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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00074 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 25 settembre 2001 da
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__________
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contro |
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con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'569.70 più accessori a titolo di mercede dell'architetto, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'000.- e oltre per risarcimento danni;
ed ora sull'eccezione di falso sollevata dalla convenuta il 4 luglio 2002 con riferimento ai doc. _, che il Pretore, con decreto 29 gennaio 2003, ha respinto;
appellante la convenuta con atto di appello 10 febbraio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'eccezione e con ciò di estromettere dagli atti i documenti in questione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 14 marzo 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 11 febbraio 2003 con cui il Pretore ha concesso l'effetto sospensivo all'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l'appello che qui ci occupa la convenuta rimprovera al giudice di prime cure di aver respinto l'eccezione di falso da lei sollevata in relazione ai doc. _, prodotti a suo tempo dall'istante con la replica e risposta riconvenzionale;
che il gravame deve essere respinto già per il fatto che l'eccezione era stata validamente sollevata solo dopo la chiusura dello scambio degli allegati preliminari e pertanto tardivamente, la giurisprudenza cantonale avendo già avuto modo di stabilire che la circostanza andava al più tardi eccepita con la replica o la duplica (art. 78 CPC; cfr., proprio in materia di eccezione di falso, ICCA 18 gennaio 2002 inc. n. 11.2000.128 e 23 novembre 2000 inc. n. 11.2000.135, pubblicata in BOA No. 22 p. 18);
che, ad ogni buon conto, l'asserita difformità dei documenti in questione con il doc. _ -tutti pacificamente allestiti dall'istante- segnatamente in punto alle dimensioni dei piani, non poteva nemmeno essere sanzionata nell'ambito della procedura di eccezione di falso di cui agli art. 216 segg. CPC;
che in effetti quest'ultima trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito di falso formale e non in caso di falso materiale o di contenuto, essendo chiaro che questa procedura, basata esclusivamente sul confronto fra il documento eccepito di falso e altri emanati dalla medesima persona, ad altro non può approdare che ad un giudizio sull'autenticità formale dello stesso e non del suo contenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 216);
che la tematica sollevata dalla convenuta, concernente la validità materiale dei documenti in questione, potrà in definitiva essere risolta dal giudice, in base al suo libero apprezzamento, solo dopo un esame critico di tutte le emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), ivi compresa un'eventuale perizia tecnica;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
- avv. __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario