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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.3 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 8 gennaio 2003 da
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APPO0
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contro |
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APPE0
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con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 122'322.90 oltre interessi di mora, in materia di contratto d'appalto.
Ed ora sull'appello 13 ottobre 2003 della convenuta nei confronti del decreto 24 settembre 2003 del Segretario assessore della Pretura con il quale l'allegato di duplica 19 settembre 2003 della stessa convenuta è stato dichiarato irricevibile perché tardivo.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la parte convenuta ha inoltrato l'allegato di duplica il 19 settembre 2003 a fronte di quello di replica dell'attrice presentato il 13 maggio 2003;
che il Segretario assessore, con il decreto impugnato, ha espunto dagli atti di causa la duplica perché inoltrata dopo la scadenza del termine di trenta giorni dell'art. 176 CPC che ha ritenuto perentorio;
che, con l'appello che ci occupa, la convenuta dissente dall'interpretazione data dal primo giudice alla norma in questione che ritiene contraria allo stesso disposto di legge che, rinviando all'art. 169 CPC, presuppone l'assegnazione del termine di grazia di 10 giorni, una volta scaduto quello di trenta;
che l'appellante non contesta che l'allegato sia stato introdotto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dall'intimazione della replica ma ritiene che sia ugualmente tempestivo poiché, al momento della sua presentazione, non era stato assegnato il termine di grazia di 10 giorni;
che l'art. 176 cpv. 1 CPC, in vigore sino alla modifica delle disposizioni introdotte con la revisione del CPC del 20 dicembre 2000, era da intendersi nel senso che se il convenuto introduce la duplica soltanto dopo il termine di trenta giorni, il giudice non può decretare l'inammissibilità della duplica e dei documenti con essa prodotti, se non gli ha assegnato - scaduto il termine di trenta giorni - un nuovo termine di dieci giorni, per analogia con l'art. 169 cpv. 1 CPC, con l'avvertenza che, in caso di omissione, non è più ammesso a contestare i fatti di replica (Rep. 1974, 147);
che il nuovo art. 176 cpv. 1 CPC, con l'aggiunta della qualifica di "perentorio" del termine di trenta giorni per introdurre l'allegato di duplica, vuol significare che, una volta trascorsi i trenta giorni dall'intimazione della replica, non è più possibile presentare la duplica e, di conseguenza, le parti devono senz'altro essere convocate all'udienza preliminare, senza più nemmeno l'assegnazione del termine di grazia di 10 giorni;
che tale è l'unica corretta interpretazione della volontà del legislatore che ha introdotto la perentorietà del termine "ritenendo che per la presentazione dell'allegato di duplica debbano valere gli stessi termini perentori stabiliti per la replica" (cfr. rapporto 13.10.2000 della Commissione della legislazione);
che l'applicabilità per analogia dell'art. 169 CPC prevista al secondo capoverso della norma si riferisce alle conseguenze della mancata presentazione della duplica nel senso che la parte convenuta non è più ammessa a contestare i fatti della replica;
che il nuovo art. 176 cpv. 1 CPC si applica ai processi introdotti dopo l'entrata in vigore della modifica (art. 515 cpv. 2 CPC), ossia dopo il 1 aprile 2001;
che la procedura che qui ci occupa è iniziata nel gennaio 2003 e di conseguenza, per la presentazione dell'allegato di duplica, vale la nuova norma;
che ne discende come la duplica introdotta dalla convenuta ed appellante dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni è tardiva e quindi irricevibile a conferma del giudizio di prima istanza, così come già giudicato da questa Camera con sentenze 18 febbraio 2003 nell'inc. 10.2002.7 e 5 agosto 2003 nell'inc. 10.2002.19;
che l'appello, infondato, può così essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla controparte;
Per i quali motivi
visti gli art. 97 n. 5, 176 e 515 CPC
e, per le spese, l'art. 19 LTG e l'art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
1. L'appello 13 ottobre 2003 di __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale
Fr. 250.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario