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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00289 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 29 ottobre 2003 da
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__________
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contro |
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volta ad ottenere lo sfratto immediato del convenuto dai mappali part. n. __________e __________RFD di __________, domanda avversata dalla controparte, e che il Segretario assessore, con decreto 19 novembre 2003, ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 4 dicembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 16 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 9 dicembre 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nei primi mesi del 2003 __________ ha autorizzato __________ ad occupare gratuitamente l'azienda agricola sita sulla part. n. __________RFD di __________; quest'ultimo le aveva in precedenza espresso il suo interesse ad acquistare il fondo in questione, tant'è che, il 17 febbraio 2003, le parti avevano convenuto un prezzo di vendita di fr. 270'000.-, di cui fr. 30'000.- già corrisposti a titolo di acconto, ritenuto che il saldo sarebbe stato versato al momento dell'atto notarile (doc. _);
che con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto lo sfratto di __________ dal mappale in questione, frazionato nel giugno 2003 nelle part. n. __________e __________ (doc. _), adducendo da una parte che il fondo gli era stato concesso a titolo di comodato sino alla conclusione della procedura amministrativa necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita da parte della Sezione dell'agricoltura, nel frattempo rilasciata (cfr. doc. _), e dall'altra che l'urgente bisogno da lei dimostrato e il comportamento tenuto dal convenuto, il quale aveva ceduto a terzi l'uso di alcune superfici, giustificavano in ogni caso la restituzione anticipata dei beni ai sensi dell'art. 309 cpv. 2 CO;
che il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha accolto l'istanza, rilevando che il contratto di comodato tra le parti, avente per oggetto la concessione di un bene per un uso non determinato, poteva essere risolto dal comodante a suo gradimento (art. 310 CO), ciò che era avvenuto mediante la diffida di cui al doc. _;
che con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, il convenuto chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di respingere l'istanza di sfratto, evidenziando come l'uso dei fondi gli fosse stato concesso a titolo di anticipata immissione in possesso in vista del perfezionamento del contratto di compravendita e non invece a titolo di comodato, contratto quest'ultimo che comunque non sarebbe giunto a scadenza;
che giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore;
che nel caso di specie, pacifica l'inesistenza di un contratto di locazione o di affitto, si tratta di stabilire se ci si trovi in presenza di un comodato, contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito della cosa e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito (art. 305 CO);
che la questione deve senz'altro essere risolta per la negativa;
che l'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che l'istante aveva a suo tempo concesso al convenuto l'uso dei beni in questione a titolo di anticipata immissione in possesso in vista della successiva formalizzazione del contratto di compravendita -la cui conclusione era certa e non condizionata, anche perché le parti si erano ormai accordate sugli essentialia negotii (cfr. doc. _)-, essendo esclusa, nelle intenzioni delle parti, un'eventuale restituzione della cosa, e non potendosi nemmeno parlare di un uso gratuito, poiché l'immissione in possesso si giustificava per l'appunto in previsione di una controprestazione, ovvero la formale stipulazione del rogito di compravendita ed il pagamento del relativo prezzo (IICCA 26 aprile 2002, inc. n. 12.2002.27);
che del resto l'istante non ha provato di aver concesso alla controparte l'uso del fondo in questione solo sino alla conclusione della procedura amministrativa necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita e neppure ha preteso -se non per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 314 e 321 cpv. 1 lett. b CPC), con le osservazioni all'appello- di averglielo concesso per un uso non determinato, né quanto al tempo, né quanto allo scopo;
che del tutto irrilevante è poi il fatto che l'accordo di cui al doc. _ sia nullo per vizio di forma (art. 216 cpv. 2 CO), ciò che implica a sua volta la nullità dell'accordo circa l'immissione in possesso (cfr. Leuenberger, Abschluss des Grundstückkaufvertrages, in Koller, Der Grundstückkauf, 2. ed., Berna 2001, N. 113);
che, in effetti, in tali circostanze non è comunque possibile concludere per la venuta in essere di un contratto di comodato, dovendosi semmai ritenere che il convenuto risulta essere possessore dei beni senza valido titolo;
che in assenza di un contratto di locazione, affitto o comodato, è esclusa la facoltà di far capo alla procedura di cui all'art. 506 CPC, ciò che impone di accogliere l'appello e di respingere l'istanza di sfratto;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello 4 dicembre 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza la decisione 19 novembre 2003 della Pretura del distretto di __________ è così riformata:
1. L'istanza di sfratto 29 ottobre 2003 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.- più le spese, da anticiparsi dall'istante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________
- avv. __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario