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Incarto n. |
Lugano 22 febbraio 2005/dp
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.127 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 3 dicembre 1998 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui le attrici hanno chiesto la condanna delle convenute al pagamento di fr. 51'121.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________, __________, __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio, domande avversate dalle controparti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna delle attrici al pagamento di fr. 110'304.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 13/24 ottobre 2003, con cui ha accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti le convenute con atto di appello 17 novembre 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 48'055.45 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le attrici con osservazioni 21 gennaio 2004 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 1° dicembre 1997 (doc. A) __________ AO 1 e __________ AO 2 hanno ceduto a __________ e __________ AP 2, con effetto dal 1° gennaio 1998, l’attività della ditta di cartoleria all’ingrosso __________ e più precisamente l’inventario merci al 31.12.1997, il mobilio e l’arredamento, le macchine d’ufficio, l’intero pacchetto clienti, i contratti in esclusiva con i fornitori e le “prevendite” per le merci fornibili dal 1° gennaio 1998. Il prezzo della cessione è stato stabilito in complessivi fr. 280'000.-, ritenuto che le cedenti avrebbero collaborato con le cessionarie durante i primi 3 mesi della loro attività.
2. Con la petizione in rassegna __________ AO 1 e __________ AO 2, rilevando come __________ e __________ AP 2 avessero versato solo fr. 228'733.-, con un saldo a loro favore di fr. 51'267.-, cui andavano aggiunti gli interessi di mora di fr. 354.85 dovuti per precedenti rate pagate in ritardo e dedotte le ripetibili di fr. 500.- relative a un’altra procedura, hanno chiesto la loro condanna al pagamento di fr. 51'121.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n__________, __________, __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio.
3. Le convenute, evocando sostanzialmente il cattivo adempimento del contratto rispettivamente la difettosità dell’oggetto ceduto, si sono opposte alla petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna delle controparti al pagamento di fr. 110'304.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio. A loro dire, il valore complessivo di quanto ceduto non era in effetti superiore a fr. 135'000.-, dal che un maggior esborso da parte di loro di fr. 93'733.-, cui andavano aggiunti, oltre alle ripetibili di fr. 500.- di cui già si è detto, fr. 16'000.- per indebiti incassi da parte delle attrici e fr. 71.- per una cartella-portablocco ordinata e ritirata da una delle attrici.
4. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istruttoria non aveva permesso di accertare che in occasione dell’esecuzione della cessione ci fossero state delle violazioni contrattuali da parte delle attrici, segnatamente in punto alla minor consistenza del pacchetto clientela, al minor valore dei mobili, delle macchine d’ufficio, dell’inventario e dei contratti in esclusiva con i fornitori, che comportavano una loro responsabilità quali garanti secondo le norme che regolavano il contratto di compravendita, e che al contrario sembrava piuttosto emergere un’insufficiente diligenza delle convenute sia nell’ambito delle valutazioni preparatorie alla conclusione del contratto, sia nei loro obblighi di verifica e notifica di eventuali difetti.
5. Con l’appello che qui ci occupa le convenute ritengono innanzitutto che le attrici dovrebbero rispondere nei loro confronti ex art. 97 e 197 CO per il fatto, del tutto ignorato dal primo giudice, che le “prevendite”, il cui importo era stato quantificato a contratto in fr. 75'822.45, avevano in realtà un valore di soli fr. 23'000.-, dal che un danno, da esse rivendicato in questa sede, di fr. 55’822.45. Altri fr. 46'000.- andavano attribuiti loro, per quel medesimo titolo giuridico, in quanto il valore della clientela ceduta, che contrattualmente doveva a loro dire essere almeno di fr. 130'000.-, era in realtà risultato di soli fr. 84'000.-. Di qui la loro richiesta di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 48'055.45 più interessi ed accessori (nella somma in questione viene pure dedotto l’importo di fr. 354.85, riconosciuto alle attrici implicitamente dal Pretore, senza che in realtà la posizione sia stata contestata nell’impugnativa), ritenuto che nel giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede andava in ogni caso tenuto conto del fatto che esse non erano soccombenti in punto ai fr. 16'000.- a suo tempo indebitamente incassati dalle attrici.
6. Delle osservazioni con cui le attrici postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. La censura con cui le convenute pretendono di vantare un credito di fr. 46'000.- nei confronti delle attrici per il fatto che il valore del pacchetto clienti ceduto, che per contratto doveva a loro dire essere almeno di fr. 130'000.-, sarebbe in realtà risultato di soli fr. 84'000.-, è manifestamente infondata.
7.1 Le convenute, a sostegno della loro pretesa, si sono lungamente diffuse ad affermare che le attrici avrebbero promesso loro, almeno implicitamente, che il pacchetto clienti era composto da oltre 400 nominativi, quando in realtà quelli con cui vi erano state delle relazioni commerciali nel 1997, erano solo poco più di un centinaio. Sennonché, del tutto irrilevante quanto le convenute possono aver riferito a terze persone, l’istruttoria non ha assolutamente permesso di confermare che le attrici, allorché, il 22 dicembre 1997 (cfr. doc. 3 e 15; risposta p. 3, duplica p. 4) -ovvero dopo la firma del contratto- avevano consegnato alle controparti l’indirizzario contenente quegli oltre 400 nomi (doc. 3), avessero specificato o comunque lasciato intendere che si trattava dei clienti ancora attuali e non invece di quelli relativi alla loro attività decennale. Dalla testimonianza di __________, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare nonostante essa fosse la fiduciaria delle attrici e ciò in quanto non è stata accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contesto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 90), si è del resto potuto evincere che il prezzo della cessione era stato più che altro definito sulla base dei bilanci e dei conti economici 1995 e 1996, che erano stati a più riprese mostrati alle convenute -le quali avevano del resto dimostrato di esserne in possesso pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto, allegandoli alla richiesta di finanziamento 19 dicembre 1997 all’indirizzo della __________ (inc. I° rich.)- precisando che durante le discussioni tra le parti l’aspetto sostanziale era costituito dalla cifra d’affari, mentre dei clienti si era parlato solo in modo superficiale. In tali circostanze non si può pertanto ritenere che la consistenza numerica del pacchetto clienti fosse determinante per la fissazione del prezzo della cessione. Ma, se per ipotesi fosse anche stata rilevante, almeno in parte, è in ogni caso chiaro che le convenute non hanno assolutamente provato qual era il danno che esse avrebbero subito in conseguenza della sua minor consistenza, tanto è vero che da nessun atto istruttorio risulta quale sarebbe stata la differenza di valore tra un pacchetto clienti di oltre 400 clienti e quello di solo un centinaio di clienti (premesso che in entrambi i casi la cifra d’affari che ne risultava era invariata).
7.2 La pretesa fatta valere dalle convenute non ha dunque a che vedere con la minor consistenza numerica del pacchetto clienti, ma semplicemente con il valore dello stesso, che, a loro dire, era di soli fr. 84'000.- quando invece in base al contratto esso avrebbe dovuto essere di almeno fr. 130'000.-. L’assunto delle convenute non può essere seguito nemmeno in questo caso.
Per definire in fr. 130'000.- il valore contrattuale del pacchetto clienti e dei contratti in esclusiva con i fornitori (il cosiddetto goodwill), le convenute hanno in effetti dedotto dal prezzo totale di fr. 280'000.- tutti i valori materiali previsti nel contratto (l’inventario merci al 31.12.1997, il mobilio e l’arredamento, le macchine d’ufficio, e le “prevendite” per le merci fornibili dal 1° gennaio 1998), a loro dire pari a fr. 150'000.-, senza avvedersi che nel risultato che così si otteneva era in realtà compreso anche il margine di guadagno, che non è però stato possibile quantificare, nemmeno approssimativamente, a favore delle attrici. Ne discende, circostanza questa che già impone di respingere la pretesa, che non è in definitiva dato a sapere in che misura l’importo di fr. 46'000.- derivante da quel calcolo costituisca la differenza tra il valore delle posizioni immateriali (goodwill) previste dal contratto e di quelle effettivamente cedute. La pretesa di parte convenuta deve in ogni caso essere disattesa anche per altri motivi. Innanzitutto si osserva che, per quantificare in fr. 150'000.- i valori materiali, le convenute hanno considerato l’inventario merce in ragione di fr. 15'000.-, quando in realtà dal doc. V (inventario merce al 31.12.1997) e dal bilancio 1997 delle attrici (doc. II° rich.) per questa voce era stato indicato un importo di ca. fr. 45'000.- (che dunque avrebbe aumentato a ca. fr. 180'000.- i valori materiali e di conseguenza ridotto a ca. fr. 16'000.- il saldo matematico dell’operazione): pur essendo vero che il doc. V non era stato da loro firmato, è però altrettanto vero che esse avevano incondizionatamente preso atto dei valori d’inventario esposti a quel momento -tant’è che in sede di risposta hanno ammesso di essersi dovute attenere ai prezzi indicati dalle venditrici (p. 5)- accettandoli con ciò per atti concludenti, per cui sono assai malvenute a contestarne ora l’ammontare, adducendo, per la prima volta in causa, che la merce sarebbe stata calcolata al prezzo di vendita invece che al prezzo di costo, che sarebbe stata fuori catalogo e già proposta ai clienti 7/8 anni prima e che le confezioni sarebbero state danneggiate; quanto al bilancio 1997, lo stesso non costituiva una semplice allegazione di parte, visto e considerato che i dati in esso contenuti, ivi compresa quella voce, erano stati verificati e controllati da parte della fiduciaria delle attrici (teste __________). Se ciò non bastasse, si rileva che il perito giudiziario aveva quantificato tra fr. 84'000.- e fr. 143'000.-, con un dato medio quindi di fr. 113'500.-, il valore teorico effettivo dei beni immateriali ceduti (perizia p. 22 e 25, delucidazione perizia ad 8), senza per altro aver tenuto conto, ad esempio, del fatto che le attrici si erano inoltre impegnate contrattualmente a collaborare con le convenute durante i primi 3 mesi della loro attività (cfr. doc. 2), circostanza questa che, sulla base dei criteri applicati nella perizia (in cui era stato considerato, per ogni persona attiva nella ditta, uno stipendio mensile di fr. 2'500.- più i contributi sociali, cfr. perizia p. 14 e allegato 5 p. 1), permetteva di aumentare di ca. fr. 10'000.- il valore della cessione e con lui quello del goodwill (cfr. allegato 5 p. 2 della perizia). Oltretutto i motivi addotti dalle convenute per considerare il minore di quei due importi -segnatamente il fatto che il referto fosse fondato su due ipotesi, di cui esse neppure avevano indicato quale fosse quella preferibile, e soprattutto su affermazioni della parte attrice, da esse contestate, rivelatesi in realtà, come visto più sopra (con riferimento alla questione del doc. V e del doc. II° rich.), fedefacenti- erano del tutto infondati, come del resto lo era il fatto, chiaramente smentito dall’istruttoria (testi __________ e __________), che il valore dei contratti in esclusiva con i fornitori fosse in concreto nullo siccome gli stessi avevano dovuto essere ridiscussi a condizioni più sfavorevoli.
8. Merita per contro di essere ammessa, almeno parzialmente, la censura in merito alle “prevendite”. Come già accennato, il contratto di cui al doc. A prevedeva tra l’altro anche la cessione di quell’attivo, corrispondente alle “vendite effettuate nel 1997, da consegnare durante il 1998”, garantite in ragione di fr. 75'822.45 (doc. B). L’istruttoria di causa ha permesso di accertare come le fatture emesse dalle convenute nel 1998 relative ad ordinazioni effettuate nel 1997 (allegate sub doc. III° rich.) -contestate dalle attrici per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede- ammontassero in realtà a soli fr. 56'739.10 (perizia p. 21 e allegato 6), importo che per altro corrisponde sostanzialmente a quello indicato dalle stesse attrici nel doc. EE (fr. 59'826.-) -documento contestato dalle controparti siccome di parte- fermo restando che l’ulteriore somma (di fr. 120'043.05) indicata nel doc. FF, che per altro non è una fattura, nulla ha a che vedere con quanto ceduto, riferendosi invece, come risulta dal documento stesso, alle “prevendite” effettuate da gennaio a marzo 1998. Ritenuto che quanto effettivamente incassato si è rivelato essere quantitativamente inferiore a quanto previsto dal contratto, dal punto di vista giuridico non ci si trova in presenza di un difetto ai sensi dell’art. 197 CO, bensì di un inadempimento contrattuale ex art. 97 CO, che legittima il creditore ad esigere dal debitore la rimanenza (Keller/Lörtscher, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p. 77). Nel caso di specie l’importo da attribuire alle convenute non può però essere calcolato -come invece preteso nel gravame- sottraendo l’utile lordo ricavato con le “prevendite” effettivamente cedute (fr. 23'000.-, cfr. perizia p. 22) dall’importo indicato nel contratto a quel titolo (fr. 75'822.45), ma, proprio perché quest’ultima cifra non rappresentava un apporto netto ma solo la somma delle ordinazioni cedute, in altre parole una cifra d’affari lorda (perizia p. 10), da cui doveva in ogni caso essere dedotto il costo del materiale da fornire (duplica p. 2 e 3), in luogo della stessa occorre prendere in considerazione (così pure il perito giudiziario, a p. 25 del suo referto, che reputa questo modo di procedere oggettivamente più pertinente e reale) l’utile lordo che sarebbe stato conseguito con le “prevendite” garantite nel contratto (fr. 30'600.-, cfr. perizia p. 11 e 25, delucidazione perizia ad 1). Il danno di cui le convenute possono pretendere la rifusione ammonta quindi a fr. 7'600.-.
9. L’appello può in definitiva essere accolto solo per quest’ultimo importo, il che impone di riformare il primo giudizio nel senso che la petizione può essere ammessa solo limitatamente a fr. 43'521.85 più interessi ed accessori.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che le attrici non possono essere considerate soccombenti per aver restituito ai clienti (doc. UU), nelle more della causa, i fr. 16'000.- che in precedenza erano stati versati loro per errore, essendo in ogni caso chiaro che le convenute non potevano direttamente prenderne da loro la rifusione, ma avrebbero dovuto rivolgersi ai clienti in questione per ottenere un nuovo adempimento.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 17 novembre 2003 di __________ e __________ AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione 3 dicembre 1998 è parzialmente accolta.
1.1 __________ e __________ AP 2 sono condannate a versare in solido ad __________ AO 1 e __________ AO 2, quali creditrici solidali, l’importo di fr. 43'521.85 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1998 su fr. 1'121.85, dal 1° luglio 1998 su fr. 25'000.- e dal 1° ottobre 1998 su fr. 17'400.-.
1.2 Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio sono rigettate in via definitiva per fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1998, mentre quelle interposte ai PE __________ e __________ del medesimo UEF lo sono limitatamente all’importo di fr. 18'521.85 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1998 su fr. 1'121.85 e dal 1° ottobre 1998 su fr. 17'400.-.
2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 3'200.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico delle attrici in solido per 1/6 e per la rimanenza sono a carico, pure in solido, delle convenute, che rifonderanno, sempre in solido, alle controparti fr. 2'750.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 2'000.-
da anticiparsi dalle appellanti, restano a loro carico per 11/12 e per la rimanenza sono poste a carico delle appellate in solido, cui le appellanti rifonderanno, sempre in solido, fr. 2'500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario