|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2001.135 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 25 settembre 2001 da
|
|
AO0
|
|
|
contro |
|
|
AP0
|
in materia di contratto di lavoro che il Segretario assessore della Pretura, con sentenza 16 ottobre 2003, ha accolto condannando la convenuta a versare all'istante l'importo di Fr. 8'065.35 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2001 e di Fr. 2'193.-- oltre interessi al 5% dalla data della notifica della decisione.
Appellante la convenuta la quale, con appello 28 ottobre 2003, chiede l'annullamento della decisione, rispettivamente la sua riforma nel senso di respingere l'istanza di controparte.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l'appellante chiede l'annullamento della sentenza dal Segretario assessore poiché emanata in violazione dell'art. 74 cpv. 2 LOG dal momento che il dibattimento finale della causa (alle quali le parti hanno rinunciato producendo dei memoriali conclusivi scritti) è stato compiuto da un funzionario giudiziario (il Segretario assessore __________) successivamente uscito di carica mentre la sentenza è stata redatta dal nuovo funzionario (il Segretario assessore ___________ rinunciato;
che, infatti, secondo l’art. 74 cpv. 2 LOG il giudice che subentra a un altro giudice in un processo emette egli medesimo la sentenza, ma non senza aver dato prima la possibilità alle parti di comparire una volta dinanzi a sé; qualora il dibattimento finale della causa abbia già avuto luogo, il nuovo giudice deve indire un’altra discussione (Rep. 1981 pag. 198, 1988 pag. 380, 1994, 395);
che la sanzione della violazione di un tale procedere è la nullità della sentenza (cfr. Rep. citati);
che, non risultando dagli atti dell'incarto alcuna nuova riconvocazione delle parti al dibattimento finale o una loro esplicita rinuncia, la sentenza in questione va dichiarata nulla;
che s'impone quindi una nuova pronuncia non potendosi, in questa sede, non conoscendo chi presiederà al nuovo dibattimento e emanerà la sentenza, già decidere sull'istanza di ricusa formulata nei confronti del Segretario assessore;
che la nullità della sentenza impugnata, e quindi l'accoglimento dell'appello, può essere decisa ai sensi dell'art. 313bis CPC per economia di giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m.1);
che non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato, l'esito della procedura d'appello essendo conseguente ad un'iniziativa processualmente scorretta del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18 e 20);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
1. In accoglimento dell'appello 28 ottobre 2003, la sentenza 16 ottobre 2003 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-sud nella causa inc. no. DI.2001.135 in re __________ c. ___________ Ltd. è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano tasse e spese, mentre lo Stato del Canton Ticino verserà alla parte appellante Fr. 250.-- per ripetibili.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario