Incarto n.
12.2003.169

Lugano

11 novembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.109 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 agosto 2002 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 39'528,85 oltre interessi, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di fr. 70'000.-;

 

ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto pedissequamente alla risposta, cui l'attrice si è opposta e che il Pretore con decreto 19 settembre 2003 ha respinto;

 

appellante il convenuto, che con ricorso del 6 ottobre 2003 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza di assistenza giudiziaria;

 

mentre l'attrice con osservazioni del 27 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto:                           1.    Con petizione 8 agosto 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 39'528,85 oltre interessi, corrispondente al saldo scoperto del conto no 16.870.049.1/07 a lui intestato, oltre interessi e spese. A dire dell'attrice, il saldo negativo sarebbe il risultato di operazioni in borsa, e meglio dell'acquisto di opzioni, effettuate a debito del conto in questione.

 

 

                                          2.    Con risposta 24 ottobre 2002 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione, tanto per ragioni meramente formali, quanto nel merito, dove ha contestato di aver dato ordine di eseguire le operazioni di cui trattasi. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di fr. 70'000.-, pari alla diminuzione del suo avere in conto derivante dalle operazioni eseguite a sua insaputa. Il convenuto ha poi postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, adducendo di essere al beneficio di prestazioni complementari e quindi non in grado di provvedere alle spese di causa.

 

 

                                          3.    L'attrice con osservazioni 22 novembre 2002 si è opposta alla richiesta di assistenza giudiziaria contestando l'esistenza del requisito della possibilità di esito favorevole della domanda riconvenzionale e chiedendo che controparte sia astretta a prestare una cauzione giudiziaria.

 

 

                                          4.    Con il giudizio impugnato il Pretore ha respinto l'istanza negando l'esistenza del requisito della parvenza di fondamento sia per la resistenza in causa, sia per la domanda riconvenzionale.

 

 

                                          5.    Con l'appello il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza di assistenza giudiziaria, sostenendo che il Pretore ha negato a torto il buon fondamento della sua posizione in causa. L'appellante ritiene che l'eccezione di carenza di rappresentanza processuale è fondata, sicché il primo giudice non l’avrebbe giudicata tale a torto. Nel merito osserva invece che la decisione impugnata è basata su testimonianze rese dai dipendenti della banca che, in quanto di parte, non possono essere prese in considerazione.

                                                 L'appellante postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in sede ricorsuale.

 

 

                                          6.    Delle osservazioni del 27 ottobre 2003 della parte attrice, che propone la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, in quanto necessario, nei successivi considerandi.

 

 

Considerato

 

in diritto                          7.    L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag). La concessione dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, la probabilità di esito positivo nella causa, nonché la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato (Messaggio 22 maggio 2001).

 

 

                                          8.    È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag). Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione anche tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.).

 

                                          9.    Nel caso concreto il richiedente motiva la propria domanda limitandosi ad affermare, quo alla situazione d'indigenza, che "non è manifestamente in grado di provvedere alle spese di causa", rinviando alle risultanze dei documenti prodotti. Dalla documentazione versata agli atti dal richiedente risulta che egli è al beneficio di una rendita d'invalidità e di prestazioni della cassa pensione. Egli percepisce inoltre prestazioni complementari di fr. 433.- mensili, con le sole entrate proprie non essendo in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo. Ciò sembra di primo acchito escludere che egli disponga dei mezzi necessari per far fronte alle spese di patrocinio. Nonostante questa conclamata situazione di disagio il richiedente riesce però a operare in borsa e, come lui stesso afferma, depositare sul proprio conto bancario "con molta facilità una somma abbastanza importante" (doc. FF), dell'ordine di oltre fr. 100'000.- (domanda riconvenzionale pag. 6, ad. 6; cfr. inoltre la documentazione bancaria). Questo significa che, oltre ai cespiti d'entrata noti, egli deve giocoforza disporre di entrate o sostanza dissimulate. In tale situazione è quindi da concludere che l'appellante non ha reso sufficientemente verosimile la propria situazione d'indigenza. Al proposito va ancora rilevato che il 9 agosto 2001 egli ha prelevato l'importo di fr. 33'000.- dal suo conto presso la AO 1 (doc. HH); certo, ciò è avvenuto un anno prima dell'avvio della presente causa, ma è anche vero che egli ben si è guardato dal prendere posizione su questo prelievo, rispettivamente dal fornire spiegazioni in merito all'uso di questo non indifferente importo.

 

                                                 Anche se per motivi diversi da quelli della sentenza impugnata, la domanda di assistenza giudiziaria andava quindi comunque respinta. Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere anch'esso respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale perché il gravame non presentava sin dall'inizio possibilità di esito favorevole. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 6 ottobre 2003 di __________ AP 1è respinto.

                                         

 

 

                                          2.    Gli oneri processuali, consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia         fr.    100.-

                                                 b) spese                            fr.       50.-

                                                                                           fr.    150.-

                                                 sono posti a carico dell’appellante, il quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 200.- di ripetibili.

 

 

3.        Intimazione:

                                                 -;

                                                 - ;

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario