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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.1999.00056 (contratto di appalto) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 14 giugno 1999 da
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__________
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contro |
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__________
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con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 52'125.85 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE __________dell'UE di __________ con protesta di spese e ripetibili;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza dell'8 gennaio 2003 limitatamente a fr. 5'284.60 oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 1997;
appellante l'attrice che con atto di appello del 28 gennaio 2003 chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale della sua petizione, mentre la convenuta con le proprie osservazioni del 27 febbraio 2003 postula la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1996 il Municipio di __________ ha concluso con __________ un contratto di appalto per il risanamento delle facciate del suo centro scolastico comunale. __________ ha subappaltato le opere di idrodemolizione a __________, la quale ha sottoscritto il 24 giugno 1996 l'offerta denominata variante __________, in cui era indicata la posizione 003 "rimozione fino a 40 mm per scanalature larg. fino 5 cm con liberazione dell'armatura", comprendente la posizione 0003.1 rimozione orizzontale e verticale fr. 32.- m² 270 per un totale di fr. 8'640.-, e la posizione 003.2 rimozione inferiore orizzontale, fr. 36.- m² 30 per un totale di fr. 1'080.- (doc. _). Durante i lavori è emersa la necessità di idrodemolire una superficie più vasta di quella inizialmente prevista nell'offerta. __________ ha inviato il 17 settembre 1996 a __________ una richiesta di acconto (doc. _) così motivata "visto lo stato di avanzamento dei lavori al centro scolastico comunale di __________, ci permettiamo di chiederle un primo acconto di fr. 87'763.20 (=2'742.60 ml x 32.-) rilevati in contraddittorio con la direzione lavori". __________ ha versato un acconto di fr. 50'000.-. __________ ha inviato il 29 novembre 1996 la fattura n. __________ (doc. _) per un totale di fr. 102'125.85. Non ottenendo l'importo richiesto essa ha poi fatto spiccare il 26 novembre 1997 un PE n. __________ per l'importo di fr. 52'125.85 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997, al quale __________ ha interposto opposizione.
B. __________ ha chiesto con petizione 14 giugno 1999 la condanna di __________ al pagamento di fr. 52'125.85 oltre interessi al 5% dal 1.1.1997 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE __________con protesta di spese e ripetibili. Nella sua risposta del 17 settembre 1999 __________ si è opposta alla petizione. Nella replica del 18 ottobre 1999 e nella duplica del 17 novembre 1999 le parti hanno riproposto le rispettive prese di posizione, che hanno confermato nei memoriali conclusivi del 12 luglio 2002, rinunciando a comparire al dibattimento finale.
C. Statuendo l'8 gennaio 2003, il Pretore ha riconosciuto all'attrice una mercede di fr. 55'284.60 e dopo aver dedotto l'acconto di fr. 50'000.- da questa ricevuto ha accolto la petizione per il saldo di fr. 5'284.60 oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 1997, e ha rigettato in tale misura l'opposizione al PE n. __________. La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese sono state poste a carico dell'attrice per 9/10 e a carico della convenuta per 1/10, con l'obbligo per l'attrice di rifondere a quest'ultima fr. 3'200.- per ripetibili.
D. __________ è insorta contro il citato giudizio pretorile con appello del 28 gennaio 2003, con il quale chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere integralmente la petizione. __________ propone nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2003 la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
in diritto:
1. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che le parti avevano concluso un contratto di appalto con prezzo a corpo e che l'attrice era incorsa in un errore essenziale di dichiarazione, sottoscrivendo per la posizione 003 un prezzo a metro quadrato invece di un prezzo a metro lineare. Il primo giudice ha in seguito rilevato che l'attrice aveva omesso di dichiarare nel termine di un anno alla convenuta di non essere vincolata al contratto viziato dall'errore, di modo che aveva ratificato l'offerta iniziale, con un prezzo unitario al metro quadrato. Ha poi constatato che l'attrice aveva eseguito prestazioni diverse da quelle previste nell'offerta, tali da configurare una modifica di comanda, per la quale essa deve essere remunerata, avendo eseguito 1280.95 metri lineari di scanalature e 1446.95 metri lineari di idrodemolizione. In conclusione il Pretore ha riconosciuto all'attrice una mercede complessiva di fr. 55'284.60 e dopo aver dedotto l'acconto da questa ricevuto di fr. 50'000.-, ha accolto la petizione per fr. 5'284.60 oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 1997 data del precetto esecutivo, rigettando in tale misura l'opposizione al PE n. __________.
2. L'appellante ricorda che l'offerta del 24 giugno 1996 prevedeva 300 metri quadrati per la posizione 003 "rimozione fino a 40 mm per scanalature larg. fino 5 cm con liberazione dell'armatura" invece di 300 metri lineari (doc. _) e che in seguito a imprevisti i lavori sono stati ampliati, fino all'esecuzione di opere di idrodemolizione per 2'727.90 metri lineari. Essa sostiene di aver segnalato l'evidente errore di trascrizione in cui era incorsa con l'invio della domanda di acconto del 17 settembre 1996, nella quale ha indicato le misure in metri lineari, manifestando così la volontà di non ratificare il contratto viziato ma di mantenerlo con parametri corretti. Inoltre essa ha avvertito oralmente il responsabile della ditta convenuta e nella fattura finale del 29 novembre 1996 ha nuovamente menzionato le misure corrette in metri lineari. Contesta di conseguenza la conclusione alla quale è giunto il Pretore, ribadendo di aver manifestato entro pochi mesi per atti concludenti la sua intenzione di non essere vincolata all'offerta viziata da errore. Infine critica la data di decorrenza degli interessi di mora stabilita dal Pretore al 2 dicembre 1997 con l'argomentazione che nel settore edile le fatture sono esigibili entro 30 giorni, donde la messa in mora automatica della debitrice al 1° gennaio 1997.
3. Non è più contestato in questa sede che l'attrice ha eseguito, durante i lavori, opere di idrodemolizione che non erano state inizialmente previste, per le quali il Pretore ha riconosciuto una mercede stabilita in base alle risultanze della perizia giudiziaria. Oggetto del presente gravame rimane quindi solo la remunerazione per i lavori di idrodemolizione previsti nell'offerta originaria del 24 giugno 1996, che secondo l'attrice riguardavano 300 metri lineari in luogo dei 300 metri quadrati indicati nell'offerta (doc. ). L'appellante sostiene che il contratto per i lavori di idrodemolizione doveva in buona fede essere inteso dalle parti per un prezzo al metro lineare anziché al metro quadrato. Si pone quindi in primo luogo il quesito di sapere se tra le parti non sia sorto un contratto con un prezzo al metro lineare, in base al principio dell'affidamento. Secondo tale principio le dichiarazioni di volontà delle parti vengono interpretate, mancando accertamenti sulla reale concordanza della volontà delle parti, secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 125 III 305; 123 III 165 consid. 3a pag. 168; Schwenzer, Schweizerisches Obligationensrechts, AT, 3a ed., n. 27.41 pag. 167).
4. Nella fattispecie il perito giudiziario ha spiegato che i lavori di idrodemolizione possono essere computati al metro lineare quando sono fissate le larghezze e al metro quadrato quando le larghezze non sono fissate e che il capitolato o l'offerta devono chiarire il metodo di computo adottato, la scelta dipendendo dalle caratteristiche dell'opera e delle parti d'opera da demolire (perizia, act. _, pag. 12, quesito 4). Nel caso concreto l'esperto ha accertato che per il capitolato e l'offerta era stato adottato il metodo delle superfici in metri quadrati, mentre per l'offerta della variante SIKA era stato adottato parzialmente il metodo delle scanalature con il computo in metri lineari, indicato erroneamente in metri quadrati (ibidem). Ne discende che l'unità di misura in metri lineari non era l'unica prospettabile per lavori di idrodemolizione, con la conseguenza che la convenuta poteva in buona fede ritenere che l'attrice avesse accettato l'offerta così come presentata, vale a dire con l'unità di misura in metri quadrati. All'attrice non rimaneva dunque che la possibilità di prevalersi di un vizio della volontà, vale a dire di un errore essenziale nella dichiarazione, ciò che le imponeva di notificare alla controparte, giusta l'art. 31 cpv. 1 CO, la sua intenzione di non ritenersi vincolata dal contratto sottoscritto.
5. L'errore di trascrizione verificatosi nell'offerta del 24 giugno 1996 ha comportato, secondo le risultanze peritali, una differenza di costo tre volte superiore (fr. 32.- al m e fr. 125.- al m2, perizia, pag. 16). La differenza tra il prezzo unitario indicato e quello voluto dall'attrice è quindi rilevante e a ragione il Pretore ha ammesso l'esistenza di un errore essenziale (Schmidlin, Commentaire Romand, n. 6, 11 e 12 ad art. 23-24; Schwenzer, op. cit., n. 37.16 pag. 240). Il quesito da risolvere consiste nel sapere se l'attrice ha ratificato il contratto viziato da errore o se lo ha impugnato tempestivamente. Giusta l'art. 31 cpv. 1 CO la parte nell'errore deve notificare all'altra la propria volontà di non mantenere il contratto viziato nel termine di un anno.
a) L'appellante afferma di aver notificato la sua intenzione di non attenersi all'offerta viziata da errore già con l'invio della domanda di acconto del 17 novembre 1996 (doc. _), nella quale il lavoro eseguito era indicato in metri lineari. Il direttore amministrativo dell'attrice ha riferito di aver comunicato verbalmente a __________ l'errore di trascrizione e di non aver ritenuto necessario una notifica scritta "in quanto l'errore è molto evidente" (deposizione testimoniale __________, del 23 febbraio 2000, verbali pag. 7). Il tecnico che all'epoca lavorava per l'attrice, __________, ha dal canto suo spiegato di non aver mai consegnato alla convenuta l'offerta corretta a mano (metri lineari invece di metri quadrati, cfr. doc. _), né di averla mai avvertita dell'errore e di non sapere se qualcun altro l'aveva fatto (deposizione __________, 23 febbraio 2000, verbali pag. 9). L'architetto incaricato della direzione dei lavori ha deposto che il problema relativo all'unità di misura per il prezzo si è posta per la prima volta al momento della sua liquidazione (deposizione __________, 20 giugno 2000, verbali pag. 16). L'attrice ha comunicato il 21 marzo 1997 alla convenuta che non intendeva accettare la proposta di liquidazione presentata dalla direzione dei lavori (doc. _), argomentando di aver eseguito posizioni non contemplate nel capitolato originale e le cui misure erano state eseguite in contraddittorio con la direzione dei lavori (doc. _). Se non che, tale comunicazione si riferisce con ogni evidenza ai lavori supplementari eseguiti, la cui remunerazione è stata ammessa dal Pretore sulla base delle risultanze peritali. Invano invece si cercherebbe nell'incarto un qualsivoglia riferimento all'errore di trascrizione sull'unità di misura, se non nella petizione del 14 giugno 1999, in modo invero oscuro (pag. 2), e nella replica del 18 ottobre 1999, in cui per la prima volta l'attrice spiega in modo chiaro l'errore verificatosi (pag. 2).
b) Ora, quand'anche il direttore amministrativo dell'attrice avesse comunicato agli organi della convenuta l'errore in cui era incorso, ciò non sarebbe stato sufficiente per adempiere i requisiti posti dall'art. 31 cpv. 1 CO. La notifica dell'errore deve infatti essere accompagnata dalla manifestazione chiara e riconoscibile della parte che la invoca di non essere vincolata al contratto viziato. Simile notifica non abbisogna forma particolare e può anche avvenire per atti concludenti (Schwenzer, op. cit., n. 39.14, pag. 254). In concreto l'attrice ha adempiuto la propria prestazione senza formulare osservazioni all'offerta, benché le fosse evidente l'errore nell'unità di misura (cfr. deposizione __________, verbali pag. 7), sicché ci si potrebbe perfino chiedere se potesse ancora prevalersi del vizio di volontà (Schwenzer, op. cit., n. 39.21, pag. 256; DTF 116 II 259 consid. 4 pag. 263). A ogni modo la semplice indicazione nella richiesta di acconto e nella fattura delle misure in metri lineari invece che in metri quadrati come previsto dall'offerta non può essere considerata, secondo i principi della buona fede, alla stregua di una dichiarazione di invalidazione del contratto riconoscibile dalla controparte. Nell'ipotesi più favorevole all'attrice l'errore è stato manifesto al momento della liquidazione, nel febbraio 1997 (doc. _), di modo che l'invalidazione del contratto doveva avvenire al più tardi nel febbraio 1998. Ora, la petizione è del 14 giugno 1999 e ne deriva che l'attrice ha omesso di prevalersi dell'errore essenziale di dichiarazione in cui era incorsa nel termine di un anno sancito dall'art. 31 cpv. 1 CO, con la conseguenza che ha accettato le condizioni di prezzo contenute nell'offerta del 24 giugno 1996 (cfr. DTF 127 III 83 consid. 1a pag. 85).
6. Infine, l'appellante rimprovera al Pretore di averle riconosciuto gli interessi solo dal 2 dicembre 1997, data del precetto esecutivo, e non dal 1° gennaio 1997. Essa sostiene che nel settore edile le fatture sono esigibili a 30 giorni, di modo che il mancato pagamento della fattura 29 novembre 1996 equivale alla messa in mora dal 1° gennaio 1997. La critica non è fondata. Il semplice invio di una fattura non è di regola sufficiente come interpellazione e messa in mora del debitore (Schwenzer, op. cit., n. 65.08 pag. 398), mentre lo è l'invio di un estratto conto o la fissazione di un termine per l'adempimento. Nel caso concreto la fattura del 29 novembre 1996 non menziona alcun termine di pagamento (doc. _) e non vi è pertanto motivo di ritenerla una messa in mora. Solo con l'invio del precetto esecutivo del 2 dicembre 1997 (doc. _) l'attrice ha formalmente messo in mora la convenuta, così come ammesso dal Pretore. In conclusione, l'appello si rivela quindi infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.
7. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 e segg. CPC e la vigente LTG
pronuncia:
1. L'appello 28 gennaio 2003 di __________ è respinto.
2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1’000.-
da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.
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Terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario