Incarto n.
12.2003.160

Lugano

13 maggio 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Alippi (giudice supplente)

 

segretario:

Bettelini, vice cancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.9 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 4 febbraio 2003 da

 

 

 

APPO1

rappr. RAPP2

 

 

contro

 

 

APPE1

rappr. RAPP1

 

 

in materia di contratto di lavoro che il Segretario-assessore della Pretura, con sentenza 19 settembre 2003, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all'istante l'importo di Fr. 7'694.75 oltre interessi al 5% dal 1.3.2003 quale salario lordo e quello di Fr. 500.- oltre interessi al 5% dalla data della sentenza a titolo d'indennità per licenziamento ingiustificato.

 

Appellante la parte convenuta la quale, con appello 2 ottobre 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente l'istanza, mentre l'istante, con osservazioni all'appello 10 ottobre 2003, ne chiede la reiezione.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                   1.   __________ APPO1 ha iniziato a lavorare per la __________ APPE1 in data 1° ottobre 2002, percependo regolarmente il salario fino al 20 dicembre 2002 (doc. A). In quella data le parti hanno sottoscritto una convenzione, con la quale “si dichiarano reciprocamente tacitate, per cui nessuna pretesa potrà essere avanzata in merito” (doc. 3).

 

                                     

                                   2.   Il 13 gennaio 2003, dopo le ferie natalizie, APPO1 si è presentato sul posto di lavoro ma la APPE1 gli ha comunicato di ritenere il rapporto contrattuale concluso in data 20 dicembre 2002. Il giorno stesso il sindacato OCST ha chiesto, per iscritto, spiegazioni alla datrice di lavoro (doc. C), che ha risposto, con lettera 21 gennaio 2003 (doc. D), che “il rapporto di lavoro era stato disdetto già il 20 dicembre 2002, in quanto il permesso era condizionato dall'obbligo del signor APPO1 di risiedere presso di noi" e che "la disdetta è pertanto stata notificata nel termine di tre mesi del periodo di prova".

 

 

                                   3.   Con l’istanza in rassegna il lavoratore sostiene che il datore di lavoro, il 13 gennaio 2003, lo ha licenziato senza rispettare il termine di disdetta di un mese per la fine di un mese e pretende il salario per il periodo dal 13 gennaio al 28 febbraio 2003, oltre al riconoscimento di un'indennità per disdetta ingiustificata.

                                         La convenuta si è opposta all’istanza, affermando che il lavoratore era stato in passato più volte richiamato poiché, contrariamente a quanto pattuito, non aveva trasferito la sua dimora a __________ e per più giorni era risultato assente ingiustificato. Secondo la convenuta, tramite lo scritto 20 dicembre 2002 (doc. 3) le parti hanno formalizzato il loro accordo circa la consensuale conclusione del rapporto di lavoro. La presenza di APPO1 sul posto di lavoro il 13 gennaio 2003 sarebbe dovuta ad un suo tardivo ripensamento.

                                     

 

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata, il Segretario assessore ha accolto l’istanza, determinando l’indennità per licenziamento ingiustificato in Fr. 500.-.

                                         Il giudice di prime cure ha, in sostanza, negato allo scritto 20 dicembre 2002 la qualità di accordo consensuale di scioglimento del rapporto contrattuale e ha ravvisato l’esistenza, il 13 gennaio 2003, di un licenziamento immediato ingiustificato.

 

                                         Con l’appello che qui ci occupa, APPE1 insorge contro la sentenza, ribadendo le argomentazioni esposte nell’ambito della procedura di primo grado. Altrettanto ha fatto l’istante, con le proprie osservazioni all’appello.

 

 

                                   5.   Le prove a disposizione del giudice per risolvere la controversia fra le parti sono unicamente rappresentate dai documenti prodotti in causa. Infatti, non è possibile riferirsi alle argomentazioni dell'istanza piuttosto che a quelle addotte all'udienza di discussione, che si pretendono ammesse perché rimaste incontestate, poiché, nelle cause di lavoro sottoposte alla particolare procedura degli art. 343 CO e 416 e seg. CPC il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                        

                               5.1.   Nel caso concreto l'accertamento fatto dal primo giudice nel senso che il lavoratore è stato licenziato in tronco il 13 gennaio 2003 non è sostenibile. Infatti, tale conclusione è dedotta semplicisticamente dal fatto che l'accordo, sottoscritto dalle parti, il 20 dicembre 2002 (doc. 3) non può rappresentare prova di uno scioglimento consensuale del rapporto di lavoro e, di conseguenza, la fine di tale contratto può essere individuata unicamente al momento in cui, il 13 gennaio 2003, la datrice di lavoro non ha permesso all'istante di riprendere la sua attività in ditta.

                                         L'esame dei documenti, in particolare la stessa dichiarazione scritta doc. 3 e la presa di posizione 21 gennaio 2003 (doc. D) della datrice di lavoro, permettono di giungere ad una diversa e più comprensibile specificazione di come si sono svolti i fatti.

                                         Ora, se è vero che l'accordo di cui al doc. 3 non permette ancora di individuare una volontà chiara di mettere fine al rapporto di lavoro per reciproco consenso, è altrettanto vero che una dichiarazione di quel genere ("..nessuna pretesa potrà essere avanzata..") non può riferirsi, come sembra ipotizzare il primo giudice, alle spettanze, ricevute dal lavoratore, per il mese di dicembre e per la quota parte di tredicesima. Per rilasciare ricevuta del pagamento del salario mensile non è necessario dichiararsi reciprocamente tacitati e impegnarsi a non avanzare pretese.

                                         Quella dichiarazione scritta rappresenta invece proprio una rinuncia ad eventuali future pretese salariali (e come tale nulla nei suoi effetti per l'art. 341 CO) che, per avere una plausibile ragione per essere stata sottoscritta, presupponeva che il contratto di lavoro fosse venuto meno. E la conferma di ciò sta nell'affermazione della datrice di lavoro che, nella lettera 21 gennaio 2003 (doc. D), riferendosi al 20 dicembre 2002, sostiene che "la disdetta è pertanto stata notificata nel termine dei tre mesi del periodo di prova..".

                                         Quindi il contratto di lavoro è stato disdetto il 20 dicembre 2002 ed il lavoratore, proprio perché ha sottoscritto la dichiarazione doc. 3, ne ha preso atto.

                                         Non può così, assolutamente, entrare in considerazione una disdetta immediata ingiustificata al momento della ripresa del lavoro dopo le ferie natalizie.

 

                               5.2.   Poiché la disdetta ordinaria del 20 dicembre 2002 è stata notificata dopo trascorso il periodo di prova, sia quello previsto dall'art. 335b cpv. 1 CO che quello di due mesi dell'art. 18 CNM, il termine della stessa era di un mese per la fine di un mese (art. 335c cpv. 1 CO e art. 19 CNM). Quindi per fine gennaio 2003, con la conseguenza che a __________ APPO1 deve essere riconosciuto il salario per il periodo dal 13 al 31 gennaio 2003, ossia per 15 giorni lavorativi, pari a 121.5 ore. E meglio:

 

                                         - ore di lavoro 121.5 a Fr. 22.-          Fr.        2'673.-

                                         - festivi 3%                                           Fr.             80.20

                                         - vacanze 10.6%                                 Fr.          283.35

                                         - tredicesima 8.3%                             Fr.          221.85

                                           totale                                                  Fr.        3'258.40

 

                                         Cade qualsiasi indennità per ingiusto licenziamento che, come visto, non vi è stato.

 

 

                                   6.   In questi termini va limitatamente accolto l'appello, con le ripetibili compensate in entrambe le sedi.

 

 

Per i quali motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L'appello 2 ottobre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e la sentenza 19 settembre 2003 del Segretario-assessore della Pretura di __________ così riformata:

 

                                         1.   L'istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, la ditta APPE1, __________ è condannata a versare all'istante l'importo di Fr. 3'258.40 oltre interessi al 5% dal 1.3.2003, a titolo di salario lordo.

 

                                         2. Non si prelevano né tasse né spese, ripetibili compensate.

 

                                   II.   Non si prelevano tasse e spese per la procedura d'appello, ripetibili compensate.

                                        

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario