Incarto n.
12.2003.218

Lugano

23 dicembre 2003/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.139 della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 27 agosto 2003 da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da avv. __________

 

 

con la quale si chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di

Fr. 50'000.- (compravendita, risarcimento danni).

 

Ed ora sul ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 della __________ nei confronti del decreto 2 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura con il quale è fatto ordine all'attrice di prestare una cauzione processuale per ripetibili, ex art. 153 CPC, di Fr. 6'000.-.

 

Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

                                         che il primo giudice ha obbligato l'attrice, su esplicita richiesta della parte convenuta, a prestare una cauzione processuale di Fr. 6'000.- poiché si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, inverando così la condizione di cui all'art. 153 cpv. 1

                                         litt. a) CPC;

 

                                         che lo stato di insolvenza è stato accertato, risultando a carico dell'attrice sedici attestati di carenza beni per oltre quarantamila franchi;

 

                                         che, con il ricorso in oggetto, l'appellante ritiene la domanda di prestazione di cauzione ingiustificata poiché fatta valere approfittando della sua "momentaneamente squilibrata" situazione finanziaria;

 

                                         che scopo della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la difficoltà di ottenerne, nel caso di esito a lei positivo della causa, il rimborso (Rep. 1978, 342);

 

                                         che una delle condizioni esatte dalla legge per comprovare tale prevedibile difficoltà è l'insolvenza della parte attrice risultante da atti ufficiali, tra i quali l'attestato carenza beni (Rep. 1979, 341);

 

                                         che l'attrice non contesta di essere gravata da attestati di carenza beni, anzi conferma di attraversare una difficile situazione finanziaria;

 

                                         che la cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi (Rep. 1990, 275), nemmeno potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte convenuta a farne domanda giacché si tratta di un diritto che la legge le offre;

 

                                         che l'appellante non contesta l'ammontare della cauzione;

 

                                         che l'appello di __________ si rivela così infondato e, come tale, può essere sancito già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla controparte;

 

 

 

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 di __________ è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 - __________

 - avv. __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario