Incarto n.
12.2003.33

Lugano

29 gennaio 2003/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nelle cause inc. no. OA.2001.00043 e OA.2000.00060 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città che vede opposta la

 

 

__________

patrocinata dall'avv. __________

 

 

a

 

 

 

__________

Patrocinata dall'avv. __________

 

e

 

__________

Patrocinato dall'avv. __________

 

 

nelle quali procedure il Pretore, con decisione 3 gennaio 2003, ha respinto una domanda della __________ intesa all'annullamento di una perizia ed alla nomina di un nuovo perito.

 

Appellante l'istante la quale, con appello 24 gennaio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di designazione di nuovo perito che abbia ad allestire una nuova perizia.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

 

Considerato

 

                                         che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

 

                                         che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

 

                                         che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

 

                                         che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

 

                                         che le spese sono a carico dell'appellante;

 

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese. gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

 

pronuncia

 

                                   1.   L'appello 24 gennaio 2003 di __________ è inammissibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.--) sono a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario