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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00005 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 15 gennaio 2001 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto che, previo accertamento del credito di sua spettanza, fosse iscritta in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori di fr. 108'080.25 più interessi sulla part. n. __________ RFD di __________, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte alla riparazione di alcuni difetti nonché alla restituzione di vario materiale trattenuto e delle somme versate in eccesso, pretese quantificate in sede conclusionale in fr. 44'100.70 più interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 1° ottobre 2003, con cui ha accolto la petizione per fr. 63'016.55 più interessi ed accessori e respinto la riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello 22 ottobre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 24 novembre 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto in diritto:
1. Nel corso del 2000 l’impresa di costruzioni AO 1 ha provveduto ad effettuare i lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione di un piccolo rustico sito sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà di __________ AP 1. I costi dell’intervento erano stati oggetto di 3 preventivi: quello reso il 5 novembre 1999 (doc. 7) prevedeva una spesa per le opere da capomastro di circa fr. 180/190'000.- ritenuto che i lavori sarebbero stati fatturati secondo varie tariffe orarie; quello datato 12 novembre (doc. 8), l’unico redatto in tedesco, concludeva per un importo di circa fr. 158'000.- compresi i materiali ed i trasporti; quello del 22 novembre (doc. A), il solo firmato per accettazione dal committente, indicava quel medesimo importo da fatturarsi a regia, precisando che l’IVA era esclusa, che per le attrezzature sarebbe stato calcolato il 5% sull’importo di ogni fattura mensile rispettivamente fr. 50.- per ogni trasporto con furgone e che le fatture dei materiali sarebbero state regolate direttamente dal proprietario previo controllo delle bollette da parte dell’impresa.
Nel settembre 2000 il committente, avendo constatato un importante superamento del preventivo, ha chiesto all’impresa di rinunciare a parte delle sue pretese e, non avendo ottenuto l’accordo di quest’ultima, le ha intimato di sgomberare il cantiere.
2. Con la petizione in rassegna AO 1, rilevando che le fatture per le opere eseguite, calcolate in base a quanto indicato nel doc. A, erano tuttora insolute in ragione di fr. 82'909.85 (fr. 138'476.45 pagati a fronte di fr. 221'386.30 fatturati) e che per il materiale da lei fornito rispettivamente per quello fornito da terzi le spettavano altri fr. 25’170.40, ha chiesto che, previo accertamento del credito di sua spettanza, fosse iscritta in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori di fr. 108'080.25 più interessi sulla particella oggetto degli interventi.
3. __________ AP 1 si è opposto alla petizione adducendo da una parte che la mercede andava in realtà calcolata in base al doc. 8, l’unico che gli era stato tradotto nella sua lingua, e dall’altra che l’attrice, oltre a non aver tenuto conto che i suoi pagamenti erano stati di fr. 175'562.35, neppure aveva provato l’ammontare delle sue spettanze, il cui valore non era in ogni caso superiore ai fr. 183'078.- indicati dalla perizia privata fatta allestire alla __________ (doc. 12), cui andavano oltretutto dedotte le opere da completare, e comunque eccedeva notevolmente l’importo preventivato. In via riconvenzionale egli ha a sua volta chiesto la condanna della controparte alla riparazione di alcuni difetti nonché alla restituzione di vario materiale trattenuto dall’impresa e al pagamento delle somme versate in eccesso.
4. In sede conclusionale le parti hanno adeguato rispettivamente puntualizzato le loro richieste. L’attrice ha così ridotto le sue pretese a fr. 90'279.15 (ammessa una deduzione di fr. 17'801.10 per lavori non eseguiti) e in via subordinata a fr. 63'541.90 (importo risultante dalla mercede contrattuale di fr. 158'000.-, dai lavori supplementari di fr. 39'494.80 e dal costo dei materiali di fr. 59'410.55, previa deduzione dei pagamenti di fr. 175'562.35 e delle opere non eseguite di fr. 17'801.10). Il convenuto dal canto suo ha quantificato le sue pretese in fr. 44'100.70 più interessi (fr. 5'547.- per eliminazione difetti, fr. 2'193.- per materiale asportato e fr. 36'360.70 versati in eccesso).
5. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, appurato che il preventivo vincolante era quello di cui al doc. A, ha innanzitutto ritenuto, sulla base dei bollettini a regia versati agli atti e delle conclusioni peritali, che il costo complessivo dei lavori effettuati e delle spese sostenute dall’attrice ammontava a fr. 283'642.60 e che da tale somma andavano dedotti fr. 17'801.10 per lavori non eseguiti, fr. 4'000.- e fr. 2'190.- per maggior costo del rifacimento di un muro rispettivamente della posa delle piastrelle nonché fr. 224.25 per un errore di fatturazione, dal che un valore delle opere realizzate di fr. 259'427.25, di cui fr. 200'016.70 per i soli lavori da capomastro. Ritenuto che quest’ultimo importo era di fr. 26'216.70 superiore al preventivo per tali lavori aumentato del 10%, egli ha inoltre detratto dalle spettanze dell’attrice ulteriori fr. 13'108.35 per eccessivo superamento del preventivo. Altri fr. 5'547.- e fr. 2'193.- sono stati in seguito dedotti per l’eliminazione dei difetti riscontrati nell’opera e per il materiale asportato dall’attrice, così che in definitiva, atteso che il convenuto aveva nel frattempo già pagato fr. 175'562.35, ha concluso per l’accoglimento della petizione per fr. 63'016.55 più interessi ed accessori e per la reiezione della domanda riconvenzionale.
6. Con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale. Egli ribadisce che il preventivo da prendere in considerazione per calcolare le pretese dell’attrice era quello di cui al doc. 8. La questione era in ogni caso irrilevante per l’esito della lite, visto e considerato che la controparte non era stata in grado di dimostrare quale era il valore del lavoro e del materiale indispensabile per eseguire gli interventi preventivati: contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, i bollettini a regia versati agli atti non erano in effetti idonei a provare alcunché, non recando da una parte la firma del committente e non essendo dall’altra stati confermati dal perito giudiziario, che al contrario, facendo proprio il calcolo effettuato nel doc. 12, aveva concluso per un valore delle opere di fr. 183'077.90. Dovendosi dedurre da questa somma, oltre alle spese di riparazione dei difetti ed al materiale asportato già riconosciuti in prima sede, anche il valore delle opere esterne non eseguite di fr. 24'740.05 e quello per le opere di finitura non terminate pari a fr. 19'136.20, ne risultava, stante il pagamento di acconti per fr. 175'562.35, un suo credito di fr. 44'100.70.
7. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
8. È senz’altro a ragione che nel caso concreto il convenuto considera irrilevante la questione a sapere quale dei due preventivi (doc. A o doc. 8) costituisca la base contrattuale per calcolare la mercede dell’attrice. Le parti si danno in effetti atto che in entrambi i casi si tratta di semplici preventivi ai sensi dell’art. 374 CO, per cui l’appaltatrice qui attrice, per ottenere quanto di sua spettanza, era in ogni caso tenuta a provare il valore del lavoro da lei svolto e del materiale impiegato.
9. Nel caso di specie l’attrice, per ossequiare all’onere della prova che le incombeva, ha versato agli atti, oltre alle fatture per i materiali, i bollettini a regia relativi ai lavori da lei effettuati. Gli stessi non recano tuttavia la firma del committente, per cui sono di principio privi di qualsiasi efficacia probatoria e vanno dunque considerati alla stregua di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 47 ad art. 183; II CCA 24 luglio 1992 in re R. Snc/L., 23 agosto 1994 in re Q. lc./C. SA lc., 21 novembre 1994 in re F./G., 18 giugno 1996 in re S./B. lc., 16 dicembre 1997 in re D./B.), anche perché i dati in essi contenuti, segnatamente il numero delle ore impiegate e delle persone attive, non sono stati confermati da nessun’altra risultanza istruttoria. Del tutto irrilevante, a questo proposito, è il fatto che essi siano stati trasmessi al convenuto a scadenze mensili, gli invii in questione non essendo avvenuti per una verifica delle ore di lavoro e del materiale esposto -controllo che il perito giudiziario ha giudicato assolutamente impossibile (perizia p. 4), specialmente se doveva avvenire a distanza di settimane o mesi dall’esecuzione dei lavori (perizia p. 13), a maggior ragione per il convenuto, funzionario di una compagnia d’assicurazioni, oltretutto presente sul cantiere all’incirca solo una volta alla settimana- ma più che altro per ottenere il pagamento delle opere (cfr. doc. A), che il convenuto ha puntualmente eseguito, almeno finché le somme pretese non gli sono sembrate eccessive. Il numero delle ore e del personale impiegato risultante dai bollettini a regia, che per altro riportano correttamente gli interventi svolti (perizia p. 4), non ha trovato conferma nemmeno nella perizia giudiziaria (perizia p. 4, 5 e 13), di cui l’attrice ha apoditticamente contestato la forza probatoria, senza invero neppure averne chiesto un eventuale complemento scritto o una delucidazione orale oppure ancora aver preteso la nomina di un nuovo perito, adducendo più che altro che le conclusioni cui essa giungeva, in realtà -come vedremo- mal interpretate dalle parti, sarebbero contraddittorie e arbitrarie.
10. Per la quantificazione del valore delle opere eseguite, il perito giudiziario ha al contrario ritenuto di aderire in linea di massima all’analisi dei costi presentata dalla ditta __________ di cui al doc. 12 (perizia p. 13), considerata attendibile, per modalità, quantità e costo delle opere previste (perizia p. 5 e 13). Egli ha così ritenuto che le opere in questione, compresi i materiali, avevano un valore di fr. 183'077.90 IVA inclusa (perizia p. 14, complemento perizia p. 4), che, in mancanza di migliori riscontri, può senz’altro essere considerato come l’importo minimo di un’eventuale fatturazione a regia. Atteso che in tale somma erano incluse anche alcune opere non eseguite dall’attrice, segnatamente parte della sistemazione esterna e finiture varie (perizia p. 13), il cui costo era pari a fr. 17'801.10 IVA esclusa (canalizzazione esterna fr. 8'735.-, isolazione esterna fr. 6'934.80, fugature varie fr. 1'600.- e zoccolini fr. 531.30, cfr. perizia p. 11), il valore di quanto realizzato dall’attrice andava ridotto in ragione di fr. 19'136.20 IVA inclusa (complemento perizia p. 4). Esclusa è per contro l’ulteriore riduzione di fr. 24’740.05 IVA inclusa postulata dal convenuto a titolo di “deduzione per opere esterne”, posizione indicata a p. 14 della perizia rispettivamente a p. 4 del complemento peritale: la deduzione in questione era stata in effetti riconosciuta solo per rispondere al quesito II.6 di parte convenuta avente per oggetto la determinazione del costo al mc dell’opera intera, ritenuto che dal valore di quest’ultima andava ovviamente tolto, come del resto precisato a p. 10 e 14 dallo stesso perito, il valore delle opere esterne. In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, nulla permette di ritenere che il referto peritale sia contraddittorio, quest’ultima “deduzione” non significando in effetti che essa non aveva eseguito opere esterne, o sia arbitrario nel suo esito siccome contrario al buon senso, tanto è vero che il lavoro da lei svolto, dedotti il materiale impiegato (fr. 59'410.55) e le opere di completazione mancanti (fr. 19'136.20), non ammontava a soli fr. 79'790.90, importo che sembrerebbe effettivamente esiguo per raffronto a quanto realizzato, ma pur sempre a fr. 104'530.95.
11. Non essendo contestati in questa sede i costi per la riparazione dei difetti ed il valore del materiale asportato dall’attrice, ne risulta in definitiva un saldo a favore del convenuto di fr. 19'360.65 più interessi (fr. 183'077.90 valore delle opere ./. fr. 175'562.35 per pagamenti ./. fr. 19'136.20 per opere non eseguite ./. fr. 5'547.- per difetti ./. fr. 2'193.- per materiale asportato). Ne discende, in riforma del primo giudizio, la reiezione della petizione e la conseguente cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria annotata sul mappale oggetto degli interventi (da richiedersi, dalla parte interessata, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza) nonché il parziale accoglimento, in tale misura, della domanda riconvenzionale.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 ottobre 2003 di __________ AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 1° ottobre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione 15 gennaio 2001 di AO 1 è respinta.
§ Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Bellinzona di procedere alla cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria di fr. 108'080.25 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2000 a favore di AO 1, __________, e a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ AP 1, __________.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'800.- e le spese di fr. 9'500.-, con saldo da anticipare dall’attrice, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 10'500.- a titolo di ripetibili.
3. La domanda riconvenzionale 20 febbraio 2001 di __________ AP 1 è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AO 1, __________, è condannata a pagare a __________ AP 1, __________, la somma di fr. 19'360.65 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2001 su fr. 11'620.65.
4. La tassa di giustizia di fr. 1’200.- e le spese di fr. 1’600.-, con saldo da anticipare dal convenuto e attore riconvenzionale, restano a suo carico per 11/20 e per la rimanenza sono poste a carico dell’attrice e convenuta riconvenzionale, cui la controparte rifonderà fr. 440.- per parti di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/9 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona e all’Ufficio dei Registri di Bellinzona (quest’ultima, ad opera della parte interessata, una volta cresciuta in giudicato la sentenza)
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario