solo per il fatto che nel corso della procedura avrebbero potuto emergere altre violazioni contrattuali (p. 8); in sede conclusionale essa ha ribadito di aver subito un danno determinabile, che sarebbe stato oggetto di una domanda di risarcimento (conclusioni p. 5). Allorché ha inoltrato la petizione l'attrice non disponeva inoltre di un interesse immediato all'accertamento, visto e considerato che a quel momento non sapeva né poteva ancora sapere se la controparte avrebbe contestato la rescissione contrattuale, significatale per posta solo il giorno prima (cfr. doc. O; per Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. I, Zurigo 1979, p. 25, l'azione giudiziaria è in effetti possibile solo se è contestata la validità della dichiarazione con cui si fa valere il diritto formatore). La questione, visto il carattere ingiustificato della rescissione contrattuale, non necessita comunque di essere risolta in modo definitivo.
11. Ne discende, in ogni caso, l'accoglimento dell'appello e la conseguente reiezione della petizione, con il carico degli oneri processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 gennaio 2003 di AP 1. è accolto. Di conseguenza la sentenza 16 dicembre 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 15 aprile 1999 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese sono poste a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 20'000.- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2'000.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario