Incarto n.:
12.2003.34

Lugano

20 novembre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2000.137 (contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di __________ promossa con istanza 4 settembre 2000 da

 

 

__________

__________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

__________

 

 

in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.– oltre interessi a titolo di stipendi arretrati, mentre la convenuta ha postulato in via riconvenzionale il versamento di fr. 20'842.69 per partecipazione al canone di locazione e vari crediti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2000, che il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto con sentenza del 13 gennaio 2003 limitatamente a fr. 1'015.64, respingendo l'istanza;

 

appellante l'istante, il quale con atto ricorsuale del 24 gennaio 2003 ribadisce la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'099.– per stipendi arretrati, subordinatamente di fr. 13'447.30;

 

la convenuta postulando con le osservazioni del 7 febbraio 2003 la reiezione dell'appello e con appello adesivo la condanna dell'istante al versamento di fr. 15'565.64, subordinatamente di fr. 7'065.64;

 

l'istante proponendo con le osservazioni all'appello adesivo del 20 febbraio 2003 la reiezione del gravame avversario;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

 

Considerato

 

in fatto:                    A.   __________ è stato assunto da __________ come responsabile della produzione, con statuto di quadro dirigenziale, dal 2 ottobre 1997, con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'300.– (doc. _). Il precontratto era previsto per 6 mesi e doveva essere sostituito da un contratto di lavoro esecutivo di tre anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno, con preavviso di disdetta di 6 mesi per il lavoratore. I contraenti non hanno sottoscritto alcun altro contratto. Il 16 agosto 2000 __________ ha scritto a __________ per rivendicare chiarezza nel rapporto di lavoro, poiché da aprile non riceveva più salario e da maggio non gli era stato assegnato lavoro. Egli ha impartito a __________ un termine di 3 giorni per versare gli stipendi arretrati, pari a fr. 20'099.70, avvertendola che in caso di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto con effetto immediato. __________ ha risposto il 31 agosto 2000, precisando che il contratto di lavoro era terminato nel settembre 1999 e che essa vantava nei confronti di __________ un credito complessivo di fr. 22'733.20 (doc. _).

 

                                  B.   Con istanza del 4 settembre 2000 __________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di __________, per chiedere la condanna di __________ al pagamento degli stipendi arretrati in fr. 20'000.–, per i mesi di ottobre e novembre 1999, gennaio, febbraio, maggio, giugno e luglio 2000, oltre alla rimanenza di aprile 2000, versato parzialmente. All'udienza del 17 novembre 2000 __________ ha confermato la propria istanza, alla quale si è opposta __________, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'istante al versamento di fr. 27'470.–, dedotti crediti salariali per fr. 6'627.31, a titolo di partecipazione al canone di locazione, di rimborso di spese da lei sopportate per conto dell'istante, di stipendio non dovuto, di risarcimento del danno per l'eventuale trasporto di materiale. L'istante si è opposto alle richieste della convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse alla discussione finale dell'8 aprile 2002, confermando il proprio punto di vista in un memoriale scritto.

 

                                  C.   Statuendo il 13 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'015.64 e ha posto a carico di __________ le spese di una perizia calligrafica. Non sono state prelevate tasse di giustizia e le ripetibili sono state compensate. 

 

                                  D.   L'istante è insorto con un appello del 24 gennaio 2003 contro la sentenza del Segretario assessore, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'099.–, subordinatamente di fr. 13'447.30.

 

                                  E.   __________ ha proposto con le proprie osservazioni del 7 febbraio 2003 la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiede che l'istante sia condannato a versarle fr. 15'565.64, in via subordinata fr. 7'065.64.

 

                                         __________ con le osservazioni all'appello adesivo del 20 febbraio 2003 postula il rigetto del gravame avversario.

 

 

e

in diritto:                  1.   Nel caso concreto il Segretario assessore ha ammesso che il contratto di lavoro sorto tra le parti era stato modificato di comune accordo dal settembre 1999 e che da quella data l'istante svolgeva una sua attività indipendente estranea alla convenuta, per la quale prestava opera qualificabile come lavoro a chiamata. Le pretese salariali devono quindi essere retribuite, prosegue il primo giudice, in base alle ore lavorate in proporzione dello stipendio mensile, ciò che porta a riconoscere un credito per pretese salariali di fr. 8'230.56, pari a 517.32 ore retribuite fr. 15.91 orari netti. Avendo l'istante percepito dalla convenuta fr. 9'246.20, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e in parziale accoglimento dell'azione riconvenzionale ha riconosciuto alla convenuta fr. 1'015.64, pari alla differenza tra quanto da lei versato e quanto dovuto all'istante, respingendo ogni altra pretesa.

 

                                   2.   L'appellante rimprovera al Segretario assessore l'errata applicazione del diritto e sostiene che il contratto di lavoro non è mai stato modificato. Egli era a disposizione della datrice di lavoro, che non gli ha mai dato disdetta e che era in mora nell'assegnargli lavoro, e ha quindi diritto allo stipendio integrale, anche se per venirle incontro svolgeva attività di meccanico indipendente. L'appellante adduce ancora che lo stipendio orario netto di fr. 15.91 considerato dal primo giudice sarebbe illecito anche se fosse stato pattuito un lavoro a ore, poiché è notorio che un meccanico qualificato consegue uno stipendio orario netto di fr. 25.50. Egli rivendica il versamento dello stipendio di ottobre e novembre 1999, febbraio, maggio, giugno e luglio 2000, per un totale di fr. 20'099.–, non essendovi stata alcuna disdetta del contratto di lavoro. In via subordinata chiede il pagamento dello stipendio di fr. 3'300.– lordo fino al 31 dicembre 1999, l'adeguamento dello stipendio orario da fr. 15.91 a fr. 25.50 per le 281.08 ore di lavoro prestate nel 2000, e per i mesi di maggio, giugno e luglio 2000 un salario mensile corrispondente alla media della remunerazione percepita da gennaio ad aprile 2000, oltre all'indennità per vacanze dell'8%, per un importo complessivo di fr. 13'447.30. L'appellante contesta inoltre le deduzioni operate dal Segretario assessore sull'importo in suo favore.

 

                                   3.   Non è contestato che tra le parti è sorto il 2 ottobre 1997 un contratto di lavoro, in forza del quale il lavoratore percepiva un reddito mensile netto di fr. 2'888.05, da cui veniva dedotto un pignoramento di stipendio di fr. 200.–. L'istante medesimo ammette di non aver più lavorato a tempo pieno dall'ottobre 1999 e sostiene che per venire incontro alla datrice di lavoro, in difficoltà, rimaneva a sua disposizione anche se riparava in proprio veicoli in un magazzino locato dalla convenuta. Quest'ultima, per contro, adduce che il contratto di lavoro è stato sciolto di comune accordo nel settembre 1999, anche perché l'istante voleva aprire una sua officina meccanica, e che da quel momento quest'ultimo si era impegnato a eseguire lavori saltuari a ore, regolarmente retribuiti. 

 

                                         Dall'istruttoria è emerso che il dipendente non si è più recato regolarmente al lavoro presso la __________ dall'autunno 1999 (deposizioni testimoniali __________ e __________, dell'11 dicembre 2000, pag. 2 e 3) e che lavorava nel magazzino sottostante la ditta (deposizione __________, del 24 aprile 2001) dove riparava autoveicoli, attività del tutto estranea alla ditta convenuta (deposizioni __________ e __________, ibidem). Dalla timbratura con scheda elettronica della datrice di lavoro, non contestata dall'istante, risulta che costui ha lavorato normalmente nel settembre 1999 e nel marzo 2000, non ha lavorato nell'ottobre 1999, nel maggio, giugno e luglio 2000, e ha prestato opera per 119.26 ore nel novembre 1999, 116.18 ore nel dicembre 1999, 18.57 ore nel gennaio 2000, 10.38 ore nel febbraio 2000 e 82.16 ore nell'aprile 2000 (doc. _). __________, contabile della convenuta, ha riferito di sapere per certo che il contratto di lavoro era stato sciolto dal settembre 1999 e che da quella data l'interessato riparava autoveicoli (ibidem). La convenuta, nondimeno, ha indicato nel certificato di salario fiscale 1999 che l'istante ha percepito una retribuzione annua di fr. 39'600.– lordi (doc. _), pari a uno stipendio lordo di fr. 3'300.– per dodici mensilità, e in una lettera del 27 gennaio 2000 all'Ufficio circondariale di tassazione ha menzionato che l'istante era "nostro collaboratore" (doc. _). L'istante, dal canto suo, ha preso in locazione il magazzino dove svolge l'attività di meccanico solo dal 1° settembre 2000 (deposizione testimoniale di __________, del 24 aprile 2001).

 

                                   4.   L'istruttoria ha dimostrato che fino al 30 settembre 1999 i rapporti contrattuali tra le parti erano quelli previsti dal contratto sottoscritto nel 1997, che prevedeva uno stipendio lordo mensile di fr. 3'300.– per un'attività a tempo pieno. L'istante dà atto di aver lavorato normalmente nel settembre 1999 e di aver ricevuto quel mese lo stipendio pieno (doc. _). Non vi è agli atti alcun indizio di una disdetta orale o per atti concludenti del contratto di lavoro, anche se è indubbio che dall'ottobre 1999 il rapporto contrattuale è stato modificato nel senso che l'istante iniziava una sua attività di garagista nei locali in precedenza occupati dalla convenuta a uso magazzino e si teneva a disposizione per andare a lavorare dalla convenuta secondo le necessità di quest'ultima. Tutto si ignora però dei termini dell'accordo, in particolare quale era la retribuzione convenuta e quale era il volume di lavoro eventualmente assegnato mensilmente all'istante. Per quanto risulta dagli atti quest'ultimo non svolgeva un'attività indipendente, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, già per il fatto che riceveva istruzioni e dipendeva dal piano di lavoro allestito dalla convenuta, tanto da timbrare le presenze. La contabile __________ ha al riguardo precisato che l'istante aveva l'obbligo di arrivare in ditta il lunedì mattina per vedere se gli era stato attribuito del lavoro, anche se poi non si presentava tutti i lunedì mattina (deposizione testimoniale dell'11 dicembre 2000). L'appellante, dal canto suo, ha ammesso di non aver più lavorato a tempo pieno dopo l'ottobre 1999 (verbale di udienza del 7 novembre 2000). Nelle circostanze descritte se ne deve concludere che tra le parti è rimasto in vigore un contratto di lavoro, caratterizzato dalla presenza del dipendente a chiamata della datrice di lavoro, secondo le necessità di quest'ultima.

 

                                   5.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la legge non vieta il lavoro su chiamata, ma che questa forma lavorativa deve rispettare le norme legali imperative (DTF 125 III 65 consid. 3b). Qualora preveda una diminuzione brutale del volume mensile di lavoro, in particolare, il contratto di lavoro su chiamata svuota di significato la protezione dalla disdetta sancita dall'art. 335c CO e il lavoratore non può dunque rinunciarvi validamente (ibidem). D'altra parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rischio d'impresa spetta al datore di lavoro (DTF 124 III 346). Il datore di lavoro che non può fornire sufficiente lavoro al dipendente cade in mora ed ha l'obbligo di versare lo stipendio fino al termine del periodo di disdetta. Il legislatore non ha voluto consentire al datore di lavoro di determinare in modo unilaterale, in funzione delle sue sole necessità, la durata del lavoro e la retribuzione del dipendente (DTF 125 III 65). Il dipendente può dunque pretendere, anche in caso di diminuzione sensibile del volume di lavoro, un salario medio fino alla scadenza del periodo di disdetta, calcolato in base alla retribuzione media conseguita sull'arco di un periodo stabilito equamente. Trattandosi di un lavoro su chiamata durato meno di un anno, la media da considerare è il periodo precedente alla diminuzione del volume di lavoro (Wyler, Droit du travail, Berne 200, pag. 191).

 

                                   6.   Nella fattispecie, quindi, l'accordo sulla modifica del contratto di lavoro non vincola il dipendente, poiché il lavoro su chiamata ha di fatto ribaltato su di lui il rischio economico della convenuta, lasciandolo sprovvisto di lavoro e di stipendio in ottobre e novembre 1999, gennaio e febbraio 2000, maggio, giugno e luglio 2000 (cfr. schede di timbratura doc. _), nonostante egli fosse a completa disposizione della datrice di lavoro, ciò che costei neppure contesta. L'accordo tra le parti sul lavoro a chiamata si rivela quindi in contrasto con le norme imperative che reggono il contratto di lavoro e l'istante ha pertanto diritto a ricevere lo stipendio fino al termine del periodo di disdetta di due mesi, conformemente all'art. 335c cpv. 1 CO. In concreto, ciò equivale al pagamento dello stipendio fino al 31 luglio 2000, la convenuta non avendo più fornito alcun lavoro al dipendente dal maggio 2000 e quest'ultimo avendo considerato tale atteggiamento quale implicita disdetta (doc. _). L'appellante ha dunque diritto, dall'ottobre 1999 al 31 luglio 2000, a dieci mensilità di fr. 2'688.05 ciascuna, per un totale di fr. 26'880.50. Egli ha dato atto di aver già ricevuto fr. 2'688.05 per dicembre 1999, fr. 300.– e fr. 2'488.05 per marzo 2000 e fr. 1'304.70 come stipendio parziale di aprile 2000, importi questi non inseriti nella domanda di giudizio, limitata per motivi strategici all'importo di fr. 20'000.–, anche se il credito da lui vantato era di fr. 20'099.70.

 

                                   7.   Il primo giudice ha dedotto dal credito salariale ammesso a favore dell'istante l'importo complessivo di fr. 9'246.20, comprendente versamenti eseguiti dalla convenuta direttamente all'istante per "stipendi" (fr. 1'297.45 quale pagamento differenza saldo trattenuta stipendi 1999 doc. _; fr. 300.– acconto stipendio del mese di marzo doc. _; fr. 2'488.05 stipendio marzo 2000 doc. _; fr. 1'304.70 stipendi doc. _) e altri versamenti a terzi per conto dell'istante (fr. 1'000.50 all'Ufficio esecuzione doc. _; fr. 1'200.– all'Ufficio esecuzione per multe dovute dall'istante, doc. _; fr. 1'655.50 fatture per acqua potabile, elettricità e tassa rifiuti dell'officina, doc. _). L'appellante rimprovera al Segretario assessore di aver considerato nelle somme versate a titolo di stipendio la remunerazione di dicembre 1999, marzo 2000 e il pagamento parziale di aprile 2000, che egli non aveva inserito nelle proprie pretese. La censura è fondata, l'istante non avendo chiesto il pagamento di tali mensilità con la propria istanza, limitata alle pretese salariali dei mesi rimasti impagati. A detta dell'istante non possono inoltre essere dedotte dalle sue pretese salariali le spese di trasferta di fr. 286.20 e il versamento di fr. 500.–, relativo a un'attività svolta per un terzo (appello, pag. 14). Se non che, la censura non ha portata pratica ed è poco comprensibile, il primo giudice non avendo inserito queste pretese vantate dalla convenuta in deduzione dei crediti dell'istante, come si evince alla lettura della sentenza impugnata (pag. 6 consid. 8). L'appellante si oppone anche alla deduzione di fr. 1'200.– versati all'Ufficio esecuzione, rilevando di aver chiesto il pagamento dello stipendio al netto degli oneri sociali (fr. 2'888.05) e della trattenuta di stipendio mensile di fr. 200.–. Il rimprovero è corretto, il primo giudice avendo manifestamente confuso il versamento degli importi trattenuti sullo stipendio dell'istante (fr. 200.– mensili) con il pagamento di fr. 1'004.50 per le multe arretrate (cfr. doc. _). Infine, l'istante chiede lo stralcio delle fatture per complessivi fr. 1'655.50, che non lo riguardano, trattandosi di spese relative al magazzino occupato e locato dalla convenuta. Anche questa censura si rivela fondata. Le fatture in questione (doc. _) sono intestate in parte alla convenuta e in parte ai comproprietari dell'immobile. Nulla agli atti consente di ritenere che la convenuta e l'istante si siano accordati sull'assunzione da parte di quest'ultimo dei costi di elettricità, acqua potabile e tassa rifiuti dell'officina, come si vedrà in appresso, e non vi è dunque motivo per porre questi costi a carico dell'appellante. L'appellante non ha per contro censurato le deduzioni di fr. 1'297.45 (doc. _) e di fr. 1'000.50 (doc. _), che devono dunque essere ammesse. Avendo egli limitato le proprie pretese salariali di fr. 20'099.70 a soli fr. 20'000.– con l'istanza del 4 settembre 2000, ne risulta un credito di fr. 17'698.05.

 

                                   8.   Il primo giudice ha accolto le pretese riconvenzionali della convenuta solo in misura limitata. Con il proprio appello adesivo, essa chiede in accoglimento della domanda riconvenzionale il versamento di fr. 15'565.64 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2000. La convenuta adduce che l'istante aveva preso in sublocazione il magazzino in cui svolgeva l'attività indipendente di meccanico e le doveva dunque un canone di sublocazione di fr. 600.– mensili per i dieci mesi in cui ha occupato i locali, oltre alla rifusione delle spese di elettricità, acqua potabile e raccolta rifiuti per complessivi fr. 1'655.45. La convenuta rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver tenuto conto della testimonianza della propria contabile __________, la quale aveva riferito che l'istante doveva pagare un canone di locazione per l'officina e le fatture di acqua, elettricità e rifiuti. Il rimprovero non regge. La deposizione testimoniale citata dall'appellante adesiva, infatti, è del tutto generica sulle condizioni del contratto di sublocazione, di cui nulla si sa. L'istante non ha negato di essersi considerato subconduttore (verbale di udienza del 7 novembre 2000) ma agli atti manca ogni indicazione sulle condizioni alle quali sarebbe stato sottoscritto il relativo contratto (durata, corrispettivo, sorte delle spese, ecc.), come rilevato con pertinenza dal Segretario assessore.

 

                                         A prescindere dalla circostanza che nella fattispecie le parti non si sono preventivamente rivolte all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione competente (art. 274d CO, Rep. 1996 pag. 26), il credito vantato dalla convenuta per la sublocazione dell'officina non poggia su riscontri oggettivi che consentano di determinarne l'ampiezza e a giusta ragione il primo giudice l'ha respinto siccome non provato. Ugual sorte tocca al credito costituito dal pagamento di fr. 1'655.45 per le fatture acconto acqua potabile 2000, tassa raccolta rifiuti 1999, conguaglio acqua potabile 1999, abbonamento invernale elettricità quarto trimestre 1999, primo trimestre 2000, abbonamento estivo terzo trimestre 1999, intestate alla convenuta e al proprietario dell'immobile (doc. _).

 

                                   9.   Il Segretario assessore ha respinto anche le pretese di risarcimento della convenuta per la mancata possibilità di usufruire dei macchinari di sua proprietà rimasti in possesso dell'istante, stimati in fr. 8'550.–, ritenendole non provate. L'appellante adesiva ripropone in questa sede il credito di fr. 8'550.–, ribadendo che i macchinari sono di sua proprietà e che l'istante ha l'obbligo di restituirli o di rifondere i danni, ma non si confronta con la motivazione del Segretario assessore. Il primo giudice avrebbe invero dovuto in primo luogo interrogarsi sull'ammissibilità della compensazione, che il diritto del lavoro consente solo nella misura in cui il salario sia pignorabile (art. 323b CO; Wyler, op. cit., pag. 202). A ogni buon conto, la pretesa per il risarcimento dell'asserito danno non trova alcun riscontro nell'istruttoria e a giusta ragione il primo giudice ha respinto la pretesa, che la stessa convenuta aveva esposto a titolo prudenziale (cfr. verbale di udienza del 7 novembre 2000, pag. 5), e che in corso di istruttoria non ha provato.

 

                                         L'appellante adesiva non contesta la decisione del Segretario assessore per quel che concerne gli altri crediti da lei posti in compensazione e respinti nella sentenza impugnata con argomentazione particolareggiata (pag. 6), vale a dire le riparazioni di autoveicoli (doc. _) e il rimborso delle spese __________ (doc. _). Essa chiede invece con le osservazioni all'appello di confermare il credito di fr. 9'246.20 accertato dal Segretario assessore. Come si è visto in precedenza, tuttavia, il versamento degli stipendi per dicembre 1999, marzo 2000 e parte di aprile 2000 era ammesso dall'istante, che non ha fatto valere con la propria domanda di giudizio le pretese salariali per i mesi in cui già aveva ricevuto lo stipendio. La deduzione dei versamenti di fr. 1'297.45 e di fr. 1'004.50 non sono state portate in appello dall'istante, mentre quella per il riversamento delle trattenute di stipendio di fr. 1'200.– all'Ufficio esecuzioni non si giustifica, l'istante avendo fatto valere le sue pretese salariali già al netto delle trattenute di stipendio. Infine, il pagamento delle fatture di fr. 1'655.45 per le spese dell'officina riguarda il contratto di sublocazione, le cui condizioni non sono state provate e che nulla induce a ritenere essere a carico dell'istante personalmente.

 

                                         In definitiva, quindi, la convenuta può dedurre dall'importo da lei dovuto all'istante per salari arretrati solo fr. 2'301.95. L'appello adesivo, infondato, deve dunque essere respinto.

 

                                10.   Visto quanto precede, l'appello deve essere parzialmente accolto nel senso che la convenuta è condannata a versare all'istante l'importo di fr. 17'698.05 (pretese salariali arretrate di fr.  20'000.–, dedotti i versamenti della convenuta di fr. 2'301.95) e che la domanda riconvenzionale deve essere integralmente respinta. L'appello adesivo deve invece essere integralmente respinto.

 

                                11.   Non si prelevano tasse e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, mentre le ripetibili dell'appello e dell'appello adesivo seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. L'istanza è parzialmente accolta e __________ è condannata a versare a __________ l'importo di fr. 17'968.05 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2000.

                                         2. La domanda riconvenzionale è respinta.

                                         3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia, fatta eccezione per le spese peritali di fr. 600.– che sono poste a carico dell'istante. __________ verserà a __________ fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   II.   L'appello adesivo è respinto.

 

                                  III.   Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 1'000.– per le ripetibili ridotte di appello e fr. 600.– per le ripetibili dell'appello adesivo.

 

                                 IV.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario