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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00130 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 28 febbraio 2001 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto di essere dichiarato proprietario dell’intero know how da lui messo a punto, in particolare di tutti i diritti derivanti dagli spout contrassegnati nella produzione dai codici 6B, 4B6, 8A55 e 5B e di tutte le macchine inseritrici denominate modello 15, 16, 18, 19 e 22, nonché la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità di fr. 161'746.85 e in subordine di un risarcimento danni di fr. 2'992'317.-;
ed ora sulla domanda processuale di stralcio e in subordine di sospensione del procedimento ex art. 21-22 CL inoltrata il 2 maggio 2001 dalla convenuta, avversata dalla controparte, che il Pretore ha accolto, con decisione 3 novembre 2003, respingendo con ciò la petizione per incompetenza del giudice;
appellante l'attore con atto di appello 1° dicembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda processuale o in subordine di accoglierla limitatamente alla richiesta di sospensione della procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 19 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame o in subordine l’accoglimento della richiesta fatta valere in via subordinata, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con petizione 28 febbraio 2001 __________ AP 1, cittadino italiano domiciliato in Italia, ha convenuto la società svizzera AO 1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, al fine di essere dichiarato proprietario dell’intero know how da lui messo a punto, in particolare di tutti i diritti derivanti da alcuni erogatori (spout) e di varie macchine inseritrici, nonché di far condannare la controparte al pagamento di determinate somme a titolo di indennità subordinatamente di risarcimento danni.
In precedenza, con atto di citazione del 28 agosto 2000 (doc. 3), notificato il successivo 31 agosto (doc. 4), la stessa AO 1, accanto a un’altra società, aveva convenuto in giudizio __________ AP 1, oltre ad altre 4 persone, innanzi al Tribunale civile di Mantova chiedendo, in estrema sintesi, che fosse accertato che questi avevano compiuto atti di concorrenza sleale e di violazione del diritto di autore in loro danno e che, inibita loro ogni attività futura contraria a quelle disposizioni, essi fossero condannati al risarcimento del danno provocato.
2.Con la domanda processuale in rassegna AO 1 (in seguito: convenuta), ritenendo che le due procedure fossero identiche o quanto meno connesse, ha chiesto al giudice svizzero di voler pronunciare, ai sensi degli art. 21 e 22 CL, lo stralcio della procedura o in subordine la sua sospensione fino a che la causa italiana, preventivamente avviata, non fosse giunta a definizione.
__________ AP 1 (in seguito: attore) si è opposto ad entrambe le richieste, contestando che nella fattispecie fossero date le premesse per l’applicazione di quelle disposizioni.
3.Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la richiesta formulata in via principale con la domanda processuale. Egli ha in sostanza ritenuto che le condizioni per ammettere l’esistenza della litispendenza internazionale ai sensi dell’art. 21 CL fossero adempiute: nel caso concreto vi era in effetti identità sia delle parti, essendo irrilevante il fatto che nella causa italiana fossero implicati anche altri soggetti, sia delle cause, la giurisprudenza non esigendo che le richieste petizionali fossero formalmente identiche ma accontentandosi del fatto che le due procedure ravvisassero il medesimo scopo, circostanza in casu da ammettere, siccome entrambe erano sostanzialmente intese ad accertare la titolarità dei diritti d’autore in merito alla progettazione e alla produzione degli spout come pure a stabilire l’eventuale risarcimento danni da corrispondere dalla parte che non sarebbe risultata titolare di tali diritti. In tali circostanze, accertata la competenza del tribunale italiano, anche perché in occasione dell’udienza di trattazione non era stata eccepita la sua incompetenza, al giudice svizzero altro non restava, essendo in tal caso esclusa la possibilità di sospendere la procedura (cpv. 1), che respingere in ordine la petizione per incompetenza del giudice adito (cpv. 2).
4.Dell’appello dell’attore, che chiede di respingere la domanda processuale o in subordine di accoglierla limitatamente alla richiesta di sospensione della procedura, e delle osservazioni della convenuta, che postula la reiezione del gravame o in subordine l’accoglimento della richiesta fatta valere in via subordinata, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5.Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, incontestabile l’esistenza di una fattispecie a carattere internazionale, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’applicazione dell’art. 21 cpv. 2 CL, disposizione secondo cui, qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito se la competenza di quest’ultimo è stata accertata (cpv. 2), può senz’altro essere confermato.
5.1 Nel caso di specie è chiaro che le due azioni promosse a Mantova e a Lugano siano state proposte “tra le stesse parti” ai sensi della norma, e ciò nonostante la prima causa veda coinvolte anche un’altra attrice e altre 4 convenute. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che in caso di parziale identità delle parti, ciò che si verifica quando solo alcune delle parti del primo o del secondo procedimento partecipano anche all’altro, l’art. 21 CL trova applicazione solo nei confronti di quanti erano parte di entrambe le procedure (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1996, Vol. I, n. 1437; Valloni, Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes nach Lugano- und Brüsseler- Übereinkommen, Zurigo 1998, p. 376; Rauscher (ed.), Europäisches Zivilprozessrecht, München 2004, n. 7 ad art. 27; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 5 ad art. 27; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3. ed., Paris 2002, p. 263; cfr. pure Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. ed., München 2004, n. 12 ad art. 27 A.1).
5.2 Ed è parimenti chiaro che entrambe le azioni poggino sul “medesimo titolo”, ciò che, secondo la Corte di giustizia delle comunità europee, è il caso se le stesse, pur non essendo formalmente identiche, hanno fondamento e oggetto identici (ritenuto che per fondamento s’intendono fattispecie e base legale e per oggetto lo scopo dell’azione, cfr. DTF 123 III 414 consid. 5; ICCTF 25 gennaio 2001, 4C.207/2000 consid. 6a; Valloni, op. cit., p. 377 seg.; Rauscher (ed.), op. cit., n. 8 ad art. 27; Kropholler, op. cit., n. 6 ad art. 27), il che, ad esempio, si verifica anche quando un’azione creditoria viene preceduta da un’azione di accertamento negativo concernente il medesimo rapporto giuridico o viceversa (Rauscher (ed.), op. cit., n. 9 seg. ad art. 27; cfr. pure Kropholler, op. cit., n. 7 seg. ad art. 27; Geimer/Schütze, op. cit., n. 33 segg. ad art. 27 A.1; Valloni, op. cit., p. 378 segg.; Walter, Ausländische Rechtshängigkeit und Konnexität nach altem und neuem Lugano-Übereinkommen, in Spühler (ed.), Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht II, Zurigo 2003, p. 134 seg.; Schlosser, EuGVÜ, München1996, n. 4 ad art. 21) oppure quando a quest’ultima è contrapposta un’azione di accertamento positivo (Donzallaz, op. cit. n. 1452). Nel caso concreto, pur essendo apparentemente di fronte a due azioni di accertamento positivo (con annesse due azioni creditorie), si è in realtà proprio in presenza di un’azione di accertamento positivo e una di accertamento negativo che perseguono il medesimo scopo: in effetti nella causa italiana si chiede tra l’altro di accertare che il qui attore è responsabile della violazione del diritto d’autore della convenuta, mentre in quella svizzera l’attore chiede di accertare che egli è il proprietario dell’intero know how da lui messo a punto presso quest’ultima (che altro non è poi che il suo diritto d’autore), richiesta che sottintende implicitamente pure l’accertamento negativo che la convenuta non era né poteva a sua volta essere titolare di quel diritto. Le due cause si fondano inoltre sulla stessa base legale e sulla stessa fattispecie: il diritto d’autore che le parti rivendicano come proprio è stato in effetti elaborato, sviluppato o comunque messo a punto allorché l’attore era alle dipendenze della convenuta, ritenuto che in entrambe le cause le parti pretendono di esserne proprietarie a titolo originario, l’attore, nella procedura svizzera, esplicitamente sulla base delle disposizioni relative al contratto di lavoro nella sua veste di “inventore”, la convenuta, nel procedimento italiano, nonostante non abbia indicato le norme a sostegno della sua tesi, verosimilmente nella sua qualità di padrone d’azienda. Poco importa se le richieste che le parti hanno formulato partendo dal presupposto della loro eventuale titolarità del diritto d’autore, si pensi in particolare alla convenuta che ne ha preteso la violazione da parte dell’attore, possano riferirsi anche a fatti avvenuti successivamente alla fine del contratto di lavoro.
5.3 Del tutto irrilevante, per l’applicazione della norma, è infine il fatto che, in caso di conferma del giudizio pretorile, l’attore sarebbe di fatto impossibilitato a far accertare giudizialmente dei diritti che neppure saranno chiariti dal tribunale italiano. L’incompetenza territoriale del giudice svizzero non è in ogni caso assoluta, ma limitata nel tempo, tant’è che egli non potrà più dichiararsi incompetente una volta che il procedimento italiano si sarà concluso.
6. Non essendo per il resto contestate le condizioni per l’applicazione dell’art. 21 cpv. 2 CL, ne discende la reiezione del gravame, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda d’appello formulata in via subordinata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° dicembre 2003 di __________ AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 3’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario