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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.10 (mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 6 febbraio 2003 da
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APPO1
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contro |
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APPE1 __________
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con la quale l'istante ha chiesto la condanna di APPE1 al pagamento di fr. 15'736.75, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto con sentenza 16 dicembre 2003;
appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 24 dicembre 2003 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza, con protesta di ripetibili;
mentre l'istante non ha proposto osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. APPO1 è stato assunto dal 1° giugno 2002 alle dipendenze della APPE1 con uno stipendio mensile per tredici mensilità di fr. 5'000.- lordi mensili e una Sonderzulage di fr. 1'500.- mensili per dodici mensilità (doc. A). Il 3 settembre 2002 APPO1, dirigente responsabile del reparto corse, ha preso una mezza giornata di libero, che aveva chiesto in precedenza al suo diretto superiore, impegnandosi a preparare il carico di due camion per la preparazione di una trasferta agonistica alla quale partecipava la scuderia. Egli è partito a tarda mattinata, assicurando al responsabile __________che tutto era a posto, mentre invece era stato caricato solo un camion. __________ ha comunicato telefonicamente lo stesso giorno a APPO1 di non presentarsi al lavoro fino al 10 settembre 2002, data alla quale terminava la trasferta della scuderia automobilistica e alla quale avrebbero discusso la situazione con __________, titolare della scuderia. APPO1 non si è presentato il 10 settembre 2002 e in data imprecisata, ma nel corso del mese di settembre egli si è recato dal contabile della APPE1 per ritirare lo stipendio residuo e si è annunciato all’Ufficio del lavoro di Basilea Campagna per avere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il 24 ottobre 2002 APPO1 ha scritto alla APPE1 per chiedere il versamento dello stipendio maturato fino al 31 ottobre 2002, data alla quale scadeva il termine di disdetta legale. APPE1 non ha risposto.
B. Con istanza orale 6 febbraio 2003 APPO1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la condanna di APPE1 al pagamento di fr. 15'736.75 per le pretese salariali maturate fino al 31 ottobre 2002. All'udienza tenutasi il medesimo giorno l’istante ha confermato le domande, alle quali si è opposta la convenuta, adducendo che nulla era dovuto poiché il dipendente aveva lasciato il lavoro di sua spontanea volontà, non essendosi presentato il 10 settembre 2002. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 14 maggio 2003 le parti hanno confermato le proprie domande di giudizio.
C. Statuendo il 16 dicembre 2003, il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto integralmente l'istanza e ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 15'736.75 lordi, dedotti gli oneri sociali di legge, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002 e un'indennità per ripetibili di fr. 500.-.
D. APPE1 è insorta con un appello del 24 dicembre 2003 contro la sentenza del segretario assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza. APPO1non ha presentato osservazioni all’appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro non aveva rescisso il contratto con effetto immediato il 3 settembre 2002 e che il dipendente non aveva avuto l’intenzione di abbandonare il posto di lavoro non presentandosi all'incontro previsto il 10 settembre 2002, poiché riteneva di essere già stato licenziato. In tali circostanze, ha concluso il primo giudice, la rescissione del contratto di lavoro prendeva effetto solo dal primo termine legale di disdetta, ossia dal 31 ottobre 2002, e la convenuta doveva quindi all’istante i salari e le partecipazioni lorde di settembre e ottobre 2002, oltre alla partecipazione del mese di agosto. Da qui l'integrale accoglimento dell'istanza.
2. La convenuta sostiene di non aver licenziato l'istante il 3 settembre 2002, ma di averlo esonerato dal lavoro in attesa di discutere in modo approfondito il comportamento da lui tenuto. Era invece stato il dipendente, assente ingiustificato all’incontro del 10 settembre 2002, ad abbandonare il lavoro in modo definitivo, tanto che aveva presentato un conteggio finale delle pretese salariali maturate fino al 3 settembre 2002. Non era quindi necessario, adduce l’appellante, che essa lo licenziasse. Solo in seguito, su pressione dell’Ufficio del lavoro, l’istante era ritornato sui suoi passi e aveva presentato le pretese salariali di cui all’istanza 6 febbraio 2003, che doveva pertanto essere respinta, il contratto essendo terminato il 10 settembre 2002.
3. Dall’istruttoria è emerso che l’istante aveva chiesto a __________, responsabile dell’officina, il pomeriggio libero il 3 settembre 2002, data alla quale la scuderia sarebbe partita per una competizione. __________ aveva acconsentito a condizione che quel giorno l’istante, responsabile del settore corse, avesse preparato il carico degli automezzi su due camion in vista di una competizione che si svolgeva all’estero nei giorni successivi (deposizione testimoniale del 7 aprile 2003, pag. 2). L’istante era partito affermando di aver disposto il carico, ciò che però non era avvenuto, costringendo così il responsabile dell’officina ad assumere una persona per quell’incombenza. Il superiore si era messo in contatto per telefono con l’istante e lo aveva dispensato dalla trasferta prevista dal 4 al 9 settembre, alla quale avrebbe dovuto partecipare come responsabile del settore corse, comunicandogli di presentarsi in officina il 10 settembre 2002 per “discutere la questione” (loc. cit.). L’istante non si era presentato alla data stabilita dal responsabile dell'officina (loc. cit.) e nel corso del mese di settembre si è rivolto al contabile della ditta per avere lo stipendio, sostenendo di essere stato licenziato e producendo un conteggio per lo stipendio di 1,5 giorni di settembre, le vacanze non usufruite e la quota parte di tredicesima (deposizione testimoniale __________, 7 aprile 2003, pag. 4).
4. Non risulta che l’istante abbia discusso con il responsabile dell'officina o con il titolare dopo il 10 settembre 2002 o si sia presentato al lavoro (deposizioni testimoniali __________, __________, __________). Si tratta di sapere se in concreto tale suo comportamento configuri un abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO. Come ha esposto con pertinenza il primo giudice, l’abbandono ingiustificato dell’impiego presuppone un rifiuto costante, intenzionale e definitivo del lavoratore di continuare l’esecuzione del lavoro affidatogli (DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49; Rep. 1995 90). Ora, dal fascicolo processuale risulta che il dipendente riteneva di essere stato licenziato con effetto immediato il 3 settembre 2002 (deposizione __________, doc. B), tanto che non ha inizialmente rivendicato il salario dovuto per il periodo legale di disdetta. Non si può quindi concludere dal suo comportamento che egli abbia voluto coscientemente abbandonare il posto di lavoro omettendo di presentarsi in officina il 10 settembre 2002. I responsabili della ditta non hanno dal canto loro reagito alla mancata comparsa dell'istante, pur ritenendo tale comportamento assai più grave dell'episodio avvenuto il 3 settembre 2002 (deposizione __________), in particolare trattandosi di un dirigente responsabile. In una lettera inviata il 13 novembre 2002 all'Ufficio del lavoro di Pratteln la convenuta ha invero addotto di aver licenziato l'istante, senza tuttavia dare indicazioni precise sui tempi e le modalità della rescissione (doc. C).
5. Nella fattispecie non si è quindi verificato un licenziamento in tronco, negato dalla convenuta, né un abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente. In simili circostanze la rescissione del contratto di lavoro, ammessa da entrambe le parti, poteva dunque avere effetto solo per il 31 ottobre 2002, alla scadenza del termine legale di preavviso. L'appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
6. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). Non si attribuiscono ripetibili, l’istante essendo rimasto silente sull’appello.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 24 dicembre 2003 di APPE1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- APPO1
- RAPP1
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
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Terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario