Incarto n.
12.2003.180

Lugano

9 dicembre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nelle cause a procedura speciale in materia di locazione -inc. n. LA.2003.50 e LA.2003.55 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promosse con istanze 14 maggio 2003 da

 

 

 __________

 __________

entrambi rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria presentata il 25 luglio 2003 dalla convenuta, che il Pretore con decisione 10 ottobre 2003 ha accolto;

 

appellanti gli istanti con atto di appello 17 ottobre 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta, con osservazioni 10 novembre 2003, corredate da una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con il querelato giudizio il Pretore ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalla convenuta;

 

                                         che con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, gli istanti hanno chiesto di riformare la decisione di prime cure nel senso di respingere la domanda di assistenza giudiziaria;

 

                                         che il gravame dev'essere dichiarato irricevibile, in quanto l'art. 35 cpv. 1 Lag prevede unicamente la facoltà di impugnare le decisioni di rifiuto o di revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria, non invece quelle che accolgono la domanda;

 

                                         che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

 

                                         che, appurata documentalmente l'esistenza di uno stato d'indigenza a carico della convenuta, la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello dev'essere accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, fermo restando che le ripetibili poste a carico della controparte con il presente giudizio già coprono lo sforzo profuso per l'allestimento delle osservazioni, che, stante la chiarezza della situazione, avrebbero potuto essere limitate ai soli aspetti d'ordine;

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 17 ottobre 2003 di __________ e __________ è irricevibile.

 

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-), da anticipare dagli istanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- per ripetibili d'appello.

 

                                  III.   La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello 10 novembre 2003 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                 IV.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario